La telemedicina in farmacia
La telemedicina rappresenta lo strumento attraverso cui le farmacie possono rafforzare la propria centralità come fornitore di servizi sanitari di prossimità, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria anche nei contesti più difficili. L’obiettivo delle prestazioni di telemedicina non è quello di sostituire le tradizionali prestazioni sanitarie, dove il rapporto diretto medico/paziente viene favorito, quanto piuttosto di integrarle, per cercare di migliorarne l’efficienza e l’efficacia nei diversi contesti in cui essa è applicata. Facciamo il punto delle prestazioni di telemedicina erogabili dalle farmacie, della loro regolamentazione e dei requisiti per erogare i servizi di telemedicina in farmacia.
1. La telemedicina nell’ambito della Farmacia dei Servizi
La Farmacia dei Servizi, e in particolare i servizi tecnologici innovativi in farmacia, è ormai una realtà che si sta rapidamente consolidando nel nostro Paese.
Durante la pandemia, le farmacie hanno dimostrato di essere in grado di operare come fondamentale presidio locale per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.
Nella fase post-emergenziale, la telemedicina rappresenta lo strumento attraverso cui la farmacia può rafforzare la propria centralità come fornitore di servizi sanitari di prossimità, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria anche nei contesti più difficili.
Nel 2021, principalmente per effetto della pandemia, sono state complessivamente erogate nelle farmacie oltre 250.000 prestazioni di telemedicina, con un aumento di quasi l’80% rispetto all’anno precedente. In particolare, sono stati effettuati 159.322 elettrocardiogrammi, 56.117 monitoraggi Holter cardiaci, 35.507 monitoraggi della pressione arteriosa.
Il progressivo invecchiamento della popolazione, e la conseguente sostenibilità dei costi del welfare e della sanità, rende necessario affrontare il sistema delle cure primarie in modo differente, e a spostare la gestione dei pazienti affetti da patologie croniche ad alto impatto sociale sempre più alle cure primarie sul territorio, affidata, oltre che ai medici di medicina generale, anche alle farmacie.
In questo ambito, l’obiettivo delle prestazioni di telemedicina non è quello di sostituire le tradizionali prestazioni sanitarie, dove il rapporto diretto medico/paziente viene favorito, quanto piuttosto di integrarle, per cercare di migliorarne l’efficienza e l’efficacia nei diversi contesti in cui essa è applicata: prevenzione secondaria, diagnosi, cura, riabilitazione, monitoraggio.
L’obiettivo principale della Farmacia dei Servizi, ai sensi del D.lgs. n. 153/09 e dei decreti attuativi, è di integrare la rete della farmacie nell’ambito delle attività sul territorio del SSN, sulla base di nuove funzioni assistenziali erogate. La telemedicina offre quindi alle farmacie l’opportunità di integrarsi nella gestione territoriale dei pazienti affetti da patologie croniche ad alto impatto sociosanitario, e di svolgere un ruolo primario nella fase di prevenzione e monitoraggio.
2. Cos’è la telemedicina
La telemedicina costituisce una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative-in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT) – caratterizzata dal fatto che professionista della salute e paziente non si trovano nella stessa località.
La Telemedicina, pertanto, consiste in un complesso di servizi dell’e-Health basati sull’interazione tra paziente e professionista consentita e mediata dalle ICT, volti specificatamente alla diagnosi, alla cura, e al trattamento di una patologia. Essa comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico rappresentati da testi, suoni o immagini, necessari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti.
La telemedicina non va quindi confusa con il mero utilizzo di strumenti di ICT per il trattamento di informazioni sanitarie o la condivisione on line di dati e/o informazioni sanitarie (come, ad esempio, l’utilizzo di portali di informazioni sanitarie, social network, forum, newsgroup, posta elettronica o altro).
