Quale società scegliere per la farmacia?
Le farmacie sono gestite in misura sempre crescente in forma societaria. A partire dalla riforma del 2017, che ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia anche alle società di capitali, possono essere titolari dell’attività farmaceutica tutte le società, sia di persone che di capitali, alle quali possono partecipare soci (in qualità di persone fisiche o società) sia farmacisti che non farmacisti, con l’unico obbligo di affidare la direzione della farmacia ad un farmacista. La forma societaria assicura molti vantaggi, in misura diversa a seconda del tipo societario prescelto. L’elasticità dello strumento societario rende possibile una regolamentazione efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia: dalla governance alla protezione del patrimonio individuale, dalla redditività alla gestione del passaggio generazionale. Inoltre, lo strumento societario consente altresì una maggiore facilità nella circolazione delle quote di partecipazione sociale rispetto alla circolazione dell’intero complesso aziendale. Le diverse società utilizzabili per gestire una farmacia hanno caratteristiche e regole di funzionamento molto diverse tra loro. Analizziamo le principali caratteristiche delle diverse tipologie societarie, in modo da fornire alcuni generali criteri di orientamento nella scelta della struttura giuridica più opportuna.
1. I vantaggi della forma societaria per la gestione della farmacia
Le farmacie sono gestite in misura sempre crescente in forma societaria. A partire dalla riforma del 2017, che ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia anche alle società di capitali, possono essere titolari dell’attività farmaceutica tutte le società, sia di persone che di capitali, alle quali possono partecipare soci (in qualità di persone fisiche o società) sia farmacisti che non farmacisti, con l’unico obbligo di affidare la direzione della farmacia ad un farmacista.
La forma societaria assicura molti vantaggi, in misura diversa a seconda del tipo societario prescelto. L’elasticità dello strumento societario rende possibile una regolamentazione efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia: dalla governance alla protezione del patrimonio individuale, dalla redditività alla gestione del passaggio generazionale.
Inoltre, lo strumento societario consente altresì una maggiore facilità nella circolazione delle quote di partecipazione sociale rispetto alla circolazione dell’intero complesso aziendale
Non a caso, negli ultimi anni si è assistito in misura via via crescente al conferimento di imprese individuali-farmacie in società e alla trasformazione di società di persone (titolari di farmacia) in società di capitali.
Del resto, poiché l’attività farmaceutica è non solo professionale, ma anche imprenditoriale, la gestione della farmacia mediante una società permette di suddividere il rischio imprenditoriale e di abbattere il costo del lavoro, oltre che una possibilità di espansione non accessibile all’imprenditore individuale.
Peraltro, le diverse società utilizzabili per gestire una farmacia hanno caratteristiche e regole di funzionamento molto diverse tra loro. Analizziamo quindi in questo articolo le principali caratteristiche delle diverse tipologie societarie, in modo da fornire alcuni generali criteri di orientamento nella scelta della struttura giuridica più opportuna.
2. Società di persone e di capitali
I modelli societari disponibili per organizzare il passaggio generazionale della farmacia sono previsti dal Codice civile, il quale distingue, come è noto, tra società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.A, S.a.p.A.).
Le società di persone, benché soggetti giuridici (e come ali possibili titolari di farmacia), sono caratterizzate solo da autonomia patrimoniale; pertanto, i soci, qualora il patrimonio sociale sia incapiente, rispondono in via solidale, personalmente e illimitatamente, delle obbligazioni sociali, a prescindere dal capitale conferito (salvo il caso dei soci accomandanti nelle S.a.s.). Ciò comporta tra l’altro che il fallimento della società di persone travolge anche i soci, che in tal caso vengono anch’essi dichiarati falliti.
Nelle società di persone vige il principio generale in base al quale ciascun socio ha il potere di amministrare e rappresentare la società; tuttavia, con diversa formulazione statutaria è possibile disciplinare diversamente i poteri di amministrazione, ad esempio prevedendo che tutti o solo alcuni poteri di ordinaria amministrazione siano assegnati a ciascun socio singolarmente, mentre i poteri di straordinaria amministrazione debbano essere esercitati congiuntamente con firma di tutti i soci.
