Il passaggio generazionale nella farmacia: un processo complesso, da realizzare per tempo e con strumenti adeguati
Il passaggio generazionale delle farmacie è un tema sempre di grande attualità. Per ogni farmacia, nell’ottica della tutela della continuità aziendale, è necessario adottare una precisa strategia affinché il passaggio generazionale non impatti negativamente, ma anzi diventi un’opportunità di trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma anche di know-how e di valori. Il passaggio generazionale è un processo che necessita di adeguata pianificazione, in modo da evitare che esso metta a rischio la continuità aziendale, garantisca soluzioni eque tra gli eredi e riduca il più possibile i rischi di litigi tra i familiari. La scelta dello strumento più opportuno deve essere effettuata in base a una valutazione attenta della situazione patrimoniale ed economica della famiglia e della farmacia, dei rapporti familiari e delle aspirazioni e delle necessita delle varie generazioni coinvolte.
1. Il passaggio generazionale della farmacia
Il passaggio generazionale delle aziende è un tema sempre di grande attualità nel contesto delle farmacie.
In Italia, la maggior parte delle farmacie è costituito da imprese familiari, ovvero da imprese il cui capitale è controllato da una o più famiglie e nelle quali uno o più familiari prestano il proprio lavoro (manageriale o operativo). Spesso le farmacie sono quindi caratterizzate da un legame molto tra la famiglia e l’impresa.
In tale contesto, i dati mostrano la tendenza da parte dei “capi azienda/famiglia” a rimanere alla guida dell’impresa – farmacia fino ad una età avanzata (circa 65 anni in media), rallentando conseguentemente il ricambio generazionale. Questo diffuso atteggiamento può creare seri problemi, in particolare con riferimento alla continuità aziendale. Un passaggio generazionale della farmacia gestito in modo tardivo o inopportuno rischia infatti di dare luogo ad una discontinuità che a sua volta può influire negativamente sulla performance dell’azienda-farmacia, provocando a cascata la dispersione del patrimonio di conoscenze, capacità manuali, tradizioni, legami con il territorio.
Per ogni farmacia, nell’ottica della tutela della continuità aziendale, è dunque necessario adottare delle precise strategie affinché il passaggio generazionale non impatti negativamente sul business, ma anzi diventi un’opportunità di trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma anche di know-how e di valori. Se gestito con consapevolezza e lungimiranza, la successione nella farmacia può rappresentare infatti un’importante opportunità di rilancio per la farmacia, rendendola più moderna e innovativa.
Il passaggio generazionale deve essere gestito non come un evento, ma come un processo, che coinvolge temi legati alla proprietà, al governo e alla gestone dell’azienda e si articola in varie fasi, interessando tutta la struttura aziendale. Per questo, più che di passaggio generazionale si dovrebbe parlare di affiancamento generazionale, dato che, appunto, il passaggio dovrebbe essere graduale e accompagnato da un periodo di convivenza tra le diverse generazioni.
Uno dei passaggi essenziali al fine di garantire la riuscita del passaggio generazionale di una farmacia consiste nello scollegare la vita dell’azienda dal ciclo di vita del titolare, per evitare che l’età, la modifica degli obiettivi, motivazioni, aspirazioni e il bisogno di stabilità influisca negativamente sulla performance aziendale. Le farmacie infatti sono immerse in uno scenario competitivo complesso e mutevole, e necessitano di innovazione, di continui cambiamenti per adattarsi al contesto esterno e di nuovi investimenti per vincere la sfida della competitività.
Per affiancare il farmacista e la sua famiglia nel delicato processo del passaggio generazionale sono indispensabili regole e strumenti tali da consentire l’assunzione di decisioni tempestive, ordinate ed efficienti; la scelta dello strumento più opportuno deve essere effettuata in base a una valutazione attenta della situazione patrimoniale ed economica della famiglia e della farmacia, dei rapporti familiari e delle aspirazioni e delle necessita delle varie generazioni coinvolte.
Ciò è possibile coinvolgendo, per tempo e in modo oculato, un pool di professionisti – consulenti patrimoniali, commercialisti, avvocati, notai – che individui lo strumento e la strategia più idonei a raggiungere una più efficace e meno onerosa tutela del patrimonio familiare, coordinando tutte le fasi della transizione. Si tratta senza dubbio di un compito complesso, che richiede, oltre a competenze tecniche (giuridiche, aziendalistiche, tributarie), doti comunicative, di ascolto e di mediazione.
