Dematerializzazione delle ricette e Home delivery dei farmaci
Il percorso di dematerializzazione delle ricette, avviato circa 20 anni fa, ha subìto con l’emergenza pandemica una straordinaria accelerazione, culminata con l’estensione della digitalizzazione alle “ricette bianche”, in forza del Decreto MEF del 30 dicembre 2020. La possibilità di inviare le prescrizioni farmaceutiche in modo digitale, unitamente alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, ha fatto letteralmente esplodere la consegna a domicilio di farmaci, introducendo nuove opportunità ma anche alcune criticità.
1. La ricetta dematerializzata (elettronica):una lunga storia
Per ricetta medica dematerializzata si intende l’emissione della ricetta con cui il medico prescrive un farmaco non in forma cartacea, bensì in formato elettronico, ovvero tramite un «documento elettronico» che consente la condivisione in tempo reale delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del ciclo di vita della prescrizione. Il percorso di digitalizzazione della ricetta è alquanto articolato e risalente.
In sintesi, il primo atto di questo percorso è costituito dal D.L n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. 24.11.2003, n. 326 il quale – con la finalità di contenere la spesa sanitaria e migliorare l’appropriatezza prescrittiva – ha istituito il sistema nazionale per il monitoraggio della spesa sanitaria “Tessera Sanitaria”. Tale progetto prevedeva la prescrizione elettronica e l’invio telematico dei dati delle prescrizioni mediche fatte a carico del SSN ad una infrastruttura tecnologica denominata “Sistema di accoglienza Centrale” (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che consente la trasmissione telematica dei dati sanitari e collega aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero, policlinici, farmacie, ambulatori e altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari.
Altro passo verso la dematerializzazione si ha con la successiva L. 30 dicembre 2004 n. 311, la quale stabilì che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica online, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo, prevedendo altresì l’invio telematico delle certificazioni di malattia all’INPS.
Si arriva così al DPCM del 26 marzo 2008 e l’allegato disciplinare tecnico, il quale definì le modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al MEF, nonché le regole tecniche per l’acquisizione e la trasmissione telematica contenuti nelle certificazioni di malattia all’INPS, chiarendo che entrambi i procedimenti di trasmissione dei dati del cittadino sarebbero avvenuti con il SAC, di competenza del MEF, e con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), di competenza regionale.
Il programma di avvio a regime della trasmissione per via telematica delle ricette da parte dei medici prescrittori venne quindi definito da una serie di decreti ministeriali che ne regolamentarono la partenza in base alla Regione di riferimento.
Il Decreto del MEF del 2 novembre 2011 istituì la ricetta dematerializzata – che costituisce sostanzialmente l’evoluzione della ricetta elettronica istituita con il DPCM del 26 marzo 2008 – definendo le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica cartacea – per le sole prescrizioni a carico del SSN – e prevedendo l’avvio della graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica generata dal medico prescrittore. La L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito la validità su tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico.
Infine, il DPCM 14 novembre 2015 disciplinò le modalità per l’estensione della validità su tutto il territorio nazionale delle ricette farmaceutiche dematerializzate a carico del SSN, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della semplificazione dell’accesso da parte del cittadino alle prestazioni sanitarie farmaceutiche.
2. Come funziona il processo della ricetta dematerializzata
La ricetta elettronica prevede dunque l’eliminazione del supporto cartaceo della ricetta nell’intero iter che va dalla fase di prescrizione del medico, alla erogazione della prestazione, fino al successivo controllo e rendicontazione. Il processo prevede una interconnessione in tempo reale fra il SAC, i medici prescrittori (medici di base e medici specialisti ospedalieri) e le farmacie e le strutture di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche per il tramite dei SAR. In sintesi, il processo avviene con le seguenti modalità.
