Il passaggio generazionale nella farmacia: un processo complesso, da realizzare per tempo e con strumenti adeguati
Il passaggio generazionale delle farmacie è tema più che mai di grande attualità, particolarmente in un momento complesso e di discontinuità quale quello che si è creato per effetto della pandemia Covid-19. Per ogni farmacia, nell’ottica della tutela della continuità aziendale, è necessario adottare delle strategie affinché il passaggio generazionale non impatti negativamente, ma anzi diventi un’opportunità di trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma anche di know-how e di valori. Il passaggio generazionale è un processo che necessita di adeguata pianificazione, attuata per tempo, in modo da evitare che esso metta a rischio la continuità aziendale, garantisca soluzioni eque tra gli eredi e riduca il più possibile i rischi di litigi tra i familiari. Tali esigenze sono possono essere difficilmente soddisfatte dai tradizionali strumenti successori, che non garantiscono stabilità e certezza giuridica al trasferimento generazionale e non consentono all’imprenditore di sperimentare la qualità imprenditoriale del proprio successore. Vi sono una serie di strumenti giuridici da utilizzare per assicurare un passaggio generazionale in azienda sicuro ed efficiente, quali i patti di famiglia, apposite clausole statutarie e soprattutto il trust.
1. Il passaggio generazionale della farmacia
Il passaggio generazionale in azienda è tema più che mai di grande attualità, tanto più in un momento così complesso e di discontinuità (tecnologica, di domanda e di offerta) quale quello creatosi per effetto della pandemia Covid-19.
Il periodo di forte incertezza e di brusco cambiamento che le imprese stanno vivendo interessa naturalmente anche le farmacie. L’emergenza pandemica ha indotto molti titolari di farmacia a riflettere con maggior consapevolezza circa le strategie da adottare per salvaguardare il valore dell’azienda ed assicurarne la sopravvivenza nella generazione successiva, contemperando l’obiettivo di salvaguardare la competitività dell’impresa farmaceutica con quello di garantire gli equilibri all’interno della famiglia.
Per ogni farmacia, nell’ottica della tutela della continuità aziendale, è necessario adottare delle strategie affinché il passaggio generazionale non impatti negativamente sul business, ma anzi diventi un’opportunità di trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma anche di know-how e di valori. Se gestito con consapevolezza e lungimiranza, il momento successorio nella farmacia può rappresentare un’importante opportunità di rilancio per la farmacia, in un’ottica più moderna e innovativa.
Il passaggio generazionale dovrebbe dunque essere gestito non come un evento, ma come un processo, che coinvolge temi legati alla proprietà, al governo e alla gestone dell’azienda e si articola in varie fasi, interessando generalmente tutta la struttura aziendale. Per questo, più che di passaggio generazionale si dovrebbe parlare di affiancamento generazionale, dato che appunto il passaggio dovrebbe essere graduale e accompagnato da un periodo di convivenza di diverse generazioni.
Uno dei passaggi essenziali al fine di garantire la riuscita del passaggio generazionale di una farmacia consiste nello scollegare la vita dell’azienda dal ciclo di vita del titolare, per evitare che l’età, la modifica degli obiettivi, motivazioni, aspirazioni e il bisogno di stabilità influisca negativamente sulla performance aziendale. La farmacia infatti è immersa in uno scenario competitivo complesso e mutevole, ed ha bisogno di innovazione, di continui cambiamenti per adattarsi al contesto esterno e di sempre nuovi investimenti per vincere la sfida della competitività.
Il passaggio generazionale si complica quando (come spesso accade) l’impresa farmaceutica è di tipo familiare. In questo caso, infatti, spesso il titolare della farmacia tende a ritenere che le fortune dell’azienda siano necessariamente legate ai suoi criteri di gestione e al suo stile, da perpetuare attraverso i suoi figli, i quali a loro volta possono avere idee o temperamenti molto diversi. Può quindi nascere un conflitto, che assume due aspetti: manageriale (legato ad aspetti organizzativi, finanziari, legali, societari e fiscali) e psicologico (legato all’età, al potere, all’esperienza e alle aspirazioni personali).
Spesso il modello operativo tipico della farmacia italiana è ritagliato sulla persona del suo titolare, sulla sua creatività, sulla sua determinazione e spirito di sacrificio, in particolare quando si tratta del fondatore. Questi vive spesso la farmacia come una creazione propria, e pur essendo consapevole della necessità di adeguamento ed evoluzione della farmacia, è restio a lasciare il comando alle nuove generazioni; il passaggio delle consegne diviene pertanto difficoltoso da gestire, in quanto non esiste una figura alternativa che possieda lo stesso vissuto e la stessa personalità del titolare.