La telemedicina si presta a diverse finalità diagnostiche e terapeutiche, tra le quali:
- prevenzione secondaria: servizi dedicati alle categorie di persone già classificate a rischio o persone affette da patologie già diagnosticate (ad esempio diabete o patologie cardiovascolari)m le quali, pur conducendo una vita normale, devono sottoporsi a costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, come, ad esempio, il tasso di glicemia per il paziente diabetico, al fine di ridurre il rischio di insorgenza di complicazioni;
- diagnosi: servizi che hanno come obiettivo quello di muovere le informazioni diagnostiche anziché il paziente; in questo ambito la telemedicina può costituire un completamento o consentire approfondimenti utili al processo di diagnosi e cura (ad esempio, attraverso la possibilità di usufruire di esami diagnostici sofisticati eseguiti dallo specialista, a distanza, su pazienti presenti presso l’ambulatorio del medico di medicina generale, la farmacia o il loro domicilio);
- cura: servizi finalizzati ad operare scelte terapeutiche ed a valutare l’andamento prognostico riguardante pazienti per cui la diagnosi è ormai chiara. Si tratta ad esempio, di servizi di tele dialisi o della possibilità, già concreta, di interventi chirurgici a distanza;
- riabilitazione: servizi erogati presso il domicilio o altre strutture assistenziali a pazienti cui viene prescritto l’intervento riabilitativo, come pazienti fragili, bambini, disabili, cronici, anziani;
- monitoraggio: gestione, anche nel tempo, dei parametri vitali, definendo lo scambio di dati di rilevanza medica tra il paziente (da casa, in farmacia, o presso strutture assistenziali dedicate) in collegamento con un centro dotato di capacità diagnostiche per l’interpretazione dei dati trasmessi;
- teleconsulto: scambio di pareri medici, a distanza, tra due professionisti in relazione ad un caso specifico, in assenza del paziente interessato.
Diverse sono gli attori coinvolti in un atto sanitario prestato con i mezzi della telemedicina.
Anzitutto vi sono gli Utenti, ovvero i soggetti che fruiscono di un servizio di telemedicina, che provvedono alla trasmissione delle informazioni sanitarie (dati, segnali, immagini, ecc.) e ricevono gli esiti del servizio (diagnosi o indirizzi terapeutici). Gli utenti possono essere costituiti da:
- pazienti;
- medici e/o altri operatori sanitari, che a loro volta possono operare in assenza del paziente o in presenza del paziente.
Vi sono poi i Centri erogatori, ovvero i soggetti che ricevono le informazioni sanitarie dall’ente, le processano e trasmettono all’utente gli esiti della prestazione, e che possono essere costituiti da strutture del SSN, strutture private autorizzate o accreditate, o operatori del SSN quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o medici specialisti che erogano prestazioni sanitarie attraverso una rete di telecomunicazioni.
Infine i Centri servizi, che hanno la funzione di gestione e manutenzione di un sistema informativo. Attraverso i Centri servizi i Centri erogatori svolgono la prestazione in telemedicina l’installazione e manutenzione degli strumenti, la fornitura, gestione e manutenzione dei mezzi di comunicazione tra pazienti e medici o altri operatori sanitari, l’addestramento di paziente e familiare all’uso degli strumenti. Il Centro Servizi quindi gestisce le informazioni sanitarie generate dall’Utente che devono pervenire al Centro Erogatore della prestazione sanitaria, e gli esiti della prestazione che devono essere tramessi dal Centro Erogatore all’Utente.
La telemedicina è stata notevolmente implementata nel periodo pandemico, per la necessità di coniugare il mantenimento di un’adeguata assistenza con il forzato ricorso a misure di distanziamento. L’emergenza sanitaria ha infatti reso necessario ripensare interamente l’organizzazione del SSN, in particolare a livello territoriale, evidenziando il ruolo della telemedicina come elemento di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, nell’ambito della Missione 6 Salute, importanti investimenti per la telemedicina. Nell’ambito dell’investimento della Component 1 (Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e Telemedicina), il cui obiettivo è il miglioramento della gestione dei pazienti con patologie croniche, si colloca il sub-investimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici), che prevede l’implementazione di strumenti a supporto della digitalizzazione e dell’erogazione dei servizi assistenziali di telemedicina, il cui soggetto attuatore è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).
