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ampliamento locali farmacia

L’ampliamento dei locali della farmacia

20 Gennaio 2026/in News, Trasferimento sede farmacia

L’esigenza delle farmacie di ampliare i locali per l’esercizio dell’attività, da sempre avvertito, ha subìto una decisa accelerazione negli ultimi anni. Ciò è dovuto a diversi fattori, quali in particolare: a) l’introduzione e la diffusione sempre più capillare della c.d. farmacia dei servizi, che impone attività e quindi spazi sempre più ampi all’interno delle farmacie; b) la sempre maggiore centralità della telemedicina, che pone la farmacia quale presidio territoriale capillare e al tempo stesso idoneo a ospitare servizi sanitari svolti da remoto; c) le disposizioni emergenziali legate al COVID-19, che hanno esteso ai farmacisti la possibilità di effettuare tamponi e vaccinazioni presso i locali della farmacia. Si pone quindi sempre più spesso il problema per le farmacie di esercitare l’attività in locali separati (e non obbligatoriamente contigui) rispetto a quelli originariamente autorizzati, usufruendo così di sedi per così dire “allargate”. Su questa tematica si è tradizionalmente registrata una interpretazione restrittiva da parte del Ministero e delle autorità sanitarie, che è stata recentemente oggetto di revisione da parte della giurisprudenza, la quale ha fornito una interpretazione per certi versi rivoluzionaria.

Indice

1. Il quadro normativo e l’interpretazione delle autorità sull’ampliamento dei locali delle farmacie

Analizziamo sinteticamente il contesto normativo di riferimento in tema di ampliamento dei locali della farmacia.

Come è noto, il luogo di esercizio della farmacia è disciplinato dall’art. 109 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265), secondo cui nel decreto di autorizzazione all’esercizio della farmacia, di cui all’art. 104 dello stesso Testo unico, viene stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, e tale autorizzazione “è valevole solo per la detta sede”.

L’art. 110, dello stesso RD n. 1265/1934 dispone altresì che gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico debbano essere “contenuti nella farmacia o nei locali annessi”.

Infine, l’art. 119 R.D. n. 1265/1934 stabilisce che “Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabilite dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale”.

Mentre l’ampliamento dei locali della farmacia all’interno degli spazi della sede originariamente oggetto di autorizzazione, o comunque in locali ad essa contigui, non sorgono articolari problemi – essendo lo stesso semplicemente oggetto, ai sensi dell’art.111 Tuls, di autorizzazione del comune, previo parere ed eventuale ispezione dei locali oggetto di ampliamento da parte della ASL competente – diverso e ben più problematico si presente l’ampliamento della farmacia in locali separati, o comunque non contigui, rispetto alla sede.

Le disposizioni sopra richiamate sono state infatti tradizionalmente interpretate dalle autorità competenti (Comuni e ASL) in senso notevolmente restrittivo, in quanto viene richiesto che la sede della farmacia debba avere una unica localizzazione senza alcuna interruzione muraria – non essendo consentita, ad esempio, neppure la presenza di una scala condominiale che ne interrompa la continuità – e non possano essere utilizzati locali non contigui, ovvero non annessi, alla sede stessa.

Tale interpretazione è stata più volte confermata dal Ministero della Salute. Dapprima il Ministero, in risposta alla richiesta di parere circa la liceità di utilizzare, come magazzino di una farmacia, un locale separato da quello adibito a “punto vendita”, ha adottato una interpretazione restrittiva della norma, ritenendo che “il magazzino di una farmacia deve essere annesso alla farmacia medesima, potendosi considerare, tuttavia, annesso anche un magazzino posto all’esterno del punto vendita, ma contiguo allo stesso”. Il Ministero ha giustificato tale interpretazione sulla base del fatto che un locale separato, e lontano dall’esercizio commerciale, renderebbe difficoltoso il controllo e la diretta gestione dello stesso da parte del farmacista responsabile.