2. Il passaggio della farmacia in via successoria
Qualsiasi processo di successione di un soggetto titolare di farmacia (sia esso persona fisica o giuridica) dovrebbe rispondere a tre esigenze primarie:
- garantire la continuità dell’azienda farmaceutica, attraverso una nuova leadership che assicuri una buona gestione imprenditoriale e produca risultati positivi;
- garantire soluzioni eque dal punto di vista patrimoniale tra gli eredi, tenuto conto non soltanto del valore dell’azienda-farmacia ma anche di altri beni patrimoniali;
- ridurre il più possibile i rischi di litigi tra i familiari della nuova generazione.
Tali esigenze sono possono essere difficilmente soddisfatte dalla rigidità dei tradizionali strumenti successori, i quali scontano gravi limiti.
Come è noto, in mancanza di un testamento, la successione è regolata dal Codice civile, in base alle norme sulla c.d. “successione legittima”: si tratta di una serie di complessi criteri che individuano i soggetti aventi diritto all’eredità e le quote spettanti a ciascuno degli eredi. In presenza di una pluralità di eredi si forma una comunione ereditaria, che dovrà essere divisa tra gli eredi stessi, attribuendo a ciascuno dei beni presenti nel patrimonio della persona scomparsa; e pertanto, in questo caso, principalmente la farmacia, che nella maggior parte dei casi costituisce il cespite più importante; agli eredi cui non venga attribuita la farmacia spetteranno dei conguagli.
Si tratta di una situazione non certo semplice, spesso fonte di litigiosità tra gli eredi – e dunque in ogni caso da scongiurare, attraverso la redazione di un testamento – in quanto occorre procedere ad una stima concorde sia del valore dei beni relitti che del valore delle eventuali donazioni del defunto, delle quali ciascun erede abbia beneficiato in precedenza, e che devono essere computate nella quota di spettanza di ciascuno degli eredi, secondo il complesso meccanismo della cd. “collazione”.
Peraltro, anche quando la successione è regolata da un testamento possono verificarsi situazioni non semplici, che possono notevolmente ostacolare la prosecuzione dell’attività della farmacia. La volontà del de cuius, infatti, trova dei limiti posti a tutela della posizione dei familiari più stretti, ai quali spetta una quota inderogabile del patrimonio (c.d. “quota di legittima”); tale quota non può essere pretermessa, qualunque sia la volontà del testatore (c.d. “successione necessaria”), per cui se uno dei familiari “legittimari” si ritiene leso nella propria quota di legittima, può adire l’Autorità giudiziaria per chiedere che sia loro assegnata la parte di eredità spettante per legge, riducendo le disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima.
Tale quota viene, peraltro, calcolata con riferimento al valore del patrimonio non alla data del testamento (e quindi sulla base di quanto era stato eventualmente calcolato dal testatore), bensì alla data dell’apertura della successione (cioè al momento della morte del testatore), data che può essere di molto posteriore. Inoltre, nel calcolo della legittima devono essere incluse anche le eventuali donazioni che il defunto abbia effettuato in favore dei parenti più prossimi, secondo il meccanismo della collazione a cui si è prima accennato.
È dunque difficile garantire stabilità e certezza giuridica al trasferimento generazionale della farmacia in via successoria, a causa di una serie di fattori quali il mutare del valore patrimoniale dei beni coinvolti, la possibile variazione delle disposizioni testamentarie (che sono sempre liberamente revocabili o modificabili), la difficoltà di calcolare le quote di legittima, il possibile sopravvenire di nuovi legittimari, etc.
La continuità aziendale, è, viceversa, molto più facilmente garantita organizzando il passaggio generazionale per tempo, quando il titolare della farmacia è ancora in vita e nel pieno della sua attività, in modo da poter trasferire, tramite una pianificazione adeguata, le competenze e la capacità di comando e costruire una governance adeguata senza provocare traumi, utilizzando altri e più opportuni strumenti giuridici.
3. I patti di famiglia
I patti di famiglia sono disciplinati dall’art. 768-bis del Codice civile, norma che è stata introdotta nel 2006 allo scopo di favorire il passaggio generazionale nell’ambito delle imprese familiari, tramite l’attenuazione del tradizionale divieto dei patti successori (cioè le pattuizioni con cui vengono attribuiti o negati diritti su beni coinvolti in una successione non ancora aperta).