Il medico, collegandosi al SAC (anche attraverso eventuali SAR) genera la ricetta elettronica, la quale viene memorizzata nel Sistema Tessera Sanitaria a livello centrale e identificata tramite un codice univoco nazionale (c.d. Numero di ricetta elettronica – NRE). Il Sistema Tessera Sanitaria procede quindi alla registrazione della ricetta, se i dati ivi riportati (codice fiscale e dati anagrafici dell’assistito, eventuali esenzioni, prestazione da erogare) risultano corretti.
Al momento della generazione della ricetta elettronica dematerializzata, il medico rilascia al paziente un promemoria cartaceo, che comprende l’NRE, il codice di autenticazione dell’avvenuta transazione ed eventuali esenzioni, in modo da poter ricevere la prestazione anche in caso di emergenza e malfunzionamento del Sistema.
Al momento della erogazione del farmaco ovvero della prestazione di specialistica ambulatoriale, il paziente presenta quindi il promemoria unitamente alla tessera sanitaria; la farmacia (ovvero la struttura di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale), collegandosi al Sistema centrale Tessera Sanitaria (anche attraverso eventuali SAR), ricerca la ricetta elettronica dematerializzata attraverso il NRE riportato sul promemoria e il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e provvede ad erogare la prestazione, comunicando al Sistema Tessera Sanitaria (anche attraverso eventuali SAR) le informazioni sulla prestazione erogata, ritira obbligatoriamente il promemoria cartaceo e provvede alla rendicontazione alla ASL delle prestazioni erogate.
3. La dematerializzazione delle ricette nell’emergenza Coronavirus
La situazione normativa precedente all’avvento della pandemia Covid-19 prevedeva quindi la possibilità per i medici di emettere la ricetta in forma dematerializzata – accanto a quella in forma cartacea – per i soli farmaci a carico del SSN; per i farmaci non concessi dal SSN (c.d. farmaci di classe C) non era invece prevista tale possibilità, essendo ancora obbligatoria la presentazione in farmacia della ricetta medica in originale, regolarmente compilata e su foglio di carta con firma autografa del medico, ripetibile o non ripetibile a seconda del farmaco.
Conseguentemente, la spedizione al domicilio del paziente di tali farmaci non poteva avvenire prima che pervenisse alla farmacia la ricetta in originale, con firma autografa del medico, in modo che il farmacista potesse verificarne la regolarità ed apporre timbro, prezzo e quantità consegnate; non essendo invece consentita la spedizione della ricetta, e la successiva consegna a domicilio del farmaco, con altre modalità (quali ad esempio ricette inviate via mail, fax o messaggio whatsapp, o presentate in fotocopia).
La situazione di emergenza determinata dal virus Covid-19 ha dato un forte impulso al processo di dematerializzazione delle ricette mediche, rendendo possibile il completamento a livello nazionale del percorso di digitalizzazione iniziato anni addietro. Per assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l’afflusso di pazienti negli studi medici, sono state messe in atto, infatti, misure per la dematerializzazione delle prescrizioni e del promemoria cartaceo.
L’Ordinanza del capo della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 ha introdotto modalità alternative al promemoria cartaceo, con l’obiettivo di limitare gli accessi dei cittadini presso gli studi dei medici del SSN i movimenti dei cittadini e al contempo di rendere più efficiente le modalità di accesso al farmaco.
L’Ordinanza ha infatti previsto che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, l’assistito possa chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del NRE, tramite o seguenti mezzi:
- trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria;
- comunicazione del NRE con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini (come WhatsApp), laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
- comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del NRE laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.
L’Ordinanza ha previsto che le farmacie, forniscano il farmaco previa verifica che il NRE presentato sia correttamente associato al codice fiscale del cliente, comunicando al SAC l’erogazione della prestazione e annullando le relative fustelle.
Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2020 ha quindi previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA ai medicinali distribuiti per conto del SSN ed ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale.
4. Il Decreto del MEF del 30 dicembre 2020
Il potenziamento del processo di dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci avviato durante l’emergenza Covid-19 è proseguito con il Decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2021 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2021.
