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dematerializzazione delle ricette e home delivery dei farmaci

La dematerializzazione delle ricette

16 Marzo 2026/in Farmacia dei Servizi, News

La ricetta dematerializzata è il risultato finale di un progetto avviato con la L. n. 326/ 2003 che ha introdotto la ricetta cartacea standardizzata, la tessera sanitaria (TS) e l’obbligo di invio dei dati di tutte le ricette da parte delle farmacie e dei medici. L’obiettivo della ricetta dematerializzata è quello di rendere l’invio dei dati contemporaneo alla prescrizione da parte del medico e alla dispensazione del farmaco da parte della farmacia, eliminando progressivamente il supporto cartaceo. Dal 1° gennaio 2025, la dematerializzazione delle ricette elettroniche è diventata totale, rendendo obbligatoria la prescrizione esclusivamente in formato digitale per tutte le tipologie di farmaci. La L. n. 26/2026, di conversione del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. Milleproroghe 2026), ha reso strutturali alcune modalità telematiche di gestione della ricetta elettronica che erano state introdotte in via emergenziale, trasformando la farmacia nel terminale operativo di un processo sanitario completamente digitale, che collega medico, sistema informativo sanitario e dispensazione del farmaco.

Indice

1. La ricetta medica

Come è noto, la ricetta medica è l’atto con il quale il medico richiede alla farmacia la dispensazione di un farmaco. Si tratta di un atto amministrativo che consente al cittadino l’acquisto di farmaci a totale o parziale carico del SSN, nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.

La prescrizione medica di farmaci si compone dei seguenti elementi:

  • il tipo di farmaco, ovvero il principio attivo o il nome commerciale del farmaco;
  • il dosaggio, ovvero la quantità di principio attivo presente in un’unità posologica;
  • i tempi di somministrazione (orario di somministrazione, tempo in cui un’infusione deve essere somministrata, data di fine somministrazione);
  • la via di somministrazione;
  • la forma farmaceutica (fiale, compresse, supposte etc.);
  • la sottoscrizione del medico (data e firma).

La ricetta ripetibile (RR) è la forma più comune di prescrizione. Ha validità di sei mesi (salvo diversa indicazione del medico prescrivente) e il medicinale può essere dispensato per non più di dieci volte entro tale periodo.  Un caso particolare è rappresentato dalla prescrizione degli psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, ipnotici), per i quali la ricetta ha validità di trenta giorni ed è ripetibile per non più di tre volte.

La ricetta non ripetibile (RNR) è necessaria per tutti i medicinali che presentano rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente. Per i medicinali soggetti a ricetta non ripetibile, la prescrizione da parte del medico deve essere rilasciata ogni volta che il paziente necessita del medicinale.  La ricetta medica non ripetibile ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano.

Sono soggetti a prescrizione limitativa i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici. Essi si distinguono in:

  • medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
  • medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
  • medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.

Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del SSN, i medicinali si dividono in due classi:

  • medicinali di fascia A: medicinali impiegati per patologie gravi, croniche e acute, e comprendono tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA); sono a carico del SSN; alcuni di essi lo sono in ambito ospedaliero (Fascia A, H); ad essi si riferisce la c.d. “ricetta rossa”, che può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN.
  • medicinali di fascia C: sono medicinali utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, non sono considerati “essenziali” o “salvavita”; sono a totale carico del paziente; ad essi si riferisce la c.d. “ricetta bianca”.

2. Breve storia del processo di dematerializzazione delle ricette 

Per ricetta medica dematerializzata si intende l’emissione della ricetta con cui il medico prescrive un farmaco non in forma cartacea, bensì in formato elettronico, ovvero tramite un «documento elettronico» che consente la condivisione in tempo reale delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del ciclo di vita della prescrizione.

Il percorso di digitalizzazione della ricetta è alquanto articolato. In sintesi, il primo atto di questo percorso è costituito dal D.L n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, il quale – con la finalità di contenere la spesa sanitaria e migliorare l’appropriatezza prescrittiva – ha istituito il sistema nazionale per il monitoraggio della spesa sanitaria “Tessera Sanitaria” (“Sistema TS”).

È stato così introdotto l’obbligo per i medici di trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati delle ricette del SSN, ponendo le basi per:

  • la raccolta centralizzata delle prescrizioni;
  • il monitoraggio della spesa farmaceutica;
  • la progressiva digitalizzazione delle ricette.

Altro passo verso la dematerializzazione si ha con la successiva L. 30 dicembre 2004 n. 311, la quale ha stabilito che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica online, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo, prevedendo altresì l’invio  telematico delle certificazioni di malattia all’INPS.