Più recentemente lo stesso Ministero della Salute, in un parere reso nel maggio 2019, si è espresso negativamente in ordine alla possibilità di collocare il laboratorio galenico di una farmacia in locali esterni alla stessa, ritenendo che la normativa vigente “non consente che una farmacia possa avere dei locali distaccati, ossia locali che non siano comunicanti, adiacenti o, comunque, annessi, dislocati in un territorio diverso, presso i quali espletare attività connesse all’esercizio di farmacia, quali l’allestimento di preparazioni galeniche».

Per motivare tale parere, il Ministero ha richiamato in particolare il menzionato art. 119 R.D. n. 1265/1934, disposizione che ad avviso del Ministero “appare incompatibile con la possibilità che una farmacia possa svolgere le sue funzioni in più locali separati e ubicati in luoghi diversi», e il menzionato art. 110 dello stesso R.D. n. 1265/1934, che, utilizzando l’espressione “locali annessi” alla farmacia, escluderebbe la possibilità che la farmacia possa avere ed utilizzare locali separati tra loro. D’altro canto, secondo il Ministero, “la vigente normativa prevede e disciplina con estremo rigore le ipotesi di presidi farmaceutici distaccati come il dispensario farmaceutico o le farmacie succursali”.

I pareri ministeriali, seppure non vincolanti, hanno indotto, come prevedibile, le ASL diffuse sul territorio a rigettare le richieste dei farmacisti di poter espandere la propria attività in altri locali.

2. Il nuovo orientamento della giurisprudenza recente sull’ampliamento dei locali delle farmacie

Rispetto al quadro ora delineato, la giurisprudenza recente ha iniziato a fornire una interpretazione diversa e più elastica del dettato normativo, procedendo in tal modo ad una progressiva riduzione dei limiti fisici all’autorizzazione di locali separati rispetto a quelli della farmacia, originariamente indicati quale locali destinati alla mera vendita di farmaci.

In primo luogo, fatti, il TAR Lombardia, con sentenza n. 659 del 22 aprile 2020, pronunciandosi in seguito all’impugnazione di un provvedimento di rigetto circa l’ampliamento in un locale separato da un laboratorio galenico non accessibile al pubblico, proposto da una farmacia, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego da parte dell’autorità sanitaria locale che aveva aderito all’interpretazione ministeriale della normativa di riferimento.

Il Tar ha anzitutto rilevato che l’art. 109 del R.D. n. 1265/1934, il quale come si è visto richiede che la sede della farmacia debba risultare dall’autorizzazione, non preclude che la farmacia possa essere articolata su più locali, non fisicamente collegati, ammettendo quindi che un locale afferente l’azienda farmaceutica possa essere ricompreso nell’autorizzazione, sia pure quale locale non accessibile al pubblico e perciò solo inidoneo a incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 1 della L. n. 475/1968 e successive, in quanto destinato soltanto a ospitare una parte del laboratorio galenico.

Ad avviso dei giudici amministrativi, infatti, la ratio della norma, letta anche alla luce delle modifiche intervenute in questa materia, e che si collocano nell’ottica della liberalizzazione del settore farmaceutico, deve essere colta avendo riguardo all’obiettivo del legislatore di assicurare un’equa distribuzione sul territorio del servizio apprestato dalle farmacie.

Il TAR ha quindi evidenziato che l’ampliamento dei locali non è incompatibile con il disposto del menzionato art. 119 R.D. n. 1265/1934, non sussistendo astrattamente alcuna incompatibilità della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né essendo necessario che, ai fini del corretto espletamento del servizio farmaceutico, debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, ivi inclusi quelli che nulla hanno a che vedere con l’accesso degli utenti. Di conseguenza, secondo il TAR, un locale afferente all’azienda farmaceutica può essere ricompreso nell’autorizzazione, sia pure quale locale non accessibile al pubblico e perciò solo inidoneo ad incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche.

Su tale fattispecie è successivamente intervenuto anche il Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 6745 dell’8 ottobre 2021, ha confermato la pronuncia del TAR, rigettando il ricorso proposto dall’amministrazione sanitaria ed affermando la legittimità della separazione fisica del laboratorio galenico dagli altri locali della farmacia, a condizione che il laboratorio stesso non preveda accesso al pubblico.

