Il contratto di rete: uno strumento sempre più utilizzato anche dalle farmacie
La necessità di processi aggregativi da parte delle piccole-medie imprese (che rappresentano oltre il 95% del sistema produttivo italiano) è oggetto di discussione da anni in Italia. La ridotta dimensione delle imprese italiane, se da una parte presenta diversi vantaggi in termini di flessibilità ed adattabilità all’evoluzione dei mercati, dall’altra crea difficoltà sul fronte della capacità di competere in mercati sempre più globalizzati, dove la disponibilità di risorse adeguate rappresenta spesso un fattore critico di successo. Data l’insufficienza dei normali strumenti del diritto societario per favorire processi di aggregazione e di innovazione tra le PMI, il legislatore ha predisposto uno strumento, il contratto di rete, finalizzato a consentire alle imprese di perseguire obiettivi di crescita di innovazione e competitività, e quindi di aumento della loro redditività. Si tratta di uno strumento di grande interesse e sempre più utilizzato dalle imprese di ogni settore: dall’anno della loro introduzione (2009) sono stati stipulati oltre 5.400 contratti di rete, che hanno interessato oltre 32.000 imprese. Tra le imprese interessate ad utilizzare questo strumento vi sono, in misura crescente, anche le farmacie.
1. Cos’è il contratto di rete
Il contratto di rete è stato per la prima volta disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter e ss. del D.L. n. 5/2009; tale norma è stata oggetto di successive modifiche, fino all’ultima operata dal D.L n. 83/2012 Esso è definito come il contratto con cui «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
Si tratta dunque di una forma di collaborazione tra imprese, finalizzata ad accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete presuppone l’indipendenza e il mantenimento dell’autonomia delle singole imprese partecipanti – le quali quindi continuano a svolgere in autonomia la propria attività parallelamente a quelle della rete – a differenza dei gruppi di società nei quali invece si è in presenza di un soggetto che controlla altre imprese, attraverso la direzione e il coordinamento delle stesse. D’altra parte, la rete d’imprese si differenzia anche dal consorzio e dall’associazione temporanea di imprese, in quanto non dà normalmente vita a un nuovo soggetto giuridico ma si configura come un contratto con comunione di scopo tra più parti tra loro indipendenti.
Il fulcro del contratto di rete è il c.d. programma di rete, nel quale sono indicati gli obiettivi strategici e le attività comuni poste a base della rete, finalizzati al miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato, nonché i diritti e gli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante per la realizzazione dello scopo comune.
Il programma di rete può prevedere diversi livelli di aggregazione ed impegno reciproco delle imprese partecipanti: dalla semplice collaborazione, allo scambio di informazioni o prestazioni, fino all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
2. I vantaggi del contratto di rete
Il contratto di rete presenta numerosi vantaggi per le imprese aderenti, quali ad esempio:
- possibilità di accedere alle conoscenze e competenze di altre imprese, tramite lo scambio di know-how, ampliando così la gamma dei beni e dei servizi proposti alla clientela e le occasioni di business;
- possibilità di accrescere la competitività dell’impresa tramite economie di scala che consentono di contenere investimenti, rischi e tempi;
- facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e amministrazioni pubbliche, con conseguenti risultati in termini di prestiti, garanzie, incentivi;
- possibilità di utilizzare infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole imprese (impianti, laboratori, sistemi logistici etc.), con conseguente miglioramento della operatività e remuneratività;
- riduzione dei costi dei fattori produttivi (ad es. con la possibilità di distaccare personale);
- maggiore flessibilità operativa;
- maggiore stabilità del fatturato;
- maggiore visibilità sul mercato.