Accanto a questo investimento si colloca, nella Missione 6 Component 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, la linea di investimento Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione che prevede, nell’ambito del sub investimento infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA anche la realizzazione di un Portale nazionale per la diffusione della telemedicina (PN-DT).
Come riconosciuto dalla normativa vigente, le prestazioni e i servizi di telemedicina sono assimilati a qualunque altra prestazione servizio diagnostico/terapeutico/assistenza/riabilitativo, e come tali devono sempre rispettare tutti i diritti e gli obblighi propri di qualsiasi atto sanitario.
Tra tali diritti, spicca in primo luogo quello al consenso informativo del paziente. L’attivazione del servizio di telemedicina richiede infatti l’adesione preventiva del paziente, che deve essere preceduta da una adeguata e puntuale informativa. In particolare, come previsto dal D.M. n. 77/2022, il modulo di consenso informato deve informare il paziente che:
- l’intervento tenuto in via telematica si potrebbe interrompere a causa di blackout, blocchi di sistema o instabilità della linea internet;
- i dati del paziente potrebbero essere esposti a ulteriori e diversi rischi di riservatezza;
- in caso di rifiuto della prestazione in telemedicina, il paziente potrebbe correre dei rischi a causa dell’attesa dei tempo di programmazione per una visita in presenza.
3. Le prestazioni di telemedicina
Le prestazioni erogabili in telemedicina sono state individuate e definite nelle Linee Guida del 2020, le cui definizioni sono state poi riprese dal D.M. 77/2024.
in linea generale, le prestazioni di telemedicina costituiscono una integrazione e rafforzamento delle prestazioni sanitarie erogate in presenza, e non possono quindi essere erogate (né organizzate o implementate) autonomamente rispetto a queste ultime.
Condizione imprescindibile per usufruire dei servizi di telemedicina la valutazione dell’eleggibilità del paziente. Il medico deve infatti valutare che il paziente sia idoneo dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e inoltre deve verificare che sia autonomo o quanto meno abbia la disponibilità di un caregiver. Essendo infatti la telemedicina un servizio da remoto, sono necessarie determinate capacità e dotazioni tecnologiche nonché condizioni cliniche compatibili per la prestazione; quindi, è necessario valutare se l’assistito sia «arruolabile» per questa tipologia di prestazioni.
Le prestazioni di telemedicina sono:
- televisita;
- teleconsulto;
- teleassistenza;
- teleconsulenza medico-sanitaria;
- telerefertazione;
- telemonitoraggio;
- telecontrollo;
- teleriabilitazione.
La televisita è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Si tratta di un servizio avente natura complementare rispetto all’esecuzione dell’atto medico in presenza; la televisita deve essere infatti limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza. Tale principio è stato confermato anche dal D.M n. 77/2022, il quale ha ribadito che il ricorso alla televisita (ma analogo principio vale anche per le altre tipologie di prestazioni di telemedicina) costituisce una integrazione e rafforzamento delle prestazioni sanitarie erogate in presenza e non può essere organizzato come sistema autonomo rispetto alle prestazioni sanitarie compiute in presenza.
Sono erogabili in televisita le prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza dell’esame obiettivo del paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione); spetta al medico decidere in che misura l’esame obiettivo a distanza possa essere sufficiente nel caso specifico o se il completamento dello stesso debba essere svolto in presenza.
Rientrano nella televisita diversi servizi di diagnostica effettuabili nelle farmacie, quali, ad esempio, l’Ecg d’urgenza o di controllo, l’Holter cardiaco e/o pressorio, le spirometrie, e alcune tipologie di esami ematici che vengono refertati da strutture sanitarie esterne, sia pubbliche che private.
Il teleconsulto è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico.