I Giudici di Palazzo Spada hanno osservato come non sia riscontrabile alcuna norma che contenga un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche. Secondo i Giudici, infatti, dalla normativa vigente in materia “non emerge una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche quelli non accessibili al pubblico”.

Ciò che rileva invece, secondo il Collegio, è il divieto di accesso a personale non autorizzato in detti locali, ovvero il rispetto del divieto di apertura al pubblico dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica, a sua volta finalizzato a garantire la presenza articolata e razionale del servizio sul territorio, a tutela sia degli utenti che degli operatori economici esercenti. Principio che, ad avviso del Consiglio di Stato, non è in alcun modo “intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico”.

Secondo questo indirizzo, pertanto, le farmacie sono legittimate a chiedere l’autorizzazione ad aprire locali separati dalla sede originaria (anche in deroga ai limiti di cui all’art. 1 L. n. 475/1968) purché non aperti al pubblico, ovvero preclusi all’accesso di chiunque non sia un addetto della farmacia.

 In termini concreti, la farmacia può pertanto collocare in area diversa e separata – anche fisicamente – dal locale adibito alla vendita al pubblico non solo il laboratorio destinato a preparazioni galeniche, ma anche il magazzino, o un ampliamento dello stesso, in quanto locali non destinati all’attività di vendita, come pure il magazzino destinato all’attività di vendita online dei farmaci, purché a tal fine individuato ed indicato nell’autorizzazione ministeriale associata all’attività stessa.

3. La sentenza del Consiglio di Stato n.2913 del 19 aprile 2022

Ancora più estensiva è la più recente sentenza n. 2913 del 19/04/2022 del Consiglio di Stato, che si è nuovamente pronunciato sul tema dell’ampliamento della farmacia in locali diversi da quelli dove si dispensano i farmaci e da questi ultimi fisicamente distaccati.

Confermando la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n. 486/2018, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di due provvedimenti con cui il Comune di Ferrara aveva autorizzato una farmacia ad ampliare i propri locali, confermando la possibilità per la farmacia di essere autorizzata ad ampliare la propria attività in locali diversi da quelli dedicati alla dispensazione dei farmaci e da questi ultimi disgiunti (cioè fisicamente separati), a condizione, tuttavia, che in tali locali abbiano luogo soltanto “la vendita di parafarmaci, le prenotazioni Cup ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di farmacia dei servizi”.

Con tale pronuncia, il supremo organo della giustizia amministrativa, ha colto l’ormai inderogabile esigenza del SSN di poter fruire di spazi idonei a garantire servizi sociosanitari di prossimità, consentendo alla farmacia (quale luogo a ciò deputato) di ampliare i propri spazi a ciò dedicati. Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha ampliato il principio già affermato con la sentenza 6745/2021, sopra citata, chiarendo che la possibilità di aprire locali separati dal punto vendita esula dalla possibilità o meno di fare accedere i clienti nei locali stessi, in quanto è lo stesso esercizio al pubblico ad articolarsi in due luoghi diversi.

In altri termini, secondo il Consiglio di stato, l’esercizio al pubblico può essere organizzato (e suddiviso) in locali separati rispetto al punto vendita, nei quali è possibile vendere parafarmaci, effettuare prenotazioni e svolgere tutti i servizi consentiti alla farmacia, purché sempre nell’ambito della stessa sede territoriale e nel rispetto dei criteri di distanza previsti per legge, e fermo restando il divieto di duplicazione dell’attività di vendita del farmaco.

Si apre quindi la possibilità di estendere l’utilizzo di locali fisicamente separati dalla Farmacia per l’erogazione di servizi – anche ulteriori rispetto all’attività di esecuzione tamponi rapidi e vaccini, per i quali è prevista una esplicita deroga di legge – i quali seppur non propriamente definibili di vendita, presuppongono l’apertura al pubblico.

4. Le novità normative in tema di locali distaccati della farmacia

Negli ultimi anni, come è noto, le farmacie hanno assunto un ruolo di primo piano quale centro sociosanitario polifunzionale, in stretto raccordo con il SSN. Tale ruolo, delineatosi già a partire dall’introduzione della disciplina sulla c.d. Farmacia dei Servizi, di cui al D.lgs. n. 153/2009, si è poi sviluppato soprattutto nel corso della pandemia, con la previsione della possibilità di effettuare tamponi e vaccini in farmacia.