Il Decreto ha istituito il sistema – del tutto simile a quello della ricetta dematerializzata a carico del SSN – per la prescrizione in formato elettronico di farmaci non a carico del SSN, permettendo così anche alle ricette cosiddette “bianche”, relative cioè ai farmaci non concessi dal SSN, a totale carico del cittadino, di beneficiare degli stessi flussi digitali già attivi per la ricetta dematerializzata; e ciò sia nella fase emergenziale legata al Covid-19, ma anche in via definitiva, a emergenza conclusa. Il provvedimento ha altresì descritto le modalità operative e di accesso alle prescrizioni dematerializzate per i professionisti sanitari e per gli assistiti, prevedendo modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali.
Le modalità operative previste dal Decreto per l’erogazione delle ricetta – sia per le prescrizioni di medicinali a carico del SSN che per quelle di medicinali con oneri a carico del privato – e per il rilascio del promemoria da parte del medico prescrittore sono diverse nella fase legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 (al momento fissata al 30 aprile 2021), rispetto a quella a regime; ferma restando la possibilità per i medici di continuare ad effettuare prescrizioni anche in modo cartaceo.
Nel regime ordinario, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalità previste per le ricette SSN (dal DM 2 novembre 2011), riportando i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.
La ricetta viene individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le medesime modalità di cui al DM 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. Il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, che, su richiesta dello stesso, può essere trasmesso tramite i canali alternativi previsti dal DM 2 novembre 2011, ovvero nel portale del SAC (anche tramite SAR), nel FSE dell’assistito (solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del FSE), tramite posta elettronica o SMS.
L’assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, fine di:
- consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
- selezionare la farmacia di propria fiducia alla quale inviare il promemoria per il successivo ritiro dei farmaci prescritti.
Qualora non sia dotato di Spid o CNS, il cittadino può accedere ad un’area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto, il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita e svolgere le stesse attività di cui sopra. Il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino, invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito.
Nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci. Il SAC provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia.
In regime ordinario, dunque, il cittadino potrà utilizzare il promemoria esclusivamente recandosi di persona in farmacia ovvero attraverso il sistema SAC, anche tramite SAR, non essendo ammessa la trasmissione del promemoria dal cittadino alla farmacia tramite SMS o posta elettronica ovvero attraverso il ricorso ad ulteriori applicazioni informatiche.
Nella fase emergenziale, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità previste dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 651/2020 (messaggio di posta elettronica, SMS o altra applicazione di messaggistica, comunicazione telefonica) può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta. L’assistito individua quindi la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica, unitamente al codice fiscale, oltre che con le modalità valide per il regime ordinario, anche secondo le seguenti modalità:
- via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
- via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza PC n. 651/2020;
- laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.
Pertanto, l’invio del promemoria dal cittadino alla farmacia secondo tali canali alternativi è consentita esclusivamente fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e non in regime ordinario.
Per le persone più fragili, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco imposta la corrispondente ricetta elettronica nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia e, laddove possibile, provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
5. Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci
Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a carico del SSN sono state avviate a partire dal gennaio 2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni, pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.
A fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione, la medesima può essere utilizzata dal cittadino su tutto il territorio nazionale. Pertanto, da tale data tutte le farmacie devono utilizzare le procedure previste dal D.M. 30 dicembre 2020, al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette.
La dematerializzazione è prevista per le prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili. Restano, al momento, escluse dalla dematerializzazione:
- le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettere e), del D.P.R. n. 309/1990;
- le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.
La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le modalità in cui al D.M. 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell’assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del citato D.M.
Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure. Qualora non sia possibile l’utilizzo delle citate procedure, il medico potrà utilizzare la ricetta cartacea.
All’atto dell’erogazione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al D.M. 2 novembre 2011.
Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC, che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni. il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto.
Essendo vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art. 112-quater, comma 1, del D. lgs. n. 219/2006, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia.