2. Il passaggio della farmacia in via successoria
Qualsiasi processo di successione di un soggetto titolare di farmacia (sia esso persona fisica o giuridica) dovrebbe rispondere a tre esigenze primarie:
- garantire la continuità dell’azienda farmaceutica, attraverso una nuova leadership che assicuri una buona gestione imprenditoriale e produca risultati positivi;
- garantire soluzioni eque dal punto di vista patrimoniale tra gli eredi, tenuto conto non soltanto del valore dell’azienda-farmacia ma anche di altri beni patrimoniali;
- ridurre il più possibile i rischi di litigi tra i familiari della nuova generazione.
Tali esigenze sono possono essere difficilmente soddisfatte dalla rigidità dei tradizionali strumenti successori, i quali scontano gravi limiti.
Come è noto, in mancanza di un testamento, la successione è regolata dal Codice civile, in base alle norme sulla c.d. “successione legittima”: si tratta di una serie di complessi criteri che individuano i soggetti aventi diritto all’eredità e le quote spettanti a ciascuno degli eredi. In presenza di una pluralità di eredi si forma una comunione ereditaria, che dovrà essere divisa tra gli eredi stessi, attribuendo a ciascuno dei beni presenti nel patrimonio della persona scomparsa; e pertanto, in questo caso, principalmente la farmacia, che nella maggior parte dei casi costituisce il cespite più importante; agli eredi cui non venga attribuita la farmacia spetteranno dei conguagli.
Si tratta di una situazione non certo semplice, spesso fonte di litigiosità tra gli eredi – e dunque in ogni caso da scongiurare, attraverso la redazione di un testamento – in quanto occorre procedere ad una stima concorde sia del valore dei beni relitti che del valore delle eventuali donazioni del defunto, delle quali ciascun erede abbia beneficiato in precedenza, e che devono essere computate nella quota di spettanza di ciascuno degli eredi, secondo il complesso meccanismo della cd. “collazione”.
Peraltro, anche quando la successione è regolata da un testamento, possono verificarsi situazioni non semplici, che possono notevolmente ostacolare la prosecuzione dell’attività della farmacia. La volontà del de cuius, infatti, trova dei limiti posti a tutela della posizione dei familiari più stretti, ai quali spetta una quota inderogabile del patrimonio (c.d. “quota di legittima”); tale quota non può essere pretermessa, qualunque sia la volontà del testatore (c.d. “successione necessaria”), per cui se uno dei familiari “legittimari” si ritiene leso nella propria quota di legittima, può adire l’Autorità giudiziaria per chiedere che sia loro assegnata la parte di eredità spettante per legge, riducendo le disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima.
Tale quota viene, peraltro, calcolata con riferimento al valore del patrimonio non alla data del testamento (e quindi sulla base di quanto era stato eventualmente calcolato dal testatore), bensì alla data dell’apertura della successione (cioè al momento della morte del testatore), data che può essere di molto posteriore. Inoltre, nel calcolo della legittima devono essere incluse anche le eventuali donazioni che il defunto abbia effettuato in favore dei parenti più prossimi, secondo il meccanismo della collazione a cui si è prima accennato.
È dunque difficile garantire stabilità e certezza giuridica al trasferimento generazionale della farmacia in via successoria, a causa di una serie di fattori quali il mutare del valore patrimoniale dei beni coinvolti, la possibile variazione delle disposizioni testamentarie (che sono sempre liberamente revocabili o modificabili), la difficoltà di calcolare le quote di legittima, il possibile sopravvenire di nuovi legittimari, etc.
Occorre d’altra parte considerare che, qualora l’attività della farmacia sia svolta in forma societaria, per il i trasferimento della quota societaria facente capo al de cuius agli eredi occorre prendere in considerazione:
il diverso regime legale vigente per le società di persone e le società di capitali;
le previsioni dello statuto societario;
la norma speciale prevista per il decesso di un socio di società titolare di farmacia di cui all’art. 7 comma 9 L. n. 362/1991.
Su questi aspetti, si rimanda all’approfondimento pubblicato in un altro articolo.