In particolare,  l’Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, Federfarma e ASSOFARM, per far fronte all’emergenza pandemica COVID-19 (si veda l’approfondimento in altro articolo, aveva definito le modalità per il coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 come attività rientrante nell’ambito della Farmacia dei servizi alla luce delle novità apportate dalla Legge di bilancio 2021 e dal DL Sostegni del 22 marzo 2021, prevedendo espressamente la possibilità per le farmacie di utilizzare locali distaccati.

L’art. 2, comma 8 bis, del D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022, aveva quindi aggiunto nel comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 153/2009 la norma di cui alla lett. e–quater), la quale, dopo avere aggiunto a quelli già previsti sub a), b), c), d), e), e-bis), e‑ter) ed f), anche i nuovi servizi della “somministrazione di vaccini anti Sars Covid e antinfluenzali” e della “effettuazione di test diagnostici  che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”, aveva previsto – per la prima volta – che tali due ultimi nuovi servizi possano essere svolti in  “aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”, purché tali aree, locali o strutture esterne alla farmacia di riferimento siano compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia.

Il successivo Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 luglio 2022 tra Governo, Regioni, Provincie Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite aveva inoltre introdotto, all’art. 4, comma 2 e 3, la possibilità per due o più farmacie – ascritte a titolari diversi – di esercitare i servizi in questione attraverso il c.d. contratto di rete (di cui alla L. n. 33/2009), ovvero utilizzando aree, locali o strutture esterne comuni, purché ricadenti nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti a tale contratto.

La normativa regionale – come previsto dal D.lgs. n. 153/2009 e dal Protocollo d’intesa del 28 luglio 2022 tra Governo, Regioni, Provincie Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite – ha stabilito norme apposite di dettaglio in proposito. In questo senso, alcune Regioni (in particolare Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte) hanno provveduto ad emanare specifiche disposizioni in merito all’utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie per l’esecuzione di servizi ulteriori rispetto a quelli contemplati nella normativa nazionale (vaccini e test).

In particolare,  Regione Lombardia, con delibera n. 848 dell’8 agosto 2023,  ha previsto che le farmacie, nel rispetto delle prescritte formalità procedimentali e previo il rilascio dei connessi/conseguenti provvedimenti, possano erogare in locali distaccati (oltreché nel locale principale della farmacia, purché in ambiente separato, ma comunicante, rispetto all’area destinata/dedicata/riservata alla dispensazione del farmaco e altri prodotti/articoli) non soltanto tutti i nuovi servizi elencati nel comma 2 da sub a) a sub f) dell’art. 1 del D.lgs. n. 153/2009, ma anche qualsiasi altra prestazione, conforme ai rispettivi profili professionali, da parte di tutti gli operatori e i professionisti sanitari, con la sola esclusione di qualunque prestazione/servizio dei professionisti “prescrittori” come medici, odontoiatri e veterinari.

L’eseguibilità di tutte le prestazioni analitiche di I istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari, è peraltro subordinata alla condizione che la struttura non direttamente collegata alla farmacia sia “situata nelle immediate vicinanze” del locale principale della farmacia, oltre che all’interno della sede farmaceutica di afferenza.

Da ultimo, l’Accordo Collettivo Nazionale tra Federfarma, Assofarm e SISAC sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni il 6 marzo 2025 ha previsto che tutti i servizi rientranti nella farmacia dei servizi possono essere svolti dalle farmacie anche in aree, locali o strutture esterne alla farmacia, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente.