Lo scopo del teleconsulto è quello di condividere le scelte mediche rispetto a un paziente da parte dei professionisti coinvolti e rappresenta anche la modalità per fornire la second opinion specialistica ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla definizione del referto che viene redatto al termine della visita erogata al paziente, ma non dà luogo ad un referto a sé stante.
La teleconsulenza medico-sanitaria è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente.
La teleassistenza da parte di operatori sanitari (infermiere, fisioterapista, logopedista, ecc.) è un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. La teleassistenza ha lo scopo di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio.
La telerefertazione è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione. Il medico esegue e invia il telereferto in tempi idonei alle necessità cliniche del paziente e in modo concorde con il medico che ha richiesto l’esame clinico o strumentale.
Il telemonitoraggio permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie biometriche).
Obiettivo del telemonitoraggio è il controllo nel tempo dell’andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento di parametri con maggiore frequenza e uniformità di quanto possibile in precedenza, sia la minore necessità per il paziente di eseguire controllo ambulatori di persona. Esso può integrarsi con altre prestazioni di telemedicina, con la televisita. La disponibilità di strumentazione in ambiente presidiato rende le farmacie territoriali un potenziale punto di accesso per pazienti autosufficienti che, nell’ambito di un programma di presa in carico, debbano usufruire anche del servizio di telemonitoraggio. Il servizio di telemonitoraggio che può essere svolto con il supporto della rete delle farmacie consente l’acquisizione di dati e parametri, la loro raccolta e la trasmissione alla infrastruttura regionale.
Il telecontrollo medico consente il controllo a distanza del paziente. Tale attività è caratterizzata da una serie cadenzata di contatti con il medico, che pone sotto controllo l’andamento del quadro clinico, per mezzo della videochiamata in associazione con la condivisione di dati clinici raccolti presso il paziente, sia prima che durante la stessa videochiamata. Obiettivo del telecontrollo è la valutazione nel tempo del percorso clinico attraverso momenti di contatto con il paziente per la verifica delle rilevazioni attivate dallo stesso (es. parametri, stato di benessere, questionari).
La teleriabilitazione consiste nell’erogazione a distanza di prestazioni e servizi intesi ad abilitare, ripristinare, migliorare, o comunque mantenere il funzionamento psicofisico di persone di tutte le fasce d’età, con disabilità o disturbi, congeniti o acquisiti, transitori o permanenti, oppure a rischio di svilupparli. È un’attività sanitaria di pertinenza dei professionisti sanitari.
4. La regolamentazione della telemedicina
All’espansione delle attività di telemedicina non ha finora corrisposto un quadro normativo organico ed esaustivo.
Con le “Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina” del 10 luglio 2012, il Consiglio Superiore di Sanità ha fornito un primo inquadramento della materia, prevedendo:
- gli ambiti prioritari di applicazione della Telemedicina;
- i modelli, processi e modalità di integrazione dei servizi di Telemedicina nella pratica clinica;
- la definizione di tassonomie e classificazioni comuni;
- la definizione dei profili normativi e regolamentari e della sostenibilità economica dei servizi e delle prestazioni di Telemedicina.
Con le successive “Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina” approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, si è cercato di sviluppare in modo armonico la telemedicina nell’ambito del SSN, attribuendo alla diffusione sul territorio dei servizi di telemedicina un ruolo importante, anche nell’ambito degli adempimenti relativi ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Tali documenti hanno tracciato una prima cornice di riferimento per le attività di telemedicina, peraltro in termini ancora piuttosto generici, e senza fornire indicazioni operative e concrete sulle condizioni e le modalità per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina a carico del SSN.
Iniziata la pandemia, nell’assenza di un quadro nazionale di riferimento, le Regioni italiane – come ad esempio la Lombardia e il Piemonte, rispettivamente con la delibera n. 3528 del 5 agosto 2020 e la delibera n. 6-1613 del 3 luglio 2020 – si sono attivate emanando provvedimenti tali da consentire l’erogazione di alcune prestazioni a distanza nell’ambito dei rispettivi servizi sanitari regionali. Ciò ha dato luogo ad un panorama molto eterogeneo, anche perché si è trattato per lo più di progetti sperimentali e/o di provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza.