Nel maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria, prevedendo anche la fine della sperimentazione della ricetta elettronica. Con tale provvedimento, i casi in cui la ricetta elettronica non può essere usata e bisogna fare ricorso alla ricetta cartacea si riducono a:
- casi di malfunzionamento del suo sistema informatico;
- visite domiciliari;
- prescrizioni di stupefacenti;
- prescrizioni di altri farmaci momentaneamente esclusi dalla prescrizione elettronica secondo il DM 2 novembre 2011.
Inoltre, per i pazienti affetti da patologie croniche, è stato previsto che la ricetta elettronica ripetibile per la prescrizione di farmaci abbia una durata illimitata. Il medico prescrittore potrà indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. La ripetibilità della ricetta elettronica e la terapia potranno essere modificate dal medico prescrittore in ogni momento.
Spetterà quindi a un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DI semplificazioni, la definizione delle modalità applicative e delle procedure informatiche necessarie.
6. Home delivery dei farmaci: la nuova frontiera (con criticità)
La (ormai generalizzata) dematerializzazione delle ricette, unitamente alle difficoltà negli spostamenti fisici derivanti dalle misure di prevenzione contenimento del virus Covid-19, hanno dato nuova linfa ed aperto nuove possibilità per i servizi di consegna a domicilio dei farmaci.
La home delivery dei farmaci è peraltro fenomeno già da tempo presente sul mercato e destinato a crescere esponenzialmente, anche per effetto della crescita continua delle quote di popolazione anziana e affetta da co-morbilità, per la quale ricevere i farmaci, prima e più ancora che una comodità, rappresenta una necessità.
Anche a seguito delle recenti novità normative, sono letteralmente proliferate società (providers) che, tramite apposite e sempre più sofisticate app, offrono una serie di servizi ai pazienti, occupandosi pressoché interamente del processo di acquisto dei farmaci. In questo modo, il paziente si interfaccia direttamente con la piattaforma gestita dal provider, scegliendo la farmacia di fiducia presso la quale desidera approvvigionarsi tra quelle disponibili, inserisce i propri dati e seleziona il prodotto, eventualmente caricando direttamente sulla app anche la relativa ricetta; a quel punto, il provider, dietro apposita delega del paziente, e previo pagamento di quest’ultimo, acquista in nome e per conto del paziente stesso il farmaco presso la farmacia da questi selezionata, e lo consegna poi allo stesso.
Tale schema, che indubitabilmente offre un servizio prezioso al cittadino, e che dunque offre indirettamente un’opportunità in più alle farmacie, presenta alcuni elementi di criticità, sotto il profilo legale.
Una prima criticità è ravvisabile relativamente alla delega che il paziente effettua in favore del provider; tale delega infatti, nel momento in cui ha ad oggetto non la mera consegna del farmaco bensì l’intero processo di acquisto dello stesso, previa individuazione da parte del paziente della farmacia presso la quale il farmaco verrà acquistato, potrebbe favorire fenomeni di accaparramento delle prescrizioni e di condizionamento nella scelta della farmacia, soprattutto qualora i criteri di selezione della farmacia sul portale del provider non siano del tutto trasparenti. Inoltre, l’attuale normativa non sembra consentire la possibilità inviare le ricette dematerializzate alla farmacia da parte di soggetti diversi dal paziente (non consentendo, per la verità, tale possibilità neppure al medico, sia pure su delega del paziente stesso).
Una seconda, e più seria, criticità è relativa al possibile aggiramento della normativa sulla vendita dei farmaci a distanza, contenuta nel D.lgs. n. 219/2006 (Codice del Farmaco).
In primo luogo, l’acquisto del farmaco (non etico) da parte del paziente sul sito del provider potrebbe configurare una elusione della norma che riserva la vendita di medicinali e prodotti farmaceutici mediante e-commerce ad alcune categorie di soggetti (già autorizzati alla vendita di medicinali mediante i canali off-line), ovvero le farmacie, le parafarmacie e i così detti “corner salute” presenti negli esercizi commerciali della Grande Distribuzione, che abbiano ottenuto la licenza e l’autorizzazione alla vendita da parte del Ministero della Salute.