In sintesi, si tratta di contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti, garantendo la tutela dei futuri legittimari. Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico (quindi tramite un notaio) e ad esso devono partecipare il coniuge del titolare e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Ai legittimari è dovuta, da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, la liquidazione degli importi corrispondenti al valore delle quote di legittima, mediante il pagamento di una somma o l’attribuzione di beni in natura (sempre che i legittimari stessi non vi rinuncino).
Tramite il patto di famiglia è quindi possibile, con il consenso di tutti i familiari, trasferire la farmacia o le quote della stessa al discendente o ai discendenti prescelti, liquidando economicamente i familiari aventi diritto per legge a una quota della futura eredità; in tal modo anticipando, in modo programmato, gli effetti della successione, equilibrando la posizione dei diversi eredi ed evitando il sorgere di liti e contenziosi..
Tale strumento gode – come del resto le successioni e le donazioni – di un regime fiscale di favore: tuttavia, esso presenta numerosi limiti applicativi, che incidono pesantemente sulla sua utilizzabilità sotto il profilo pratico. In particolare:
- devono necessariamente partecipare – e dunque essere d’accordo – alla stipula del patto tutti i legittimari (cosa non sempre semplice da ottenere);
- può essere utilizzato solamente per trasferire l’azienda o le partecipazioni sociali ai discendenti e non al coniuge, né a fratelli, nipoti o soggetti estranei alla famiglia;
- i beneficiari devono liquidare ai futuri legittimari una somma di denaro, o l’equivalente in natura, il cui valore è determinato al momento della stipula del patto, secondo, i criteri della successione necessaria (il che può costituire un limite insormontabile qualora tali soggetti non possiedano sufficiente capacità economica).
Infine, un ulteriore limite del patto di famiglia è costituito dal fatto che il titolare della farmacia non può attraverso di esso sperimentare la qualità imprenditoriale del proprio successore, prima di passare il “timone del comando”, programmando il passaggio generazionale. In altri termini, il patto di famiglia non è uno strumento flessibile, tale da permettere al titolare della farmacia di mantenere il controllo rimandando il passaggio della gestione al momento in cui sia effettivamente certo delle capacità dell’erede o degli eredi.
4. Il modello societario
Le esigenze sottese al passaggio generazionale della farmacia sono generalmente meglio perseguiti dalle farmacie che operano in forma societaria. L’elasticità dello strumento societario rende infatti possibile una regolamentazione più efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia e quindi anche una migliore gestione del passaggio generazionale. Non a caso, anche e soprattutto a seguito della riforma del 2017, si assiste in misura via via crescente al passaggio delle farmacie da impresa individuale a società.
La società può essere infatti ritagliata su misura in base alle esigenze del titolare della farmacia; per fare qualche semplice esempio, è possibile:
- articolare i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ai soci, con esercizio congiunto o disgiunto a seconda dell’importanza e del valore economico dell’atto da compiersi;
- ripartire gli utili rispetto alla quota di partecipazione nella società stabilita nell’atto costitutivo;
- rendere liberamente trasferibili le quote anche agli eredi o solo a determinati eredi, o renderle non trasferibili se non con il consenso di tutti i soci, di alcuni o di una maggioranza qualificata, o ancora in caso di mancato esercizio di un diritto di prelazione;
- prevedere nello statuto la nomina del direttore responsabile della farmacia o le modalità con cui i soci stabiliscono chi tra di essi assume l’incarico, e così via.
Come è noto, la L. n. 124/2017, modificando l’art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti iscritti all’albo e alle società di persone, anche alle società di capitali, alle quali possono partecipare soci non farmacisti o società di capitali o di persone. È stato così eliminato il requisito professionale che in precedenza era necessario per l’intestazione di una quota di una società titolare di farmacia – purché l’esercizio della farmacia sia in ogni caso affidato alla direzione di un farmacista in possesso del requisito di idoneità alla titolarità, anche non socio – rendendo possibile la partecipazione nella società titolare di farmacia a chi non sia, nonché alle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) di acquisire la titolarità delle farmacie.
La riforma del 2017 ha consentito così di superare alcune criticità attinenti il subentro generazionale nella conduzione della farmacia di famiglia da parte dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge, quali in particolare l’impossibilità del trasferire la farmacia dal titolare al figlio non farmacista o i problemi relativi alla coesistenza di figli farmacisti e non farmacisti ed alla inevitabile cessione dell’azienda a quello “titolato”, con le relative difficoltà nel garantire una eguale partecipazione alla divisione dei beni familiari in favore di quello non farmacista.