Le imprese aderenti ad un contratto di rete possono inoltre usufruire una serie di vantaggi amministrativi e finanziari. In particolare:
- dal punto di vista amministrativo, le imprese aderenti ad una rete, per facilitare l’accesso ai contributi, possono avviare istanze amministrative anche mediante un unico procedimento collettivo e stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, così da garantire l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso;
- sotto il profilo finanziario, le imprese appartenenti alla rete usufruiscono di semplificazioni procedurali per l’accesso al credito, in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio, e possono accedere al fondo di garanzia per le PMI senza il versamento di una commissione.
3. I soggetti partecipanti al contratto di rete
Possono far parte di una rete tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, in forma sia individuale sia associata, e quindi imprenditori individuali, società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, imprese sociali. Il contratto di rete deve essere concluso per l’esercizio di attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle imprese partecipanti; tuttavia, data l’eterogeneità di obiettivi e interessi della rete, possono parteciparvi anche enti pubblici, università, centri di ricerca, associazioni di volontariato.
In ambito farmaceutico, possono quindi far parte della rete oltre alle farmacie imprese distributrici, imprese operanti nell’ambito dei servizi, studi medici, case di cura, ASL, enti pubblici in genere.
Non c’è un numero minimo di imprese per la costituzione della rete; sono sufficienti anche solo due sole aziende. Il numero ottimale di imprese aderenti alla rete dipende dall’oggetto della rete stessa; ad esempio, se l’oggetto della rete è la realizzazione congiunta di un prodotto, non potranno partecipare alla rete più aziende di quelle necessarie per realizzarlo; se invece la rete di imprese ha per scopo lo scambio di informazioni commerciali, può risultare vantaggiosa una compagine piuttosto ampia di imprese.
Il contratto di rete ha una struttura aperta; è quindi possibile che nuovi soggetti entrino a far parte della rete, sulla base dei criteri di adesione stabiliti nel contratto (i quali potranno così prevedere, ad esempio, specifiche caratteristiche soggettive e oggettive per i nuovi aderenti, o subordinare l’adesione a deliberazioni con maggioranze qualificate).
Non vi sono infine limiti di natura territoriale; alla rete possono partecipare imprese situate in ogni parte del territorio italiano, ed anche filiali in Italia di società estere.
4. L’oggetto del contratto di rete
Il contratto di rete è uno strumento assai flessibile e duttile; il contenuto della rete può essere quindi plasmato nel modo più vario, così da renderlo consono alle esigenze delle imprese che vi fanno parte.
Le farmacie possono utilizzare tale strumento per scambiare informazioni professionali e commerciali, condividere data base anche con enti pubblici, affidare ad una o più farmacie lo svolgimento di alcune funzioni comuni (ad esempio marketing, magazzino, fornitura di determinati servizi, personale) ed ottenere condizioni di mercato migliori (ad esempio con i fornitori e grossisti), migliori condizioni di finanziamento con le banche, maggiore visibilità sul mercato.
È poi possibile raggiungere attraverso il contratto di rete un livello maggiore di integrazione tra le farmacie partecipanti, creando ad esempio un marchio comune per contraddistinguere alcune attività o prodotti, fino a coordinare ed esercitare attività in comune quali ad esempio la gestione di logistica o di reti telematiche, servizi ad elevato grado di specializzazione (che potrebbero essere svolti da farmacisti integrando in modo flessibile il personale delle farmacie), lo svolgimento di attività dirette a migliorare la qualità di prodotti e servizi, etc. In tal modo, la rete può consentire anche alle farmacie di modeste dimensioni di divenire “farmacia dei servizi” al pari di quelle più grandi, realizzando concretamente l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso ai servizi.
5. Fondo patrimoniale e governance della rete
Il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso.
La presenza del fondo patrimoniale ( a cui si applicano le disposizioni sui fondi consortili, di cui agli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c.) e del soggetto esecutore determina una serie di conseguenze, quali in particolare:
- la possibilità di attribuire alla rete la soggettività giuridica;
- la possibilità di creare un’autonomia patrimoniale della rete, distinta da quella delle imprese partecipanti, sì che delle obbligazioni assunte dalla rete risponde solo il fondo patrimoniale, e non anche il patrimonio delle singole imprese facenti parte della rete;
- obblighi di redigere una situazione patrimoniale e obblighi di natura fiscale (dichiarativi e di versamento delle imposte dirette e indirette).