3. I patti di famiglia
I patti di famiglia sono disciplinati dall’art. 768-bis del Codice civile, norma che è stata introdotta nel 2006 allo scopo di favorire il passaggio generazionale nell’ambito delle imprese familiari, tramite l’attenuazione del tradizionale divieto dei patti successori (cioè le pattuizioni con cui vengono attribuiti o negati diritti su beni coinvolti in una successione non ancora aperta).
In sintesi, si tratta di contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti, garantendo la tutela dei futuri legittimari. Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico (quindi tramite un notaio) e ad esso devono partecipare il coniuge del titolare e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Ai legittimari è dovuta, da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, la liquidazione degli importi corrispondenti al valore delle quote di legittima, mediante il pagamento di una somma o l’attribuzione di beni in natura (sempre che i legittimari stessi non vi rinuncino).
Tramite il patto di famiglia è quindi possibile, con il consenso di tutti i familiari, trasferire la farmacia o le quote della stessa al discendente o ai discendenti prescelti, liquidando economicamente i familiari aventi diritto per legge a una quota della futura eredità; in tal modo anticipando, in modo programmato, gli effetti della successione, equilibrando la posizione dei diversi eredi ed evitando il sorgere di liti e contenziosi.
Tale strumento gode – come del resto le successioni e le donazioni – di un regime fiscale di favore: tuttavia, esso presenta numerosi limiti applicativi, che incidono pesantemente sulla sua utilizzabilità sotto il profilo pratico. In particolare:
- devono necessariamente partecipare – e dunque essere d’accordo – alla stipula del patto tutti i legittimari (cosa non sempre semplice da ottenere);
- può essere utilizzato solamente per trasferire l’azienda o le partecipazioni sociali ai discendenti e non al coniuge, né a fratelli, nipoti o soggetti estranei alla famiglia;
- i beneficiari devono liquidare ai futuri legittimari una somma di denaro, o l’equivalente in natura, il cui valore è determinato al momento della stipula del patto, secondo, i criteri della successione necessaria (il che può costituire un limite insormontabile qualora tali soggetti non possiedano sufficiente capacità economica).
Infine, un ulteriore limite del patto di famiglia è costituito dal fatto che il titolare della farmacia non può attraverso di esso sperimentare la qualità imprenditoriale del proprio successore, prima di passare il “timone del comando”, programmando il passaggio generazionale. In altri termini, il patto di famiglia non è uno strumento flessibile, tale da permettere al titolare della farmacia di mantenere il controllo rimandando il passaggio della gestione al momento in cui sia effettivamente certo delle capacità dell’erede o degli eredi.
4. La pianificazione successoria tramite la S.r.l.
Le esigenze sottese al passaggio generazionale della farmacia sono generalmente meglio perseguiti dalle farmacie che operano in forma societaria, in particolare tramite una S.r.l.
Come è noto, la L. n. 124/2017, modificando l’art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti iscritti all’albo e alle società di persone, anche alle società di capitali, alle quali possono partecipare soci non farmacisti o società di capitali o di persone.
È stato così eliminato il requisito professionale che in precedenza era necessario per l’intestazione di una quota di una società titolare di farmacia – purché l’esercizio della farmacia sia in ogni caso affidato alla direzione di un farmacista in possesso del requisito di idoneità alla titolarità, anche non socio – rendendo possibile la partecipazione nella società titolare di farmacia a chi non sia, nonché alle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) di acquisire la titolarità delle farmacie.
La riforma del 2017 ha consentito così di superare alcune criticità attinenti il subentro generazionale nella conduzione della farmacia di famiglia da parte dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge, quali in particolare l’impossibilità del trasferire la farmacia dal titolare al figlio non farmacista o i problemi relativi alla coesistenza di figli farmacisti e non farmacisti ed alla inevitabile cessione dell’azienda a quello “titolato”, con le relative difficoltà nel garantire una eguale partecipazione alla divisione dei beni familiari in favore di quello non farmacista.
Il termine di sei mesi per la gestione provvisoria da parte degli eredi non rileva quindi più, come in passato, per l’individuazione obbligatoria di un farmacista idoneo alla titolarità, bensì per la rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità in capo agli eredi o al terzo interessato all’acquisto, che restano regolate dall’art. 8, comma 1, della L. n. 362/91.