In particolare, l’Allegato 4 dell’ACN ha previsto che:

  • l’utilizzo di locali distaccati per lo svolgimento dei servizi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente, previa visita ispettiva da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di richiesta da parte della farmacia interessata;
  • nella richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei locali esterni il titolare/direttore della farmacia deve allegare apposito disciplinare tecnico riportante i servizi che si intendono svolgere, gli spazi destinati ai servizi stessi, le procedure operative per l’esecuzione dei servizi;
  • l’utilizzo di locali esterni in assenza di autorizzazione per l’esecuzione dei servizi comporta l’immediata chiusura dei locali stessi e l’irrogazione delle relative sanzioni da parte delle Amministrazioni competenti;
  • l’esecuzione dei servizi sanitari nei locali esterni è soggetta a controllo da parte dell’Amministrazione sanitaria competente, la quale verifica che i locali stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l’esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità, siano idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadono nell’ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia;
  • l’Amministrazione sanitaria verifica altresì che i locali esterni abbiano superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi ivi prestati;
  • nei locali esterni alla farmacia deve essere presente materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità;
  • nei locali separati destinati in via esclusiva all’esecuzione dei servizi sanitari è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti;
  • due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari anche utilizzando i medesimi locali separati, previa stipula del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-quater, del DL n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009; in tal caso, l’autorizzazione all’utilizzo dei locali separati da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

5. Verso il concetto di “sede farmaceutica allargata”

I recenti interventi giurisprudenziali e normativi sopra descritti sembrano cogliere appieno l’attuale evoluzione del concetto di farmacia quale unicum fisico, collegata all’urgenza di spazi, mezzi e strumenti adeguati che l’erogazione razionale dei servizi sanitari di nuova generazione comporta.

La recente, progressiva evoluzione della farmacia in un presidio in cui vengono sempre più spesso erogate prestazioni professionali anche di alto livello, le quali implicano adeguati ambienti che ben difficilmente possono essere ricavati nei locali “ordinari” della farmacia, impone infatti l’adozione di un concetto più elastico ed ampio di “sede” della farmacia.

Del resto, il D.lgs. n. 153/2009, che individua nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, regolamentati poi dai successivi decreti attuativi, ha espressamente introdotto una deroga al tradizionale principio in base al quale ogni attività delle farmacie debba essere svolta nei locali della sede.

Inoltre, tutti i provvedimenti che consentono alle farmacie l’effettuazione di prestazioni di servizi richiedono stringenti requisiti per i locali ove vengono svolte; in particolare, si rimanda all’approfondimento pubblicato in altro articolo.

L’idoneità della farmacia a svolgere un ruolo essenziale nell’erogazione di nuovi servizi a valenza sociosanitaria è stata infine affermata dalle linee guida ministeriali che disciplinano i nuovi servizi di telemedicina, le quali – individuando appunto nella farmacia uno dei luoghi di fruizione delle prestazioni in telemedicina – evidenziano l’evoluzione tecnologica raggiunta negli anni, nonché l’esigenza di delocalizzare le prestazioni sanitarie e di garantirle anche in luoghi più remoti a vantaggio della salute pubblica.

I sempre maggiori e innovativi servizi che vengono erogati dalle farmacie richiedono dunque locali esterni, distinti dalla “sede” farmaceutica vera e propria, nella quale deve necessariamente e obbligatoriamente avvenire la somministrazione del farmaco. Il radicale cambiamento avvenuto negli ultimi anni, e che vede coinvolte le farmacie nell’erogazione di sempre nuovi servizi e prestazioni ai pazienti (quali prenotazioni, test, esami strumentali, tamponi, vaccini etc.), rende ormai anacronistica e inadeguata – anche sotto il profilo della sicurezza per i pazienti stessi – la tradizionale regola che impone l’utilizzo dei locali sempre più angusti delle farmacie, soprattutto nei centri storici.

In attesa di una modifica legislativa – tale da riorganizzare la normativa di settore, rendendola capace di cogliere le attuali innovazioni tecnologiche e adeguarla alle concrete esigenze del nuovo modello di Farmacia dei Servizi – è quindi auspicabile che le autorità acconsentano alle richieste delle farmacie di fornire prestazioni di servizi in locali esterni alla sede, sempre che gli stessi siano ragionevolmente contigui, oltre che, naturalmente, ricadenti entro il perimetro della pianta organica e rispettosi del limite della distanza di 200 metri da un altro esercizio farmaceutico.