Si arriva così al DPCM del 26 marzo 2008 e l’allegato disciplinare tecnico, il quale ha definito le modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al MEF, nonché le regole tecniche per l’acquisizione e la trasmissione telematica contenuti nelle certificazioni di malattia all’INPS, chiarendo che entrambi i procedimenti di trasmissione dei dati del cittadino sarebbero avvenuti con il SAC, di competenza del MEF, e con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), di competenza regionale.

Il programma di avvio a regime della trasmissione per via telematica delle ricette da parte dei medici prescrittori è stato  quindi definito da una serie di decreti ministeriali che ne regolamentarono la partenza in base alla Regione di riferimento.

Il Decreto del MEF del 2 novembre 2011 ha istituito la ricetta dematerializzata – che costituisce sostanzialmente l’evoluzione della ricetta elettronica istituita con il DPCM del 26 marzo 2008 – definendo le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica cartacea –  per le sole prescrizioni a carico del SSN – e prevedendo l’avvio della graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica generata dal medico prescrittore.

Il sistema della ricetta dematerializzata si basa su tre elementi principali:

  • il Numero di Ricetta Elettronica (NRE), un codice univoco che identifica la prescrizione;
  • il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), una infrastruttura informatica gestita da Sogei per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che riceve e valida le ricette;
  • il Promemoria cartaceo, un documento stampato dal medico e consegnato al paziente, contenente l’NRE e i dati della prescrizione; esso rappresentava un supporto materiale di accesso al sistema digitale, necessario per permettere al paziente di recarsi in farmacia con il codice della ricetta.

Il DPCM 14 novembre 2015 ha disciplinato le modalità per l’estensione della validità su tutto il territorio nazionale delle ricette farmaceutiche dematerializzate a carico del SSN, attraverso il Sistema TS, ai fini della semplificazione dell’accesso da parte del cittadino alle prestazioni sanitarie farmaceutiche.

Prima della pandemia Covid-19,  i medici potevano quindi  emettere la ricetta in forma dematerializzata – accanto a quella in forma cartacea – per i soli farmaci a carico del SSN; per i farmaci non concessi dal SSN (c.d. farmaci di classe C) non era invece prevista tale possibilità, essendo ancora obbligatoria la presentazione in farmacia della ricetta medica in originale, regolarmente compilata e su foglio di carta con firma autografa del medico, ripetibile o non ripetibile a seconda del farmaco.

La situazione di emergenza determinata dal virus Covid-19 ha dato un forte impulso al processo di dematerializzazione delle ricette mediche, rendendo possibile il completamento a livello nazionale del percorso di digitalizzazione iniziato negli anni precedenti. Per assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l’afflusso di pazienti negli studi medici, sono state messe in atto, infatti, misure per la dematerializzazione delle prescrizioni e del promemoria cartaceo.

L’Ordinanza del capo della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 ha introdotto modalità alternative al promemoria cartaceo, con l’obiettivo di limitare gli accessi dei cittadini presso gli studi dei medici del SSN i movimenti dei cittadini e al contempo di rendere più efficiente le modalità di accesso al farmaco, prevedendo  che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, l’assistito potesse chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del NRE, tramite:

  • trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica;
  • SMS o applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini (come WhatsApp);
  • o comunicazione telefonica.

Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2020 ha quindi previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA ai medicinali distribuiti per conto del SSN ed ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale. 

Il potenziamento del processo di dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci avviato durante l’emergenza Covid-19 è proseguito con il Decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha istituito il sistema – del tutto simile a quello della ricetta dematerializzata a carico del SSN – per la prescrizione in formato elettronico di farmaci non a carico del SSN, inserendo anche le c.d. ricette “bianche” nei flussi digitali del Sistema TS. Tali modalità sono state poi rese definitive dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 884 del 31 marzo 2022.

Il processo di digitalizzazione è stato ulteriormente rafforzato dalla L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), che ha previsto la progressiva generalizzazione della prescrizione elettronica, estendendo la dematerializzazione anche alle tipologie di ricetta fino ad allora rilasciate esclusivamente in formato cartaceo. A partire dal 1° gennaio 2025, la dematerializzazione delle ricette è diventata quindi totale, rendendo obbligatoria la prescrizione esclusivamente in formato digitale per tutte le tipologie di farmaci, incluse le ricette bianche.

Infine, la L. n. 26/2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (Milleproroghe 2026), ha reso strutturali e definitive le modalità alternative al promemoria cartaceo, stabilizzando la possibilità di comunicare il NRE anche tramite strumenti telematici.

3. Come funziona il processo della ricetta dematerializzata 

La ricetta dematerializzata  prevede dunque l’eliminazione del supporto cartaceo della ricetta nell’intero iter che va dalla fase di prescrizione del medico, alla erogazione della prestazione, fino al successivo controllo e rendicontazione. Il processo prevede una interconnessione in tempo reale fra il SAC, i medici prescrittori (medici di base e medici specialisti ospedalieri) e le farmacie e le strutture di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche per il tramite dei SAR. In sintesi, il processo avviene con le seguenti modalità.