La soppressione dei requisiti di natura soggettiva dei soci – invece richiesti per la direzione tecnica, riservata come si è detto ad un farmacista idoneo – consente inoltre a coloro che ne sono privi – siano essi figli, coniugi o nipoti o in generale eredi non farmacisti – di ricorrere allo strumento della società per conservare l’azienda di famiglia, altrimenti destinata ad uscire dal patrimonio.
Il termine di sei mesi per la gestione provvisoria da parte degli eredi non rileva quindi più, come in passato, per l’individuazione obbligatoria di un farmacista idoneo alla titolarità, bensì per la rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità in capo agli eredi o al terzo interessato all’acquisto, che restano regolate dall’art. 8, comma 1, della L. n. 362/91. Tale norma prevede sostanzialmente tre ipotesi di incompatibilità (sanzionate con la sospensione del farmacista dall’albo professionale, per un periodo non inferiore a un anno):
- incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica ( 8, comma 1, lettera a, L. n. 362/91).
- incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia ( 8, comma 1, lettera b, L. n. 362/91);
- incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 8, comma 1, lett. c della L. n. 362/91); tale incompatibilità è stata tuttavia notevolmente ridimensionata dalla recente sentenza n. 11/2020 della Corte cost., la quale ha stabilito che essa sussiste solo nei confronti del socio che è coinvolto nella gestione della società (con la conseguenza può essere socio di una società titolare di farmacia un socio – come un socio di S.r.l. senza poteri o un socio accomandante – che sia parte di un rapporto di lavoro).
Lo strumento societario consente altresì una maggiore facilità nella circolazione delle quote di partecipazione sociale rispetto alla circolazione dell’intero complesso aziendale. Mentre infatti l’azienda può essere trasferita soltanto assieme al diritto di esercizio della farmacia, e dunque richiede l’emissione di una nuova concessione da parte della Pubblica amministrazione (cioè il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia in capo a un nuovo soggetto), in caso di trasferimento di quote sociali la PA si limiterà a prendere atto del trasferimento, verificando soltanto il rispetto dei requisiti di incompatibilità da parte dei soci.
Infine, la società può consentire al titolare di continuare a partecipare all’esercizio della farmacia secondo le modalità concordate, valorizzando adeguatamente al contempo l’apporto dei nuovi soci e disciplinando nel modo più opportuno, attraverso apposite clausole inserite nello statuto, le regole del governo sociale e il regime della circolazione delle quote, inter vivos e mortis causa.
L’adozione della società (di persone o di capitali) come forma di esercizio dell’impresa farmaceutica può essere attuato – a parte la costituzione ex novo della società – essenzialmente attraverso il conferimento di azienda e la contemporanea costituzione di nuova società (newco) ai sensi dell’art. 2463 c.c. (salvo il conferimento in una società già esistente).In tal modo, il farmacista apportare la propria attività lavorativa esercitata individualmente all’interno di una società, ottenendo una quota di partecipazione nella stessa.
Nel caso di un conferimento in società di persone, non è necessario nominare un esperto che esegua la perizia di stima per quantificare il valore reale dell’azienda; più complesso, invece, il conferimento in una società di capitale (come la S.r.l.).
Qualora nella farmacia esercitata in forma di impresa individuale collabori un altro soggetto (tipicamente un familiare) in regime di impresa familiare, con il conferimento in società dell’azienda farmaceutica verrà conferito anche il credito maturato dal collaboratore alla conclusione del rapporto di impresa familiare, costituito dagli utili attribuitigli nel corso degli anni ma non ancora liquidati e dagli incrementi aziendali, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato” (art. 230-bis c.c.).
5. Società di persone e di capitali
I modelli societari disponibili per organizzare il passaggio generazionale della farmacia sono quelli previsti dal Codice civile, il quale distingue, come è noto, tra società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.).
Le società di persone, benché soggetti giuridici, vantano soltanto autonomia patrimoniale, e pertanto i soci, qualora il patrimonio sociale sia incapiente, rispondono in via solidale, personalmente e illimitatamente, delle obbligazioni sociali, a prescindere dal capitale conferito (salvo il caso dei soci accomandanti).