Le società di capitali hanno invece piena personalità giuridica; in questo caso, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società, mentre i soci non rispondono dei debiti sociali, e rischiano unicamente il capitale impiegato per acquistare la partecipazione sociale. Nel caso in cui la società di capitali dovesse fallire, i soci non possono essere dichiarati falliti e il loro patrimonio personale non viene coinvolto nella liquidazione fallimentare della società.
Peraltro, qualora una società (di capitali) necessiti di affidamenti o finanziamenti (come accade frequentemente nella gestione di una farmacia), banche, istituti finanziari e creditori in genere chiederanno quasi sempre – o comunque quando non sussista un patrimonio sociale di consistenza adeguata alle dimensioni aziendali – a ogni socio di garantire le obbligazioni della società con una garanzia personale (fidejussione); in tal caso, anche i soci saranno esposti con il proprio patrimonio personale, nei limiti dell’importo garantito.
Nelle società di capitali il regime di amministrazione e di rappresentanza può essere variamente articolato, attribuendo ad esempio anche a soggetti estranei alla compagine sociale il ruolo di amministratore; nelle S.r.l., in particolare, è possibile organizzare l’amministrazione in modo assai flessibile, secondo un criterio disgiuntivo o congiuntivo, e tenendo eventualmente in conto i diritti particolari dei soci.
La diversa natura delle società, personale o capitalistica, ha conseguenze anche sul regime di circolazione delle partecipazioni. Nelle società di persone infatti- con l’eccezione del socio accomandante nella S.a.s.- la partecipazione non è trasferibile a terzi senza il consenso di tutti i soci e, in caso di morte del socio l’erede non può sostituirlo nella società, ma soltanto ottenere la liquidazione del valore della partecipazione. Nelle società di capitali, invece, le quote o le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte. In entrambi i casi, tuttavia, lo statuto sociale può prevedere diversamente, eliminando o stabilendo limiti alla circolazione delle quote (ad esempio clausole di prelazione e di gradimento).
Le società di capitali sono la forma giuridica più diffusa per svolgere attività d’impresa. Si tratta di tipi di società utilizzate soprattutto in aziende di grandi dimensioni in cui predomina il capitale rispetto alla figura del socio. In tali società i beni conferiti nella società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci, dato che i capitali costituiscono il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale.
Di seguito analizziamo sinteticamente le caratteristiche dei principali tipi societari utilizzati per esercitare un’attività farmaceutica, ovvero la S.n.c., la S.a.s. e la S.r.l.
3. La società in nome collettivo
Nella società in nome collettivo (S.n.c.) i soci, a prescindere dalla propria percentuale di partecipazione agli utili, rispondono solidalmente, personalmente, sussidiariamente e illimitatamente delle obbligazioni societarie. Pertanto, qualora il patrimonio sociale non fosse sufficiente a coprire i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, i creditori possono pretendere il pagamento dell’intero credito da uno qualsiasi dei soci. Il creditore, tuttavia, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società.
Nelle S.n.c. ciascun socio conferisce (cioè apporta) una propria quota di capitale: le quote possono essere differenti, e anche la ripartizione degli utili o delle perdite – dalla quale nessun socio può essere escluso – segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.
L’atto costitutivo della S.n.c. deve contenere almeno:
- la ragione sociale (contenente, oltre ad eventuali nomi di fantasia, il nome di uno o più soci);
- l’indicazione dei soci e dei loro conferimenti (cioè i trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
- l’oggetto (cioè lo scopo) della società (che nel caso delle farmacie può essere esclusivamente quello della gestione della farmacia stessa);
- la durata della società (importante in quanto allo scadere del termine il socio che non intenda proseguire il rapporto può chiedere lo scioglimento della società, mentre prima di tale data sia raggiunta la società non può essere sciolta, salvo il verificarsi di certe circostanze quali il conseguimento dell’oggetto sociale o la volontà comune di tutti i soci);
- l’indicazione della sede della società.
I poteri di amministrazione e di rappresentanza spettano di norma a tutti i soci disgiuntamente (cioè senza necessità dell’assenso degli altri soci), salvo che nel contratto sociale non sia stabilito diversamente. Nessun socio può svolgere un’attività in concorrenza (direttamente o attraverso altra società di persone) senza il consenso degli altri soci.