Tra i diversi tipi societari, la S.r.l. rappresenta certamente il modello più duttile, flessibile e adattabile alle esigenze di una piccola-media impresa quale la farmacia. L’ampia autonomia statutaria rende infatti la s.r.l. il modello organizzativo più idoneo a soddisfare gli interessi familiari, segnatamente nel momento successorio.
Nello statuto delle S.r.l. si possono infatti inserire apposite clausole che (anche in eventuale combinazione con ulteriori strumenti giuridici) possono soddisfare diverse esigenze dell’imprenditore legate al passaggio generazionale, consentendogli di accrescere la sua partecipazione a quella degli altri soci superstiti oppure di fare in modo che i suoi eredi conseguano la qualità di soci, o ancora di controllare l’ingresso di estranei nella compagine societaria.
La possibilità di introdurre limiti alla circolazione delle quote e di attribuire diritti particolari a singoli soci rende la S.r.l. più appetibile rispetto a modelli alternativi di organizzazione dell’impresa, in quanto idonea a superare gli ostacoli alla realizzazione di un ricambio indolore sia nella proprietà della ricchezza produttiva, che nella selezione dell’erede designato ad assumere la guida della società.
Lo strumento più immediato per il trasferimento della governance dell’impresa esercitata in forma societaria consiste nell’inserimento nello statuto di una clausola che indica il nome del futuro amministratore, il quale ricoprirà tale ruolo al verificarsi di una determinata condizione, come la morte del capofamiglia, o il raggiungimento di una data soglia di età. L’inserimento di tale clausola nello statuto consente di derogare alla norma di cui all’art. 2475 c.c. – che prevede la reviviscenza del regime legale di nomina dell’amministratore, ovvero per decisione dei soci – determinando la successione dell’erede designato senza una formale decisione dei soci.
È inoltre possibile inserire nello statuto della società una clausola che prevede, alla morte del titolare, il passaggio insieme alla quota dei diritti particolari, ai sensi dell’art. 2468 c.c. Con la circolazione dei diritti particolari è possibile assicurare la successione non solo nella carica di amministratore della società, ma anche di altri diritti minori riguardanti la gestione, o la distribuzione di utili, garantendo in tal modo la permanenza dello stesso equilibrio tra i componenti della società anche a seguito dell’ingresso di nuove generazioni.
Un altro strumento che può essere adottato nello statuto di S.r.l. consiste nel prevede che in caso di decesso del socio la sua partecipazione si accresca direttamente (ovvero si possa accrescere, ove venga esercitata l’opzione all’uopo riconosciuta) a quella dei soci superstiti in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale detenute da questi ultimi, con conseguente liquidazione in favore degli eredi del socio defunto del valore della partecipazione “consolidata” da parte dei soci superstiti beneficiari dell’accrescimento (c.d. clausola di consolidazione impura). Lo scopo di tale clausola è quello di mantenere la continuazione dell’impresa nelle mani dei soci superstiti, evitando l’ingresso degli eredi del socio defunto nel capitale sociale.
Una variante di tale clausola prevede che agli eredi del socio defunto venga consentito di scegliere se continuare a partecipare alla società in sua vece oppure chiedere la liquidazione del valore della partecipazione caduta in successione agli altri soci superstiti (c.d. clausola di continuazione facoltativa).
Si può altresì inserire nello statuto una clausola di gradimento, in base alla quale l’ingresso dell’erede nella compagine sociale è subordinato al possesso di determinati requisiti indicati nello statuto, ovvero al consenso insindacabile e arbitrario di un determinato organo sociale (in genere, l’assemblea dei soci superstiti) o di un terzo (in caso di Srl). Gli eredi, quindi, potranno divenire soci a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti ovvero del rilascio del placet; in caso contrario, avranno diritto alla liquidazione del controvalore economico della partecipazione sociale, secondo la disciplina sul recesso.
La pianificazione successoria di una società è infine attuabile anche attraverso le clausole di riscatto o di opzione, le quali prevedono in caso di morte di un socio l’obbligo degli eredi di offrire le quote o azioni acquistate agli altri soci ad un prezzo stabilito nella clausola statutaria.
5. La holding di famiglia
Spesso, soprattutto nei casi in cui vi sia una pluralità di successori, è opportuno, al fine di garantire la convergenza tra equilibri aziendali ed equilibri familiari, procedere ad operazioni di riassetto societario, separando le dinamiche proprietarie da quelle gestionali in modo da scongiurare il rischio di divergenze di vedute sulla linea imprenditoriale da seguire, o che vi siano uno o più soggetti non interessati a svolgere alcun ruolo nella farmacia.