In particolare, i soci di una S.n.c., a prescindere dalla propria percentuale di partecipazione agli utili, rispondono sempre delle obbligazioni sociali, e sono soggetti a fallimento insieme alla società. La S.a.s. consente invece la limitazione della responsabilità dei soci al solo capitale conferito, essendo caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandanti, che si limitano a conferire un capitale e rispondono nei limiti delle somme conferite, ma non possono compiere alcun atto di gestione (poiché in tal caso assumerebbero anch’essi responsabilità illimitata), me gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono delle obbligazioni di questa, al pari di un socio di S.n.c.
Nelle società di persone vige il principio generale in base al quale ciascun socio ha il potere di amministrare e rappresentare la società; tuttavia con diversa formulazione statutaria è possibile disciplinare diversamente i poteri di amministrazione, ad esempio prevedendo che tutti o solo alcuni poteri di ordinaria amministrazione siano assegnati a ciascun socio singolarmente, mentre i poteri di straordinaria amministrazione debbano essere esercitati congiuntamente con firma di tutti i soci.
Le società di capitali hanno invece piena personalità giuridica, e in questo caso delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società; il socio non risponde mai dei debiti sociali (neppure in caso di fallimento della società), e rischia unicamente il capitale impiegato per acquistare la partecipazione sociale. Tali società si addicono pertanto agli investitori, che sottoscrivono un certo numero d’azioni o di quote per partecipare all’impresa al fine di ricavarne un utile.
Nelle società di capitali il regime di amministrazione e di rappresentanza può essere variamente articolato, attribuendo ad esempio a soggetti estranei alla compagine sociale il ruolo di amministratore; nelle S.r.l., in particolare, è possibile organizzare l’amministrazione in modo assai flessibile, secondo un criterio disgiuntivo o congiuntivo, e tenendo eventualmente in conto i diritti particolari dei soci.
La diversa natura delle società, personale o capitalistica, ha conseguenze anche sul regime di circolazione delle partecipazioni. Nelle società di persone infatti – salva l’eccezione del socio accomandante – la partecipazione non è trasferibile a terzi senza il consenso di tutti i soci e, in caso di morte del socio l’erede non può sostituirlo nella società, ma soltanto ottenere la liquidazione del valore della partecipazione. Nelle società di capitali, invece, le quote o le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte. In entrambi i casi, tuttavia, lo statuto sociale può prevedere diversamente, eliminando o stabilendo limiti alla circolazione delle quote (ad esempio clausole di prelazione e di gradimento).
È evidente quindi che la scelta tra l’uno o l’altro dei diversi tipi societari deve essere adeguatamente ponderata, dipendendo da una serie di variabili, quali la dimensione dell’azienda, i progetti d’impresa, l’operatività, i rapporti e le specifiche esigenze dei soci, etc.
6. La pianificazione successoria della farmacia tramite la S.r.l.
Tra i diversi tipi societari, la S.r.l. rappresenta certamente il modello più duttile, flessibile e adattabile alle esigenze di una piccola-media impresa quale la farmacia. L’ampia autonomia statutaria rende infatti la s.r.l. il modello organizzativo più idoneo a soddisfare gli interessi familiari, segnatamente nel momento successorio.
In particolare, lo strumento più immediato per il trasferimento della governance della farmacia esercitata in forma di S.r.l. consiste nell’inserimento nello statuto di una clausola che indica il nome del futuro amministratore, il quale ricoprirà tale ruolo al verificarsi di una determinata condizione, come la morte del capofamiglia, o il raggiungimento di una data soglia di età. L’inserimento di tale clausola nello statuto consente di derogare alla norma di cui all’art. 2475 c.c. – che prevede la revivescenza del regime legale di nomina dell’amministratore, ovvero per decisione dei soci – determinando la successione dell’erede designato senza una formale decisione dei soci.
È inoltre possibile inserire nello statuto della S.r.l. una clausola che prevede, alla morte del titolare, il passaggio insieme alla quota dei diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468 c.c. Con la circolazione dei diritti particolari è possibile assicurare la successione non solo nella carica di amministratore della società, ma anche di altri diritti minori riguardanti la gestione, o la distribuzione di utili, garantendo in tal modo la permanenza dello stesso equilibrio tra i componenti della società anche a seguito dell’ingresso di nuove generazioni. La successione nell’amministrazione mediante trasmissione dei diritti particolari consente di assicurare maggiore stabilità all’assetto organizzativo, in quanto la modifica richiede il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
La pianificazione successoria di una S.r.l. è infine attuabile anche attraverso altre previsioni statutarie, quali le clausole di riscatto o di opzione, le quali prevedono in caso di morte di un socio l’obbligo degli eredi di offrire le quote o azioni acquistate agli altri soci ad un prezzo stabilito nella clausola statutaria.