D’altra parte, l’adozione del concetto di sede farmaceutica “allargata” – comprendente  cioè ulteriori spazi idonei esterni, destinati all’esecuzione dei nuovi servizi che vengono sempre più spesso delegati alle farmacie – consente di contemperare entrambe le generali esigenze, non sempre convergenti, sottese alla disciplina in tema di esercizi farmaceutici, come recentemente ribadito dal  Consiglio di Stato con sentenza del n. 229 del 10 gennaio 2020: “quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico secondo modalità tali da garantire la sua conformazione a standard qualitativi adeguati, tenuto conto delle implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica, nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall’altro”.

FAQ – Domande frequenti

Qual è il contesto normativo di riferimento in tema di ampliamento dei locali della farmacia?

Gli artt. 109, 110 e 119 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) impongono l’esercizio della farmacia nella sede autorizzata, con arredi e dotazioni contenuti nella farmacia o nei locali annessi, sotto la responsabilità personale del titolare. Tali norme sono state a lungo interpretate in senso restrittivo da Comuni, ASL e Ministero della Salute, escludendo l’utilizzo di locali separati o non contigui, anche per magazzini o laboratori galenici. La giurisprudenza recente ha riconosciuto la legittimità di locali separati, purché non accessibili al pubblico e funzionalmente collegati all’attività della farmacia. È quindi oggi ammesso collocare in locali distinti laboratori galenici, magazzini e strutture per la vendita online, senza incidere sul contingentamento delle sedi di cui all’art. 1 L. n. 475/1968, se espressamente autorizzati.

Quali sono i presupposti che consentono alle farmacie di utilizzare locali separati?

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2913 del 19 aprile 2022, ha esteso in modo significativo la possibilità per le farmacie di utilizzare locali fisicamente separati da quelli destinati alla dispensazione dei farmaci. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di locali distaccati anche aperti al pubblico, purché destinati a vendita di parafarmaci, prenotazioni CUP e servizi della farmacia dei servizi, nel rispetto della normativa vigente. La sentenza ha chiarito che l’esercizio al pubblico può articolarsi in più sedi fisiche, all’interno della stessa sede territoriale, senza duplicare la vendita del farmaco e nel rispetto delle distanze legali.

Qual è la disciplina sull’utilizzo di locali distaccati nell’ambito della Farmacia dei Servizi?

L’art. 1, comma 2, lett. e-quater), del D.lgs. n. 153/2009, consente lo svolgimento di vaccinazioni e test diagnostici anche in aree o locali esterni, purché idonei e ricadenti nella sede farmaceutica di pertinenza. Il Protocollo d’intesa del 28 luglio 2022 ha ammesso l’utilizzo di locali esterni comuni da parte di più farmacie tramite contratto di rete. Infine, l’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 – Allegato 4 consente lo svolgimento di tutti i servizi della farmacia dei servizi anche in locali esterni, previa autorizzazione dell’ASL, visita ispettiva, rispetto delle distanze, requisiti igienico-sanitari e divieto di vendita o dispensazione di farmaci.

Cosa si intende per sede farmaceutica distaccata?

Per sede farmaceutica distaccata si intende un insieme di locali esterni e distinti dalla sede tradizionale della farmacia, destinati all’erogazione dei nuovi servizi sociosanitari, ma funzionalmente collegati alla farmacia stessa. Tale nozione deriva dall’evoluzione normativa introdotta dal D.lgs. n. 153/2009, che ha previsto una deroga al principio dell’unicità fisica della sede, consentendo lo svolgimento di servizi anche fuori dai locali ordinari della farmacia. La sede distaccata è ammessa purché i locali siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, rispettino la riservatezza degli utenti, ricadano nell’ambito della pianta organica e osservino il limite di distanza di 200 metri da altre farmacie. Resta fermo che la dispensazione del farmaco deve avvenire nella sede principale.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in diritto farmaceutico

Sul tema del Trasferimento della sede di farmacia abbiamo pubblicato anche:


  • L’istituzione di nuove sedi farmaceutiche e la revisione della pianta organica;
  • La pianta organica;
  • Il trasferimento della sede della farmacia (urbana e rurale).

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

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Avv. Valerio Pandolfini
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