In secondo luogo, la possibilità di acquistare farmaci a distanza è attualmente prevista, come è noto, solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), e non per i farmaci che necessitano di ricetta medica. In quest’ultimo caso, qualora il provider, una volta delegato dal paziente e ricevuta da questi la ricetta dematerializzata caricata sull’app (oltre al pagamento del relativo prezzo), anziché recarsi fisicamente per l’acquisto del farmaco in farmacia, la ordinasse (corrispondendo il relativo costo) on line alla stessa farmacia, utilizzando altra piattaforma condivisa con la farmacia stessa, il divieto di legge finirebbe per essere sostanzialmente eluso.
Tale ultima possibilità – che pure presenterebbe molte utilità, semplificando il processo di approvvigionamento del farmaco e quindi la consegna dello stesso all’utente finale – si scontra con il divieto di vendita on line tuttora vigente per i farmaci “etici”, a dispetto della “liberalizzazione” della ricetta dematerializzata ormai intervenuta per i farmaci anche “etici”.
Su questo tema si deve peraltro registrare una importante recente pronuncia della Cassazione, la quale, con sentenza n. 48839 del 10 novembre 2022, ha stabilito che non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista, ai sensi dell’art. 348 C.p., l’esercente di altra attività commerciale che, sulla base di specifici accordi con la farmacia, consegni i medicinali ai clienti per conto della farmacia stessa, in particolare consentendone il ritiro presso i propri punti vendita.
Nel caso di specie, medicinali regolarmente ordinati dai pazienti (anche previa trasmissione della ricetta) venivano spediti dalla farmacia ai negozi nelle loro confezioni, all’interno di buste chiuse intestate alla farmacia. Il pagamento dei medicinali, benché effettuato anche nelle mani dei negozianti, era destinato al farmacista, dato che le buste contenevano altresì lo scontrino emesso dalla farmacia nei confronti dei pazienti. I negozianti si limitavano quindi a una mera attività materiale consistente nella ricezione e nella consegna ai pazienti dei medicinali, senza sovrapporsi o sostituirsi al farmacista in attività ad esso riservate dalla legge. Di conseguenza, la condotta tenuta dagli imputati non è stata ritenuta tale da integrare la fattispecie di reato dell’esercizio abusivo di una professione.
È, dunque, lecito che una farmacia consegni i medicinali non direttamente all’assistito/paziente/cliente, ma gli dia la possibilità di ritirarli in un altro luogo a lui più comodo; fermo restando che le attività tipiche del farmacista – quali la ricezione ordinativi e/o ricette, la predisposizione, confezionamento ed emissione dello scontrino – devono avvenire all’interno della farmacia e devono essere effettuate dal farmacista.
In questi casi, il farmacista dovrà sottoscrivere accordi specifici con i soggetti incaricati del trasporto e della consegna dei medicinali, tenendo in considerazione che il farmacista è responsabile della corretta conservazione dei prodotti anche nel contesto della consegna a domicilio.
Tale pronuncia ha delle ricadute anche ai fini della valutazione delle piattaforme online di home-delivery di farmaci. In questi casi è possibile ipotizzare anche sistemi di “prenotazione” dei medicinali che consentano al paziente di delegare i titolari della piattaforma (o eventuali subdelegati, come i corrieri) all’acquisto dei prodotti in nome e per conto del paziente stesso, purché nel caso di medicinali con obbligo di prescrizione la ricetta sia preventivamente trasmessa alla farmacia e l’acquisto avvenga presso la farmacia ad opera del delegato del paziente.
In ogni caso, la piattaforma dedicata alla prenotazione dei medicinali deve essere strutturata in modo tale da non violare le specifiche norme che regolano la promozione e la vendita di medicinali online, e deve garantire la tutela della riservatezza dei pazienti, attraverso l’adozione di misure che non consentano al terzo incaricato della consegna di conoscere la tipologia di farmaco indirizzato al paziente.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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