L’emergenza pandemica ha quindi indotto l’Autorità Sanitaria a intensificare la produzione di documenti, prevalentemente orientativi, per regolamentare la medicina “a distanza”, allo scopo di valorizzarne le opportunità e di limitare i rischi per gli utenti.
Le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 17 dicembre 2020 (di seguito le “Linee Guida”), hanno modificato le precedenti Linee di indirizzo del 2014, stabilendo regole generali uniformi sul territorio per l’erogazione di prestazioni sanitarie a distanza offerte dal SSN.
In particolare, la prima parte delle Linee Guida definisce le prestazioni di telemedicina e stabilisce le condizioni ai fini dell’erogazione dei connessi servizi a distanza, mentre la seconda parte precisa alcuni elementi e requisiti necessari per l’erogazione sostanziale delle attività sanitarie a distanza.
Le Linee Guida contengono anche indicazioni per la telemedicina in farmacia e sulle attività che possono esservi svolte, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle farmacie nella fornitura al pubblico dei servizi di telemedicina.
Le Linee Guida stabiliscono inoltre le regole per l’erogazione in regime di SSN, equiparando il sistema di remunerazione/tariffazione delle prestazioni di telemedicina a quello applicato per l’erogazione delle medesime in modalità “tradizionale”. Si prevede che debba essere garantita la rilevazione delle attività erogate a distanza sia nei flussi di rendicontazione sia del referto; a tal fine è previsto un adeguamento dei flussi informativi attualmente attivi.
Il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77, recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” ha introdotto per la prima volta delle disposizioni obbligatorie relative ai requisiti minimi per l’esercizio della telemedicina, stabilendo le caratteristiche tecniche, organizzative e funzionali che gli Enti territoriali dovranno implementare nella progettazione dei propri servizi.
In particolare, tale Decreto prevede nell’Allegato 1 – avente valore solo descrittivo – gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza territoriale”, mentre nell’Allegato 2 – avente valore prescrittivo – prevede che le Regioni debbano adottare il provvedimento generale di programmazione dell’Assistenza territoriale, ovvero gli standard di qualità che devono essere garantititi, in modo quanto più omogeneo possibile, su tutto il territorio nazionale. Detti standard sono oggetto di monitoraggio semestrale, assicurato dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenas.
Da ultimo, con il Decreto del ministero della Salute del 21 settembre 2022, sono state approvate le Linee guida che stabiliscono i requisiti funzionali e livelli di servizio per la progettazione dei servizi di telemedicina da parte delle regioni, al fine di garantirne l’omogeneità a livello nazionale.
Il documento, di natura sostanzialmente tecnica, è articolato in tre sezioni per garantire l’erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina nei contesti regionali:
- requisiti funzionali dei servizi di telemedicina;
- requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina;
- competenze e formazione.
Rientrando la tutela della salute nell’ambito della competenza concorrente tra Stato e Regioni, primaria importanza in materia di telemedicina assumono le normative regionali. Tutte le Regioni hanno formalizzato modelli organizzativi per la telemedicina, conformandosi alle Linee Guida e al D.M. n. 77/2022.
In particolare, molte Regioni hanno avviato progetti di sperimentazione di telemedicina, nell’ambito della farmacia di servizi. Ad esempio, la Regione Lombardia, con delibera del 28 maggio 2024, ha avviato la sperimentazione dei nuovi servizi di telemedicina nelle farmacie, circoscritti alle prestazioni di holter pressorio, holter cardiaco e ECG.