Tra le operazioni di riassetto all’interno della famiglia proprietaria della farmacia assume un ruolo di primaria rilevanza la costituzione di una holding di famiglia.
Come è noto, la holding (o società capogruppo) è una società che detiene quote di capitale di altre società, in una misura tale (almeno il 51%) da esercitare un’influenza dominante sulla loro amministrazione e, quindi, un controllo sulla loro gestione. Lo scopo principale della holding consiste nella pianificazione strategica del gruppo composto dalle società figlie, che restano giuridicamente autonome e indipendenti sotto il profilo giuridico. La holding può detenere non solo quote di partecipazione maggioritarie, ma anche liquidità, immobili, partecipazioni non di controllo e beni immateriali.
La holding di famiglia non è altro che una holding i cui soci di controllo sono membri di una stessa famiglia o ramo familiare. La holding non svolge quindi direttamente attività farmaceutica, ma detiene le partecipazioni nella società operativa, la quale (in forma di società di persone o di capitali), svolge attività di farmacia.
La holding può essere realizzata tramite cessione delle partecipazioni detenute dai familiari nella società operativa o, più spesso, tramite conferimento delle stesse, laddove il corrispettivo del bene (o partecipazione) conferita non è costituito da denaro, bensì da una partecipazione nella società conferitaria.
La creazione di una holding di famiglia comporta numerosi vantaggi, consentendo ad esempio di:
- razionalizzare il controllo societario, dando luogo ad un’unica compagine stabile di soci che gestisce indirettamente le società del gruppo;
- contenere al livello della holding eventuali conflitti e divergenze di vedute tra i familiari, che potrebbero creare stalli decisionali e danneggiare l’attività operativa;
- attribuire ai familiari una collocazione societaria nel rispetto e nella valorizzazione delle attitudini personali di ciascuno;
- tutelare efficacemente il patrimonio rispetto ai creditori e diversificare il rischio imprenditoriale;
- rafforzare l’immagine dell’azienda, grazie alla percezione delle capacità aggregative della famiglia;
- gestire in modo ottimale la liquidità: la holding può disporre di una liquidità elevata utilizzabile per vari investimenti, mentre le società partecipate, titolari di farmacia, possono, stante il loro oggetto esclusivo, utilizzare la propria liquidità solo per spese e/o investimenti inerenti all’attività svolta o per la distribuzione di dividendi.
Per ciò che attiene specificamente all’oggetto di questo articolo, la holding di pianificare in modo ottimale il passaggio generazionale; tramite la holding è possibile infatti suddividere il business di famiglia, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede. In particolare, è possibile coinvolgere solo alcuni figli nella gestione diretta delle società titolari di farmacia, mentre gli altri possono restare soci della holding senza ruoli direttivi o di amministrazione delle società partecipate.
Così facendo, il passaggio generazionale della farmacia può essere attuato riducendo al minimo le conflittualità familiari, che verranno risolte dall’assemblea della holding, senza sottrarre tempo prezioso all’attività delle società figlie, e valorizzando le diverse competenze.
Anche sotto il profilo fiscale, la holding si presenta notevolmente vantaggiosa:
- i dividendi trasferiti dalle società operative alla holding, grazie alla deduzione del 95%, vengono tassati per una frazione minima;
- le plusvalenze sulla cessione di partecipazioni, se detenute da almeno 12 mesi, godono dell’esenzione PEX e comportano una tassazione all’1,2%.
La holding può assumere una qualsiasi delle forme giuridiche previste dal Codice civile. Un tipo societario particolarmente adatto ad essere impiegato in funzione di holding familiare, soprattutto se essa si limita all’attività di gestione di partecipazioni e quindi svolge il ruolo di “cassaforte” del patrimonio della famiglia, è la società semplice, che presenta delle caratteristiche tali da renderla uno strumento prezioso nell’ottica della pianificazione patrimoniale quali, per esempio:
- la mancanza di previsioni di legge per quanto riguarda lo statuto sociale (il che consente ai soci di regolare in totale autonomia la struttura organizzativa);
- la mancanza di obbligo di bilancio;
- la mancanza di organi sociali obbligatori;
- la mancanza di obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- la non assoggettabilità a fallimento e alla normativa sulle società di comodo.