La S.n.c. viene generalmente scelta in genere per esercitare attività di dimensioni medio-piccole; dati, infatti, i ridotti costi di avviamento, gestione e chiusura e un regime contabile semplificato, tale tipologia societaria è generalmente consigliata per il socio che intenda avviare un’attività farmaceutica che non richiede un grosso investimento, comporta rischi limitati e non genera utili netti ingenti.
Inoltre, poiché nella S.n.c. tutti i soci partecipano di solito in prima persona all’attività, la confidenza e la reciproca fiducia tra i soci sono essenziali.
4. La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una tipologia speciale di società di persone la cui peculiarità risiede nella suddivisione delle responsabilità tra i vari soci, divisi in due categorie: gli accomandanti e gli accomandatari. Trattandosi di una forma giuridica appartenente alle società di persone, sia l’accomandatario sia l’accomandante possono essere persone fisiche o giuridiche.
Il socio accomandatario agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società, ed ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere, rispondendo delle obbligazioni contratte dalla società con l’intero patrimonio personale. Tale responsabilità è però controbilanciata dai diritti nell’amministrazione dell’impresa, che spetta unicamente all’accomandatario.
Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ed è responsabile degli eventuali debiti contratti dalla società, senza limiti e con il proprio patrimonio personale. Tuttavia, l’accomandatario risponde con il proprio patrimonio soltanto nel caso in cui il patrimonio aziendale non sia sufficiente a estinguere i debiti verso i creditori. In sostanza, dunque, Gli accomandatari coincidono con la figura dei soci della S.n.c.
Il socio accomandante, invece, risponde solamente con il patrimonio investito nella società. Esso svolge sostanzialmente funzione di finanziatore e in quanto tale non può ingerirsi attivamente nella gestione degli affari della società, non potendo partecipare all’amministrazione né trattare o concludere accordi in nome delle società se non autorizzato da una procura speciale per singoli affari. Se l’accomandante viola il divieto di immistione non diventa accomandatario a tutti gli effetti, ma perde il beneficio di responsabilità limitata, e pertanto acquista responsabilità illimitata verso i terzi per le obbligazioni sociali.
I soci accomandanti hanno poteri ispettivi e di sorveglianza– sia pure in misura ristretta rispetto ai soci di S.n.c.- e il diritto di prendere visione del bilancio annuale e controllare i libri contabili e gli altri documenti sociali.
5. La società a responsabilità limitata
Passando alle società di capitali, la S.r.l. è la forma di società più diffusa e comune per gestione di una farmacia. Si tratta di una società dotata di personalità giuridica, in cui i soci rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto. La S.r.l. consente quindi una perfetta separazione tra i patrimoni dei soci e quello della società, con la conseguenza che i creditori possono rivalersi solamente sul patrimonio della società e non su quello dei singoli soci.
Ciascun socio ha un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili, prestazioni di opera o di servizi in favore della società (per le quali si richiede la presentazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio).
La legge prevede come regola base che il capitale della S.r.l. debba essere pari a 10.000,00 Euro, ma prevede la possibilità di versare un importo inferiore (fino a un Euro), a condizione che ogni anno venga accantonato almeno il 20% degli utili netti, fino ad arrivare alla dotazione patrimoniale di 10.000,00 Euro.
Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma prevedendo modalità più agili ed informali di consultazione e di consenso scritto (lettera, fax etc.).
La S.r.l. è amministrata, secondo la scelta dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (CdA), che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere (l’Amministratore Delegato). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essi per i danni che possono essere causati. Tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione della S.r.l., a prescindere dalla propria quota di capitale sociale detenuta nella società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Ciò consente anche ai soci di minoranza di poter ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali, tra i quali:
- il diritto di voto;
- Il diritto di opzione relativamente a un aumento di capitale;
- il diritto di recesso dalla società;
- il diritto di chiedere la revoca degli amministratori;
- il diritto di invalidare le decisioni dei soci (art. 2479 ter c.c.);
- il diritto di promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
L’organo di controllo (Sindaco o Collegio Sindacale) e il revisore contabile sono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2477 c.c.