7. Il Trust
Tra le possibili soluzioni per il passaggio generazionale della farmacia, una posizione particolare occupa il Trust, istituto di origine anglosassone la cui validità è stata definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza.
In estrema sintesi, attraverso il trust un soggetto (disponente o settlor) affida un patrimonio (c.d. Trust fund) ad un altro soggetto (fiduciario o trustee) affinché, sulla base di quanto istituito nell’atto di Trust, quest’ultimo lo gestisca per il raggiungimento di determinati scopi e a beneficio di uno o più soggetti (beneficiari, che possono anche coincidere con il settlor), ai quali dovrà essere ritrasferito al termine del periodo indicato nell’atto costitutivo del Trust.
Con riferimento alle farmacie, il trust è stato finora per lo più utilizzato quale strumento per aggirare i limiti alla gestione di un esercizio farmaceutico dopo il decesso del titolare – e in particolare la norma per cui gli aventi causa del titolare della farmacia non in possesso dei requisiti di idoneità per l’esercizio della farmacia erano obbligati a trasferire la farmacia stessa entro il termine di sei mesi – in modo da garantire la successiva riacquisizione della farmacia in capo agli eredi, disciplinando i rapporti tra le parti nel periodo in cui la farmacia è nelle mani del soggetto idoneo.
Venuti meno, come si è visto, i requisiti di natura soggettiva dei soci, il Trust può essere, più ampiamente e opportunamente, utilizzato quale strumento particolarmente evoluto per attuare il passaggio generazionale. Esso presenta, rispetto al patto di famiglia e agli strumenti di diritto societario, numerosi vantaggi, quali ad esempio:
- ha funzione protettiva, in quanto la segregazione dei beni affidati al trustee assicura che i beni in trust siano finalizzati a realizzare lo scopo per cui il trust è stato istituito, isolandoli dalle vicende patrimoniali del disponente, del trustee e del beneficiario;
- i poteri attribuibili al trustee possono essere diversificati (può ad esempio nominare o revocare i beneficiari, sperimentare le qualità del beneficiario designato a subentrare nella gestione, regolamentare la distribuzione dei dividendi, l’assegnazione della proprietà dei beni in trust, etc.);
- consente di lasciare il controllo dell’azienda di famiglia all’imprenditore, di verificare la meritevolezza dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni in favore di uno specifico beneficiario e di adattare periodicamente le determinazioni assunte al tempo della redazione dell’atto istitutivo al mutare delle circostanze, senza modificare l’atto che regolamenta la pianificazione patrimoniale;
- assicura che la volontà del disponente di devolvere la ricchezza familiare sia affidata ad un soggetto terzo (il trustee), imparziale rispetto agli interessi dei familiari, per tutto il tempo voluto dal disponente.
In sintesi, il trust costituisce uno strumento ideale per la pianificazione del passaggio generazionale delle farmacie di famiglia in chiave prospettica, in quanto è estremamente duttile e flessibile, e dunque particolarmente idoneo a preservare l’unità dell’impresa e a preservare le decisioni del disponente, lasciando il controllo dell’azienda all’imprenditore.
Tuttavia, si tratta di uno strumento tecnicamente molto complesso, da maneggiare con grande cura e attenzione; in particolare, deve essere assoggettato ad una legge straniera, che ne governa le regole di operatività e le connesse responsabilità, e che pertanto deve essere scelta molto oculatamente.
In definitiva, per affiancare il farmacista e la sua famiglia nel delicato processo del passaggio generazionale sono indispensabili regole e strumenti tali da consentire l’assunzione di decisioni tempestive, ordinate ed efficienti; la scelta dello strumento più opportuno deve essere effettuata in base a una valutazione attenta della situazione patrimoniale ed economica della famiglia e della farmacia, dei rapporti familiari e delle aspirazioni e delle necessita delle varie generazioni coinvolte.
Ciò è possibile coinvolgendo, per tempo e in modo oculato, un pool di professionisti – consulenti patrimoniali, commercialisti, avvocati, notai – che individuino gli strumenti più idonei a raggiungere una più efficace e meno onerosa tutela del patrimonio familiare, coordinando tutte le fasi della transizione. Si tratta senza dubbio di un compito complesso, che privilegia, oltre a competenze tecniche (giuridiche, aziendalistiche, tributarie), doti comunicative, di ascolto e di mediazione.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.