In particolare, nella società semplice la disciplina per la circolazione delle quote inter vivos e mortis causa non ha carattere imperativo, con la conseguenza che i soci possono preventivamente decidere ciò che accadrà in caso di morte di un socio. Ciò si rivela molto utile per gestire le (frequenti) ipotesi in cui l’imprenditore-capo famiglia decida di conferire in una società, costituita con il nucleo familiare, l’intero suo patrimonio, e voglia preventivamente ovviare alle ingerenze delle famiglie allargate, prevedendo già in sede di costituzione (e quindi con il consenso dei soci/figli), l’esclusione dei non consanguinei in caso di loro premorienza.
E’ altresì adatta alla costituzione della holding di famiglia la S.r.l.; utilizzando il modello della S.r.l., è possibile infatti, tramite apposite clausole statutarie, stabilire le regole sulla nomina degli amministratori, sulla circolazione delle quote, sulle cause di esclusione e di recesso, sui diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti alle singole quote di partecipazione o ai singoli soci. Il conferimento delle partecipazioni della società operativa nella holding S.r.l., dunque, permette di:
- separare le vicende della società operativa dalle dinamiche famigliari;
- attribuire a ciascun socio un ruolo peculiare nella società familiare, tramite clausole che attribuiscono diritti ad personam, che ripartiscono le competenze tra amministratori e soci o tramite clausole che permettono conferimenti non proporzionali al capitale sottoscritto;
- regolamentare adeguatamente i rapporti all’interno della famiglia tramite clausole di esclusione, recesso, e di nomina degli amministratori;
- blindare gli asset familiari impedendo la circolazione delle partecipazioni tramite apposite clausole di blocco alla circolazione sia inter vivos che mortis causa.
6. Case study: passaggio generazionale di farmacie tramite holding familiare
Riportiamo un recente caso – uno tra i tanti – che ci ha visto recentemente coinvolti nella gestione del passaggio generazionale di una farmacia.
Si è rivolto al nostro studio un farmacista, ormai in età avanzata, titolare di una farmacia ubicata nel centro di una grande città, titolare individuale della farmacia da oltre trent’anni. La moglie del farmacista non era più coinvolta nella gestione della farmacia da anni, mentre dei tre figli, due, anch’essi farmacisti, lavoravano all’interno della farmacia, e il terzo svolgeva altra attività lavorativa, completamente diversa.
Il farmacista ci ha quindi chiesto come poteva essere strutturato in modo ottimale il passaggio della farmacia ai due figli operanti nella farmacia stessa, evitando blocchi operativi e tensioni ereditarie.
Dopo una serie di colloqui ed approfondimenti, abbiamo proposto al Cliente – d’intesa e in coordinamento con un consulente fiscale e con un notaio di fiducia dello Studio – il seguente processo, strutturato in diversi passaggi operativi, che è stato poi attuato con successo.
Im primo luogo, è stata costituita una S.r.l., nella quale è stata conferita la farmacia esercitata in forma di impresa individuale – in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 176 del TUIR. – ed alla quale è stata trasferita l’autorizzazione all’esercizio della farmacia.
In secondo luogo, è stata costituita una holding familiare, anch’essa in forma di S.r.l., nella quale sono state conferite le partecipazioni della S.r.l. operativa, l’immobile strumentale e parte del capitale mobiliare. L’operazione è avvenuta in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’art. 177, comma 2 del TUIR, senza generare imposte sulle plusvalenze.
Sono stati redatti ad hoc sia lo statuto della S.r.l. operativa che quello della holding. In quest’ultimo, in particolare, sono state previste regole di governance chiare: clausole di prelazione, intrasferibilità delle quote, sospensione dei diritti per i soci inattivi, criteri vincolanti per le nomine. Sono stati inoltre definiti i ruoli e le responsabilità, separando nettamente chi lavorava nella farmacia da chi non partecipava alla gestione.
È stata quindi sottoscritta una polizza assicurativa intestata alla Holding, che ha permesso di isolare il capitale investito, garantire la trasmissione diretta ai beneficiari in caso di eventi successori e ottimizzare la fiscalità dei rendimenti. Attraverso questo strumento è stato protetto il valore accumulato e rafforzato l’efficienza complessiva della struttura.