La S.r.l. presenta quindi delle caratteristiche che la pongono a metà strada tra società di capitali e società di persone. Di una società di capitali presenta l’autonomia patrimoniale perfetta (in base alla quale i soci rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali) mentre la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci le avvicina alle società personali.
Essa rappresenta un modello societario molto flessibile e adattabile al perseguimento di diversi obiettivi: dall’amministrazione e gestione della società alla distribuzione degli utili e alla valorizzazione di specifici apporti personali. La S.r.l. copre quindi una fascia di imprese di dimensioni medie, superiori alla S.n.c. ed inferiori alla S.p.a. (la quale ha un capitale minimo obbligatorio di 50.000 Euro).
Lo statuto delle Srl può essere personalizzato, in modo da permettere l’adeguamento del funzionamento della società alle particolari esigenze dei soci. Ad esempio, una società può essere composta solo da soci apportatori di capitale che delegano la gestione ad un amministratore, o al contrario da soci lavoratori che intendono personalmente gestire la stessa come se fosse una società di persone.
I soci possono inoltre integrare, modulare e/o escludere le previsioni dello statuto, sottoscrivendo un apposito patto parasociale, in modo da regolare le loro posizioni personali all’interno della società, stabilizzando l’assetto proprietario, il governo della società e regolando l’exit. Un patto parasociale consente, in particolare, di prevenire e risolvere i dissidi e i problemi che possono intervenire tra i soci, per i più vari motivi, nel corso della vita sociale.
6. La società unipersonale a responsabilità limitata e la Società semplificata a responsabilità limitata
La S.r.l. può essere costituita anche con un unico socio “fondatore” (e quindi, eccezionalmente, non con un contratto tra più persone ma con un’enunciazione unilaterale); in tal modo, anche gli imprenditori individuali possono usufruire della limitazione di responsabilità.
Il socio unico beneficia della limitazione di responsabilità della S.r.l., purché:
- non sia una «persona giuridica» (quindi ad esempio una S.p.A. non può essere socio unico di una S.r.l. unipersonale) o socio unico di altre società di capitali (quindi non può possedere un’altra S.r.l. unipersonale);
- abbia effettuato i conferimenti dal proprio patrimonio al patrimonio sociale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
- abbia fatto constatare nei modi dovuti la uni personalità della S.r.l. al Registro Imprese della Camera di commercio.
Inoltre, è possibile costituire una S.r.l. semplificata, alla quale possono partecipare persone fisiche di qualunque età. La costituzione di tale società deve avvenire con atto pubblico e il capitale sociale minimo deve essere:
- di almeno 1 Euro;
- inferiore ai 10.000 Euro, limite minimo ordinario per le S.r.l.;
- sottoscritto ed interamente versato in denaro all’organo amministrativo all’atto della costituzione.
L’amministrazione della S.r.l. semplificata può essere affidata non solo ai soci ma anche a persone esterne alla società.
I vantaggi della S.r.l. semplificata consistono essenzialmente nella riduzione dei costi iniziali e nello snellimento delle procedure per la costituzione della società e le sue variazioni.
7. Come scegliere il tipo di società
La scelta tra l’uno o l’altro dei diversi tipi societari per la gestione di una farmacia deve essere adeguatamente ponderata, tenuto conto che a ogni tipo di società si applicano delle regole diverse e che da tali regole derivano conseguenze importanti, in termini di responsabilità per i debiti della società, di poteri dei soci e di costi, anche fiscali, per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
I fattori da tenere in considerazione nella scelta della tipologia societaria sono essenzialmente:
- la responsabilità dei soci per i debiti della società;
- i poteri dei soci all’interno della società;
- i costi per la gestione della società;
- il regime fiscale.
Sotto il profilo delle responsabilità dei soci, la scelta di una società di capitali è in generale consigliabile quando l’attività della farmacia abbia dimensioni consistenti e/o preveda rischi significativi – non prevedendo responsabilità dei soci per i debiti – o quando i soci non abbiano la certezza di controllarne effettivamente l’attività (in modo da evitare il rischio di sopportare il peso di debiti “creati” senza verifica).