5. I requisiti per effettuare i servizi di telemedicina in farmacia
Per poter svolgere i servizi di telemedicina, le farmacie devono disporre di una serie di requisiti. Alcuni di essi sono stabiliti, in generale per le prestazioni effettuabili nell’ambito della farmacia dei servizi, dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019. Altri sono invece descritti nelle Linee Guida (valide a livello nazionale) – alle quali rinviano i successivi decreti ministeriali del 23 maggio e 22 settembre 2022. Altri, infine, dalle singole normative regionali, le quali – pur vincolate al rispetto dei criteri generali stabiliti l livello nazionale – hanno adottato una regolamentazione autonoma; ad esempio, la Regione Emilia Romagna ha deciso di riservare i servizi di telemedicina alle sole farmacie delle aree rurali/disagiate, mentre Campania, Lazio e Sicilia hanno deciso di inserire tra i servizi anche lo screening del diabete, non previsto dalle Linee guida del 2019.
Le Linee Guida del 2019 sulla farmacia dei servizi, prevedono che, in generale, la farmacia deve disporre di un’area dedicata e separata dagli altri ambienti, che consenta l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR.
Le Linee Guida del 2020 prevedono che tutti i trasferimenti di dati (sotto forma di video, immagini, files etc.) devono essere crittografati, e in linea con le normative in materia di privacy e sicurezza. Tale requisito rientra nelle condizioni di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina a carico del SSN.
Per garantire l’effettivo svolgimento di una prestazione a distanza, sono necessari strumenti tecnologici tali da consentire al medico e al paziente di comunicare in modo sicuro ed efficace. È pertanto richiesta, ad esempio, una rete di collegamento funzionante tra medici e pazienti, un portale web a cui accedono i medici con il proprio account per la gestione dei pazienti e strumenti digitali quali computer, tablet o smartphone, etc.
Le Linee Guida non forniscono tuttavia dettagli su come tali requisiti possano o debbano essere garantiti, né specifici standard di qualità per l’infrastruttura informatica; ciò potrebbe creare situazioni di disomogeneità nella qualità delle prestazioni offerte tra le diverse Regioni, o tra le singole strutture sanitarie nell’ambito della stessa Regione.
L’infrastruttura informativa è infatti fondamentale per una corretta erogazione dei servizi di telemedicina. Le Linee Guida specificano in proposito che per le tele visite l’assistito deve disporre di un collegamento telematico e di una piattaforma di comunicazione remota «secondo le specifiche richieste dal servizio», prevedendo che, se il paziente ne è sprovvisto, le ASL dovranno garantire l’accesso alle risorse necessarie, oppure «verranno valutati opportuni accordi che permettano di usufruire in modo conveniente di postazioni dedicate messe a disposizione da enti prossimi al domicilio dello stesso, farmacie, studi medici dei mmg/pls».
Ciò consente alle farmacie di rafforzare il proprio ruolo di fornitrici di servizi direttamente ai pazienti, stipulando delle convenzioni con le aziende sanitarie locali affinché mettano a disposizione dei pazienti postazioni dalle quali collegarsi con il personale sanitario.
Le Linee Guida prevedono che il medico debba essere affiancato, nell’erogazione della prestazione di telemedicina, da un centro di coordinamento tecnico responsabile della gestione delle attività di telemedicina e con funzione di assistenza e di help desk per pazienti e medici.
È altresì indicata tra gli standard di servizio per l’erogazione dei servizi di telemedicina l’identificazione di un soggetto professionale di comprovata e specifica competenza, responsabile della gestione e manutenzione delle tecnologie e dell’infrastruttura informatica. Tali attività possono anche essere affidate all’esterno, attraverso lo svolgimento di specifiche gare d’appalto o altre procedure di evidenza pubblica, in base a criteri oggettivi.
Le Linee Guida individuano altresì la nuova figura del Direttore/Responsabile Sanitario, al quale è affidato il compito di garantire l’organizzazione tecnico-sanitaria e il rispetto degli standard minimi per le prestazioni sanitarie erogate a distanza. Si tratta di una figura di importanza molto rilevante, in quanto è chiamata, di volta in volta, a sovrintendere sulle scelte dei singoli medici circa l’idoneità del ricorso allo strumento della telemedicina, in base alle necessità dei pazienti, nonché a valutare l’effettiva capacità della prestazione erogata a distanza di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Peraltro, le Linee Guida non specificano quali soggetti possano ricoprire tale ruolo; saranno quindi le singole Regioni e/o alle singole strutture a dover stabilire se tale nuova figura possa coincidere con soggetti già operanti con altri ruoli nelle singole strutture sanitarie o debba occuparsi esclusivamente a sovrintendere l’erogazione dei servizi di telemedicina.