Spetta alle imprese aderenti alla rete valutare se tali conseguenze siano da considerare un vantaggio o uno svantaggio, in rapporto alle finalità e all’oggetto della rete. Qualora venga previsto un fondo patrimoniale comune, dovranno essere regolamentati la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali (in denaro o in natura) e degli eventuali contributi successivi, oltre alle regole di gestione.
In ogni caso, una Rete può operare anche senza soggettività giuridica, dato che i contratti derivanti dalle attività di rete possono essere intestati in capo al soggetto esecutore (o organo comune); a quest’ultimo soggetto spetta il compito di controllare lo svolgimento delle attività previste dalla rete e il perseguimento degli obiettivi stabiliti. Potrà trattarsi dell’impresa leader della rete, di una persona fisica esperta delle attività di rete, di un comitato costituito dai rappresentanti delle imprese aderenti alla rete, o ancora di una società terza, incaricata di svolgere le attività di rete (ad es. un’azienda di trasporti per i servizi di logistica di interesse comune alle imprese della rete).
Qualora sia previsto l’organo comune, dovranno esserne disciplinati i poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo stesso; nel caso in cui, invece, il contratto di rete non preveda un organo comune, ai partecipanti sarà affidata la gestione collegiale, con la possibilità di delegare un soggetto partecipante o esterno alla rete allo svolgimento di compiti specifici.
La durata medio-lunga del contratto di rete comporta di regola il compimento di investimenti specifici e può generare effetti di lock-in, innalzando i costi derivanti dall’uscita e dallo scioglimento della rete. È dunque opportuno prevedere nel contratto di rete criteri di governance atti a garantire la stabilità della collaborazione tra le imprese aderenti alla rete e la continuità degli investimenti. La definizione dei sistemi di scioglimento ed uscita dalla rete rivestono un ruolo molto importante sotto questo profilo.
6. Un’opportunità per tutte le farmacie
Da quanto sommariamente esposto è quindi evidente come il contratto di rete possa rappresentare un importante strumento che tutte le farmacie, in particolare modo di piccole e medie dimensioni, hanno a disposizione per rispondere alle nuove sfide che l’economia globalizzata odierna presenta, venendo incontro all’esigenza di flessibilità del mercato e alla crescente domanda di servizi connessi alla salute.
In ambito farmaceutico, l’aggregazione in rete consente di individuare e gestire in modo più efficace e competitivo le esigenze degli utenti, riducendo i costi e uniformando quantità e qualità dei servizi offerti.
La grande duttilità del contratto di rete può consentire alle farmacie, senza che le stesse perdano in alcun modo la loro autonomia – come invece avviene entrando a far parte di una grossa catena – ma superando al contempo l’individualismo che tradizionalmente le connota, e senza necessità di effettuare importanti investimenti, di coordinarsi tra loro per sfruttare nuove opportunità di mercato, aumentare il potere di acquisto e valorizzare al meglio l’articolata e diffusa presenza sul territorio e il ruolo strategico di centro polifunzionale del sistema sanitario.
In quest’ottica, una particolare opportunità che può essere sfruttata dalle farmacie attraverso il contratto di rete è il distacco del personale, espressamente previsto dalla L. n. 76/2013 anche per le imprese facenti parte di una rete; le farmacie aderenti a una rete possono quindi dislocare e scambiare personale presso l’una o l’altra farmacia, in modo da superare difficoltà temporanee, scambiare e accrescere le conoscenze, proporre servizi differenziati e qualificati.
In definitiva, una vera e propria “rete di salvataggio” che può consentire a molte farmacie di “fare squadra” per migliorare le proprie opportunità di mercato e le proprie performance commerciali.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
Per altri articoli su farmacie e diritto farmaceutico visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.