Occorre tuttavia considerare che, mentre le società di persone consentono di accedere al credito nei confronti di banche o fornitori senza prestare garanzie di alcun tipo – dato che la società di persone di sua natura garantisce già i terzi anche con il patrimonio dei singoli soci – optando per una società di capitali difficilmente potrà essere erogato credito alla società senza che banche e fornitori si garantiscano attraverso con garanzie personali dei soci, fidejussorie o reali (come il pegno o ipoteca); pertanto, in tal caso anche i soci di società di capitali rispondono con il proprio patrimonio in caso di insolvenza della società.
Il fattore relativo ai poteri dei soci è rilevante soprattutto per coloro che detengono una quota minoritaria del capitale e sono quindi esposti al rischio di non dominare e condizionare la società. In generale, nelle società di persone i poteri dei singoli soci sono notevoli (con qualche limitazione per gli accomandanti nelle S.a.s.), mentre nelle società di capitali sono piuttosto limitati (anche se nelle S.r.l. i soci che non partecipano all’amministrazione hanno sempre il diritto di consultare la contabilità sociale). Lo statuto può derogare alle norme generali del Codice civile, ampliando o restringendo i poteri dei singoli soci, ma con alcuni limiti, in quanto la disciplina legale di ciascun tipo societario non può essere eccessivamente modificata.
I costi per la creazione e la gestione della società sono essenzialmente connessi a tre fattori:
- i costi iniziali per la costituzione della società;
- gli adempimenti contabili e tributari;
- gli oneri per la remunerazione di organi interni della società.
In linea generale, i costi sono più bassi nelle società di persone e più alti nelle società di capitali. In queste ultime, infatti, vi sono maggiori oneri notarili di costituzione, e soprattutto maggiori adempimenti contabili e tributari, mentre le società di persone possono adottare, in determinati casi, il regime contabile delle “imprese minori”, che consente la tenuta di una contabilità semplificata, e, a differenza delle società di capitali, non sono tenute alla redazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio. Inoltre, le società di persone non devono avere (e normalmente non hanno) degli organi sociali, mentre le società di capitali devono sempre avere un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), e presentano quindi dei costi di struttura maggiori di quelli delle società di persone.
Infine, la valutazione della convenienza fiscale del tipo di società da scegliere per l’esercizio della farmacia deve partire dal presupposto che qualsiasi società deve versare imposte rapportate all’utile conseguito come risultante dal bilancio (salva l’applicazione delle particolari regole del diritto tributario). La tematica è ovviamente molto complessa e varia da situazione a situazione, dovendosi tenere conto dei casi concreti e dei redditi complessivi dei singoli soci; non può pertanto essere affrontata in questa sede.
In ogni caso, in linea generale è possibile affermare che la tassazione delle società di capitali è più complessa di quella delle società di persone e porta spesso a un carico fiscale complessivo superiore rispetto a quello applicabile a una società di persone; anche se con l’introduzione dell’IRI, il regime di tassazione delle società di persone è stato in sostanza parificato a quello della società di capitali. In particolare, nel caso della S.r.l., qualora i soci procedano alla distribuzione dei dividendi, in capo al singolo socio si applica una tassazione, con conseguente doppia imposizione (in capo alla società e al socio); sotto il profilo fiscale, pertanto, nella S.r.l. è opportuno che i soci lasciare gli utili in azienda, per esempio con finalità di investimenti futuri nella farmacia.
Una volta scelto il tipo di società, occorre regolamentare i rapporti con gli altri soci, negoziando opportunamente con gli stessi i contenuti del contratto costitutivo della società (o eventualmente strutturare l’atto unilaterale se la società ha un solo socio, come può accadere per le S.r.l.).
È quindi opportuno chiedere al professionista incaricato dell’assistenza alla costituzione della società di redigere l’atto costitutivo tenendo conto dell’esigenza di equilibrare i poteri dei soci nella società, senza accontentarsi di uno statuto standard, non adattato alla singola situazione concreta. Uno dei peggiori errori che possono essere commessi al momento della costituzione di una società è infatti quello di non prestare la dovuta attenzione all’atto costitutivo, trascurando la fase di negoziazione dello stesso; in tal modo, infatti, i soci (in particolare quelli di minoranza) rischiano di restare “prigionieri” di una società nella quale non hanno i poteri desiderati.
