Farmacia e Trust
Come è noto, il Trust è stato per lo più utilizzato, nel vigore della disciplina precedente alla L. n. 124/2017 – la quale prevedeva che gli eredi avessero sei mesi di tempo dalla presentazione della denuncia di successione per trasferire la farmacia in capo a un farmacista idoneo – per mantenere la farmacia nel patrimonio familiare. . La compatibilità di tale istituto con disciplina speciale sulle farmacie era tuttavia discussa, e ha dato luogo a pronunce contrastanti. Alla luce della L. n. 124/2017, che non richiede più alcun requisito professionale per la partecipazione ad una società titolare di farmacia, l’utilizzo in tal senso del Trust è venuto meno; ciò non significa che il Trust non continui ad essere un ottimo strumento per attuare il passaggio generazionale della farmacia.
1. La gestione provvisoria della farmacia da parte dell’erede: il quadro normativo
La compatibilità del Trust con le norme speciali in materia di farmacia costituisce già da alcuni anni oggetto di indagine, e non ha ancora raggiunto un approdo univoco, come è testimoniato dalla presenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti.
Come è noto, l’esigenza di utilizzare il Trust in ambito farmaceutico si pone nell’ipotesi di successione mortis causa, nella titolarità di una farmacia; anche se, come si vedrà, le recenti modifiche normative hanno reso meno pressante l’esigenza di utilizzare tale strumento in tale ambito, valorizzandone, invece, la valenza quale strumento per attuare in modo ottimale il passaggio generazionale della farmacia.
La disciplina della gestione di un esercizio farmaceutico dopo il decesso del titolare della relativa autorizzazione, che ha costituito oggetto di diversi interventi legislativi,– si rinviene essenzialmente nell’art. 7, 9° e 10° comma, della L. n. 362/1991, e nell’art. 12 ultimo comma della L. n. 475/1968. In base a tali norme, alla morte del titolare di farmacia, qualora i suoi aventi causa (coniuge o erede in linea retta entro il secondo grado), non siano già in possesso dei requisiti di idoneità per l’esercizio della farmacia (previsti dall’art. 12 della L. n. 475/1968) essi sono obbligati a trasferire la farmacia stessa entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione (quindi di fatto, entro diciotto mesi, tenuto conto del termine di 12 mesi concesso dalla legge per la presentazione della dichiarazione di successione).
Per soddisfare l’esigenza dell’erede di mantenere la titolarità della farmacia, la legge prevede un periodo transitorio, di sei mesi, durante il quale può continuare la gestione, in regime provvisorio, dell’esercizio farmaceutico, sotto la responsabilità di un direttore (farmacista); in tale periodo l’erede subentra non già nella titolarità della farmacia – dato che il diritto di esercizio della farmacia, derivante da un’autorizzazione, resta nel periodo di tempo sospesa – bensì nella proprietà e nel godimento dell’azienda sottostante, che l’erede può gestire in via provvisoria, in qualità di imprenditore e non di titolare del diritto d’esercizio.
Trascorso tale termine, se l’erede non abbia conseguito i requisiti di idoneità alla gestione della farmacia, vi è l’obbligo di trasferirla a terzi, in mancanza del quale trasferimento l’amministrazione può avviare la procedura per l’assegnazione della sede vacante.
La ratio della previsione legislativa consiste essenzialmente nell’esigenza di far sì che l’esercizio autorizzato della farmacia sia giuridicamente indissociabile dalla titolarità dell’azienda farmaceutica, in modo da assicurare che la titolarità delle farmacie spetti a persone qualificate sul piano professionale ed iscritte ad un ordine professionale, e che la gestione delle farmacie e dei relativi beni e servizi sia affidata agli stessi professionisti, e non ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi. Tale norma – che è stata ritenuta compatibile con i principi comunitari dalla Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza del dicembre 2013 (cause riunite da C-159/12 a C-161/12) – impedisce quindi la conclusione di qualsiasi negozio che abbia come effetto quello di determinare la dissociazione tra titolarità ed esercizio della farmacia (sono quindi vietati, ad esempio, l’affitto e la concessione dell’azienda in usufrutto).
Tuttavia, a seguito della L. n. 124/2017 – che ha modificato l’art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, estendendo la possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali – per partecipare ad una società titolare di farmacia non è più richiesto alcun requisito professionale (fermo restando che la direzione di una farmacia gestita da una società deve essere comunque affidata ad un farmacista idoneo).
Ne deriva che la società di fatto per la gestione provvisoria della farmacia, formatasi di diritto alla data del decesso tra tutti gli aventi causa, assuma a tale data anche la titolarità e il diritto di esercizio della farmacia, sempre che, entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione:
- gli eredi esprimano formalmente la loro volontà di partecipare alla società titolare di farmacia;
- non sussista alcuna delle incompatibilità.
Gli eredi potranno poi in qualunque momento regolarizzare la società di fatto tra gli stessi insorta, dando luogo ad una società di persone o di capitali.