Il medico, collegandosi al SAC (anche attraverso eventuali SAR), genera la ricetta elettronica, la quale viene memorizzata nel Sistema Tessera Sanitaria a livello centrale e identificata tramite un codice univoco nazionale (NRE per la ricetta rossa, NRBE per la ricetta bianca).

La compilazione della ricetta dematerializzata segue le stesse regole in vigore per le prescrizioni cartacee, compreso il limite del numero massimo di farmaci prescrivibili, l’eventuale esenzione dalla compartecipazione alla spesa, il rispetto dei formalismi prescrittivi ove previsti, la durata.

Il medico prescrittore procede alla generazione della ricetta, riportando i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti, e trasmette la ricetta all’assistito tramite promemoria cartaceo o strumenti telematici, ivi compresa la posta elettronica.

La validità della ricetta non dipende dunque dal promemoria cartaceo, ma dall’esistenza della prescrizione nel Sistema TS; il promemoria è solo uno strumento informativo che consente al paziente di conoscere l’NRE o l’NRBE. Di conseguenza, una ricetta è valida se la farmacia può visualizzarla nel Sistema TS tramite NRE o NRBE e codice fiscale.

A fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione, la medesima può essere utilizzata dal cittadino su tutto il territorio nazionale. Per ritirare il farmaco in farmacia, il paziente deve fornire tramite e-mail, messaggistica o telefonicamente, il NRE, NRBE o il PIN con il proprio Codice Fiscale. Il farmaco può essere ordinato anche online, qualora il paziente abbia recuperato il promemoria dall’area personale del Sistema TS e selezionando da essa la farmacia prescelta per ottenere la medicina desiderata, in questo caso il sistema invia una notifica al farmacista che dispenserà il medicinale se lo ha a disposizione.

Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC. Pertanto, per verificare le condizioni di validità delle ricette dematerializzate, la farmacia è in ogni caso tenuta ad utilizzare il SAC, e non è più tenuta alla conservazione di una copia cartacea delle ricette bianche non ripetibili, secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006, essendo tale obbligo già assolto mediante la conservazione elettronica della ricetta registrata sul SAC.

Per rendere più sicuro l’accesso ai sistemi, il Decreto del Ministero della Salute del 27 febbraio 2025 ha esteso l’autenticazione a due fattori (2FA), già previsto per le ricette bianche, alle ricette a carico del SSN per le funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN.

Nelle regioni che utilizzano il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), il processo ricalca quello già in uso per la ricetta dematerializzata “bianca” e presuppone la preventiva certificazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, sul quale viene recapitato il codice temporaneo (della durata di 16 ore) necessario a completare l’accesso. Nelle regioni che utilizzano un Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), le modalità tecniche di autenticazione sono definite a livello regionale e implementate attraverso i gestionali di farmacia, secondo gli aggiornamenti rilasciati dalle rispettive software house. Resta comunque fermo l’obbligo di autenticazione rafforzata, pur in presenza di possibili differenze operative.

4. Le responsabilità del farmacista con riferimento alle ricette dematerializzate

La digitalizzazione delle ricette non elimina o riduce gli obblighi professionali del farmacista. Quest’ultimo deve infatti controllare, come in precedenza, la correttezza del farmaco prescritto e la regolarità formale della ricetta.

Il farmacista deve inoltre verificare i dati anagrafici del paziente, l’identificazione completa del medico prescrittore, ivi compresi codice regionale, timbro, firma digitale o grafica, il codice NRE o NRBE. Inoltre, non devono essere presenti cancellature, sovrascritture o difformità grafiche e deve esserci coerenza tra numero di pezzi prescritti e posologia.

La firma del medico può essere apposta in forma digitale esclusivamente per la redazione di ricette dematerializzate poiché, unitamente a numero univoco che identifica la ricetta (NRE) o al numero di ricetta bianca elettronica (NRBE), autentica il documento digitale garantendone l’integrità e la provenienza. Se la ricetta è scritta tramite computer, l’immagine della firma digitale su una stampa non è valida se non accompagnata da una firma autografa apposta in originale.

Occorre evidenziare che, essendo vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art.112-quater, comma 1, del D.lgs. n. 219/2006, anche nel caso di prescrizione con ricetta dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia.

Avv. Valerio Pandolfini

Sul tema della Farmacia dei Servizi abbiamo pubblicato anche:


  • La Farmacia dei servizi: prestazioni, obblighi, responsabilità dei farmacisti;
  • La telemedicina in farmacia;
  • Dispositivi medici, in vigore i nuovi regolamenti UE: quali obblighi per le farmacie?

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