8. Conferimento e trasformazione in società
Sotto il profilo tecnico, al di fuori delle ipotesi in cui si intenda costituire una società ex novo per lo svolgimento dell’attività farmaceutica, il passaggio a società può avvenire attraverso due diverse operazioni: il conferimento e la trasformazione.
Attraverso il conferimento, una farmacia gestita in forma di impresa individuale viene trasferita in una nuova società (di persone o di capitali), la quale diventa titolare della farmacia stessa. In conseguenza del trasferimento, l’ex titolare della farmacia (neo socio) riceve una quota di partecipazione nella società, proporzionale al valore costituito dall’apporto dell’azienda o ramo d’azienda farmacia; contestualmente, il nuovo socio apporta denaro al fine di poter entrare anche con una minima quota.
Il valore di conferimento della farmacia è rappresentato dal patrimonio netto risultante ‑ nel caso della società di persone – dal bilancio di conferimento allegato all’atto di costituzione, o – nel caso di società di capitali – da una perizia di stima (redatta dallo stesso conferente, qualora si tratti di conferimento in una S.r.l.), in cui vengono messe in evidenza le attività e le passività aziendali in base ai valori effettivi (pertanto, dal lato attivo le attrezzature, le scorte di merci, i crediti, il denaro, etc. e dal lato passivo gli scoperti di banca, l’accantonamento TFR, i debiti nei confronti dei fornitori, i debiti per imposte e contributi, etc.).
Tra le attività può essere inserito anche il valore di avviamento, ovvero il valore immateriale dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività – la cui entità (legata alla capacità di produrre reddito d’impresa) può corrispondere al valore di mercato della farmacia, minimizzando l’impatto fiscale.
Qualora la farmacia sia stata gestita in forma di impresa familiare, i familiari possono apportare il credito corrispondente ai diritti maturati ai sensi dell’art. 230-bis c.c. (utili maturati e non liquidati, oltre agli incrementi patrimoniali dell’azienda in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato).
Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, la giurisprudenza prevalente ritiene che il conferimento di un’azienda individuale in una società equivalga a una cessione della medesima. Di conseguenza, la società conferitaria risponde dei debiti inerenti all’azienda, sorti anteriormente al conferimento, risultanti dai libri contabili obbligatori e il conferente non è liberato dai debiti suddetti se il creditore non vi abbia consentito, mentre per le obbligazioni contratte successivamente a detto evento risponde esclusivamente la società conferitaria con il proprio patrimonio.
Il conferimento può essere utilizzato anche nel caso in cui venga trasferita l’azienda farmacia da una società di persone ad una società di capitali.
La trasformazione consente invece di mutare una società in un’altra avente natura giuridica differente. La trasformazione che più frequentemente viene effettuata nel caso della farmacia (e non solo) è quella da società di persone in società di capitali.
La trasformazione deve essere deliberata dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili. In ogni caso il socio che non ha concorso alla decisione ha comunque diritto di recesso. La delibera di trasformazione deve risultare da atto notarile.
La trasformazione da società di persone in società di capitali presuppone la predisposizione di una relazione di stima dei beni sociali, determinata sulla base dei valori attuali degli elementi del passivo e dell’attivo. Nel caso di trasformazione in S.r.l., la perizia deve essere effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione.
Per quanto riguarda la partecipazione al capitale sociale, i soci della società di persone hanno diritto all’assegnazione di una quota del capitale della società di capitali proporzionale alla partecipazione detenuta prima della trasformazione. Pertanto, la trasformazione non ha nessuna influenza sulla partecipazione del socio della società risultante.
Sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, a meno che i creditori sociali non acconsentano alla trasformazione; il consenso si presume se i creditori (ai quali la delibera di trasformazione deve essere comunicata) non lo abbiano espressamente negato nei 60 giorni successivi alla ricezione della relativa delibera. Il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale, ma soltanto la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione.
Anche nel caso della trasformazione, come per il conferimento, per le obbligazioni assunte dalla società di capitali successivamente alla modifica risponde soltanto quest’ultima con il proprio patrimonio.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.