Infime, è stato redatto un patto di famiglia, attraverso il quale i due figli farmacisti hanno ottenuto la titolarità delle quote della S.r.l. operativa, con ruoli manageriali ben definiti, mentre il fratello non farmacista ha ricevuto quote di partecipazione della holding, senza ruoli gestionali, e alcuni immobili.
In questo modo, è stata creata una struttura in base alla quale, la S.r.l. operativa gestisce l’attività della farmacia, mentre la S.r.l. holding amministra il patrimonio familiare. Tale soluzione ha permesso un passaggio generazionale equilibrato, stabile, condiviso e coeso, proteggendo il patrimonio familiare.
7. Il Trust
Tra le possibili soluzioni per il passaggio generazionale della farmacia, una posizione particolare occupa il Trust, istituto di origine anglosassone la cui validità è stata definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza.
In estrema sintesi, attraverso il trust un soggetto (disponente o settlor) affida un patrimonio (c.d. Trust fund) ad un altro soggetto (fiduciario o trustee) affinché, sulla base di quanto istituito nell’atto di Trust, quest’ultimo lo gestisca per il raggiungimento di determinati scopi e a beneficio di uno o più soggetti (beneficiari, che possono anche coincidere con il settlor), ai quali dovrà essere ritrasferito al termine del periodo indicato nell’atto costitutivo del Trust.
Con riferimento alle farmacie, il trust è stato finora per lo più utilizzato quale strumento per aggirare i limiti alla gestione di un esercizio farmaceutico dopo il decesso del titolare – e in particolare la norma per cui gli aventi causa del titolare della farmacia non in possesso dei requisiti di idoneità per l’esercizio della farmacia erano obbligati a trasferire la farmacia stessa entro il termine di sei mesi – in modo da garantire la successiva riacquisizione della farmacia in capo agli eredi, disciplinando i rapporti tra le parti nel periodo in cui la farmacia è nelle mani del soggetto idoneo.
Venuti meno, come si è visto, i requisiti di natura soggettiva dei soci, il Trust può essere, più ampiamente e opportunamente, utilizzato quale strumento particolarmente evoluto per attuare il passaggio generazionale. Esso presenta, rispetto al patto di famiglia e agli strumenti di diritto societario, numerosi vantaggi, quali ad esempio:
- ha funzione protettiva, in quanto la segregazione dei beni affidati al trustee assicura che i beni in trust siano finalizzati a realizzare lo scopo per cui il trust è stato istituito, isolandoli dalle vicende patrimoniali del disponente, del trustee e del beneficiario;
- i poteri attribuibili al trustee possono essere diversificati (può ad esempio nominare o revocare i beneficiari, sperimentare le qualità del beneficiario designato a subentrare nella gestione, regolamentare la distribuzione dei dividendi, l’assegnazione della proprietà dei beni in trust, etc.);
- consente di lasciare il controllo dell’azienda di famiglia all’imprenditore, di verificare la meritevolezza dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni in favore di uno specifico beneficiario e di adattare periodicamente le determinazioni assunte al tempo della redazione dell’atto istitutivo al mutare delle circostanze, senza modificare l’atto che regolamenta la pianificazione patrimoniale;
- assicura che la volontà del disponente di devolvere la ricchezza familiare sia affidata ad un soggetto terzo (il trustee), imparziale rispetto agli interessi dei familiari, per tutto il tempo voluto dal disponente.
In sintesi, il trust costituisce uno strumento ideale per la pianificazione del passaggio generazionale delle farmacie di famiglia in chiave prospettica, in quanto è estremamente duttile e flessibile, e dunque particolarmente idoneo a preservare l’unità dell’impresa e a preservare le decisioni del disponente, lasciando il controllo dell’azienda all’imprenditore.
Tuttavia, si tratta di uno strumento tecnicamente molto complesso, da maneggiare con grande cura e attenzione; in particolare, deve essere assoggettato ad una legge straniera, che ne governa le regole di operatività e le connesse responsabilità, e che pertanto deve essere scelta molto oculatamente.
Inoltre, è uno strumento mediamente costoso, che pertanto si presta ad essere utilizzato quando il valore patrimoniale della farmacia è abbastanza elevato.
FAQ – Domande frequenti
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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