In ogni caso, prima della modifica normativa ora descritta, l’erede del farmacista defunto doveva, entro il menzionato termine, o acquisire i requisiti soggettivi per la titolarità della farmacia (nel frattempo gestita con un direttore farmacista) o trasferire a terzi l’azienda farmaceutica. Peraltro, per l’erede che fosse privo dei requisiti per l’esercizio dell’attività farmaceutica al momento del decesso del farmacista era sostanzialmente impossibile soddisfare l’esigenza di mantenere la titolarità della farmacia, essendo impensabile che in 18 mesi si possano conseguire i requisiti di idoneità.
Ecco allora sorgere la necessità di utilizzare uno strumento giuridico allo scopo da una parte ad ottemperare al disposto normativo (trasferire la proprietà della farmacia a soggetto idoneo) e dall’altra a garantire la successiva riacquisizione della farmacia in capo agli eredi, disciplinando i rapporti tra le parti nel periodo in cui la farmacia era nelle mani del soggetto acquirente. In questo senso, la giurisprudenza (si veda ad esempio Cass. 01.04.2014 n. 7525) ha più volte affermato che ogni contratto che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell’ambito dell’attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l’amministrazione e la gestione ad un farmacista, non viola la previsione di cui all’art. 12 della L. n. 475/1978.
A tale scopo, sono state utilizzate nella prassi varie figure negoziali, sia tipiche (come ad esempio il contratto di associazione in partecipazione) che atipiche (come i patti di retro vendita) che consentono di trasferire a terzi solo diritti di cointeressenza economica sull’azienda-farmacia, garantendo la coincidenza tra proprietà e gestione della stessa. Uno di tali strumenti è appunto il Trust.
2. Il Trust
Il trust è un istituto, assai complesso, di matrice anglosassone, recepito nel nostro ordinamento giuridico con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985 (avvenuta con la L. n. 364/1989), ma non compiutamente disciplinato (se non sotto il profilo fiscale).
In estrema sintesi, si tratta di un atto mediante il quale un soggetto (disponente o settlor) affida un patrimonio (c.d. Trust fund) ad un altro soggetto (fiduciario o trustee) affinché, sulla base di quanto istituito nell’atto di Trust, quest’ ultimo lo gestisca per il raggiungimento di determinati scopi e a beneficio di uno o più soggetti (beneficiari, che possono anche coincidere con il settlor), ai quali dovrà essere ritrasferito al termine del periodo indicato nell’atto costitutivo del Trust. I beni vincolati nel Trust sono intestati a nome del trustee, ma costituiscono una massa distinta rispetto ai beni di quest’ultimo. Il trustee deve amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del Trust e con obbligo di rendicontazione.
La destinazione dei beni al Trust determina la c.d. “segregazione” degli stessi rispetto al restante patrimonio del disponente e del beneficiario, in quanto i beni trasferiti in Trust escono dal patrimonio del disponente ma non entrano a far parte del patrimonio del trustee, e non sono quindi soggetti alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.
In definitiva, attraverso il Trust la proprietà di un bene (che può ad esempio essere costituito anche da un’azienda farmaceutica) viene trasferita temporaneamente a un soggetto, il quale tuttavia non ne acquista la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto in favore di un altro soggetto beneficiario, al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni al termine del Trust.
L’estrema versatilità del trust fa sì che esso sia sempre più utilizzato per numerose finalità; tra di esse vi è quella di consentire il passaggio generazionale dell’impresa, anche farmaceutica.
Qualora il Trust venga istituito per la gestione di una farmacia, gli eredi del defunto farmacista, in qualità di disponenti, affidano ad un soggetto terzo, idoneo alla gestione della farmacia, in qualità di trustee, l’azienda-farmacia quale oggetto del Trust, designando quali beneficiari finali colui o coloro che, nel termine stabilito nell’atto istitutivo del Trust, conseguiranno l’idoneità a gestire la farmacia, e ai quali il trustee sarà obbligato a trasferire l’esercizio della farmacia stessa, realizzando in tal modo lo scopo individuato nell’atto costitutivo del Trust. La proprietà della farmacia viene quindi trasferita al trustee, ma essa, per l’effetto caratteristico di “segregazione” dei beni prodotto dal Trust, non entra a far parte del patrimonio personale del trustee-farmacista.
Si comprende dunque come il trust si prestasse ad essere utilizzato anche per gestire provvisoriamente la farmacia, in attesa che fossero acquisiti i requisiti professionali soggettivi per l’assunzione della titolarità, previsti dalla L. n. 362/1991.
2.1 Compatibilità tra Trust e principi su titolarità ed esercizio della farmacia
In questo contesto, occorreva verificare se il Trust sia compatibile con le norme (imperative) in materia di titolarità ed esercizio della farmacia, con particolare riguardo a quelle relative alla successione mortis causa. Infatti, la norma che regola il c.d. periodo transitorio impedisce che la titolarità della farmacia rimanga in capo al medesimo gruppo familiare senza che vi siano i presupposti di idoneità, per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, indipendentemente dallo strumento giuridico che venga utilizzato.