In proposito, le Linee Guida prevedono che il medico resta responsabile della refertazione degli esami e della valutazione, al termine dell’erogazione della prestazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché, in caso di insufficienza del risultato per qualsiasi motivo (anche tecnico), circa l’obbligo di riprogrammare l’esame in presenza.
Il farmacista titolare o il direttore rispondono invece della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Gli stessi soggetti rispondono, inoltre, dell’inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate (la responsabilità medico-legale del referto, salvo la fattispecie precedente della corretta manutenzione, è del medico refertante).
Il farmacista o il personale sanitario addetto deve essere, infine, in possesso delle conoscenze e competenze necessarie per l’esecuzione delle attività di telemedicina, ivi comprese le conoscenze necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi utilizzati e la loro manutenzione.
In proposito, le Linee Guida prevedono che sia attuato un programma formativo per l’addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell’utilizzo delle tecnologie impiegate per la telemedicina, dagli operatori sanitari ai caregiver, fino ai pazienti.
Come precisato dalla Circolare Min. Salute dell’aprile 2024, la refertazione delle prestazioni di telemedicina effettuate nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi deve essere effettuata da medici afferenti al Ssn, operanti nell’ambito di strutture accreditate o in convezione, quali Mmg, Pls o specialisti ambulatoriali, non essendo sufficiente la sola qualificazione professionale e l’autorizzazione dell’esercente professione medica in regime di attività privata. Per l’erogazione dei servizi di ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco e spirometria, è necessario far ricorso a una prescrizione da parte del Mmg o Pls.
6. L’interconnessione tra sistemi: il Fascicolo Sanitario Elettronico
I servizi di telemedicina sono potenziati nella loro efficacia qualora venga sfruttato pienamente il bagaglio di informazioni sanitarie relativo a ciascun paziente reperibile online. In quest’ottica, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) può costituire un importante supporto alle attività di telemedicina.
Al riguardo, le Linee Guida prevedono che il referto scaturito da una prestazione di telemedicina e firmato digitalmente dal medico deve sempre poter essere condiviso, su richiesta del paziente, con altri sanitari in formato digitale, usando le più aggiornate soluzioni tecnologiche, anche attraverso il FSE.
La farmacia può così diventare uno dei principali soggetti che alimentano il FSE, non soltanto con i dati delle prestazioni farmaceutiche, ma anche attraverso i dati di tutte le rilevazioni effettuate in farmacia attraverso gli esami in telemedicina, anche con i dati delle rilevazioni effettuate a domicilio del paziente. In particolare, l’utilizzo del FSE può consentire di:
- incrementare sensibilmente il livello di appropriatezza delle risposte fornite ai bisogni di salute del cittadino e, conseguentemente, anche di perseguire la sostenibilità del servizio sanitario;
- erogare assistenza secondo percorsi clinico-assistenziali strutturati, che possono adattarsi in modo flessibile e personalizzato ai bisogni di salute del cittadino;
- migliorare la qualità di vita dei cittadini, soprattutto con riferimento agli anziani e alle persone soggette a vari tipi di fragilità e/o disabilità.
Come è noto, il DL n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, ha previsto l’istituzione del dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, stabilendo tempi precisi per l’istituzione del FSE e per la sua operatività. Pertanto, qualunque sia la scelta effettuata dalla singola farmacia per erogare i servizi di telemedicina, questa deve prevedere la perfetta e completa integrabilità con le piattaforme esistenti e/o previste dal progetto del Ministero della Salute, e il conseguente collegamento con il FSE.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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