Si tratta quindi di stabilire se la particolare struttura del Trust, che rappresenta un patrimonio separato, rispetto al quale il trustee ha una titolarità temporanea e limitata dalla necessità di esercitarla al fine di perseguire lo specifico obiettivo previsto all’atto della costituzione del Trust (nel caso di specie, una corretta gestione dell’attività della farmacia, al fine di poterla poi ritrasferire in piena e produttiva attività, agli eredi-beneficiari del Trust) sia compatibile con il principio, espresso dalle norme menzionate, secondo cui la gestione dell’azienda farmaceutica non può essere trasferita senza la contestuale cessione dell’azienda stessa, dovendo essere il farmacista pienamente responsabile nella gestione e libero da ogni possibile influenza.
In precedenza, la costituzione in trust di un’azienda esercente l’attività di farmacia era stata ritenuta legittima dal TAR Lombardia, Sez. Brescia, con sentenza del 30 luglio 2014. Nel caso oggetto di tale pronuncia, gli eredi del titolare di un’attività di farmacia, al decesso del Padre, non avendo ancora conseguito i requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività a causa della giovane età, avevano istituito un Trust nominando in qualità di trustee una società di persone abilitate all’esercizio dell’attività e quali beneficiari finali gli eredi del de cuius, al fine di gestire la farmacia fino all’ottenimento del titolo di farmacista del primo degli eredi e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età dell’ultimo degli eredi.
I giudici amministrativi in tale occasione avevano ritenuto la disciplina di cui al menzionato art. 12 L. n. 475/1968 (che esclude appunto la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale cessione dell’azienda) compatibile con l’uso dell’istituto del Trust, sostenendo che intestatario dell’esercizio conferito in Trust non è il Trust stesso (non essendo a quest’ultimo riconducibile la titolarità di posizioni giuridiche soggettive), bensì il trustee. Quest’ultimo assume infatti la piena titolarità della farmacia conferita in Trust, ancorché temporaneamente, e per tutta la durata del rapporto la gestisce dal punto di vista sia commerciale che professionale, assumendone la responsabilità del regolare esercizio, nel rispetto della deontologia professionale e della normativa in materia. Secondo il TAR lombardo, l’effetto “segregativo” del Trust (cioè il fatto che la farmacia trasferita al trustee, non entra nel patrimonio di quest’ultimo) non era ostativo al riconoscimento della titolarità in capo allo stesso trustee, in quanto tale circostanza, al contrario, fornirebbe maggiore garanzia al sistema sanitario, dato che la farmacia e i suoi beni non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee.
2.2 La pronuncia del TAR Calabria
In una recente pronuncia, il TAR Calabria (Sez. Reggio Calabria, sentenza del 28.12.2018), era invece andato di diverso avviso. Questa in sintesi la vicenda su cui si sono pronunziati i giudici calabresi.
L’unica erede legittima di una farmacista, dopo essere stata autorizzata alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia, poco prima della scadenza del periodo di gestione provvisoria, non avendo ancora conseguito la laurea in farmacia, trasferiva l’azienda farmaceutica istituendo un Trust, nel quale veniva designata quale trustee, titolare della farmacia e proprietaria dell’azienda farmaceutica, un’altra farmacista, e beneficiaria l’erede stessa.
Nel caso di specie, l’atto costitutivo del Trust prevedeva che: a) il reddito derivante dal Trust (cioè dall’azienda farmaceutica) dovesse essere impiegato in favore dell’erede, quale unica beneficiaria, anche per soddisfare le sue necessità di studio, malattia o particolari esigenze della vita quotidiana; b) il Trust dovesse terminare nel momento in cui l’erede disponente avesse acquisito i titoli professionali previsti dalla legge per divenire titolare della farmacia; c) al trustee, che era revocabile, era attribuito un compenso annuo; d) sopraggiunto il termine finale del Trust (cioè il conseguimento del titolo di farmacista in capo all’erede), i beni in esso conferiti tornassero in proprietà alla beneficiaria.
Il competente dipartimento della Regione Calabria aveva dichiarato l’intervenuta decadenza dalla gestione ereditaria per decorso del termine (allora decennale), ritenendo non “attuabile” il trasferimento di titolarità ed il diritto di esercizio in capo al Trust istituito dall’erede.
Il Tar Calabria ha, sotto questo profilo, confermato l’opinione della Regione- sia pur assegnando all’erede un termine per regolarizzare la sua posizione – affermando che il Trust istituito dall’erede non era idoneo a garantire la coincidenza tra proprietà e gestione, richiesta dalla richiamata norma. I giudici calabresi hanno evidenziato infatti che se, dal punto di vista formale, il trustee acquista la proprietà dei beni e ne diventa gestore, tuttavia i beni del Trust, benché intestati allo stesso trustee, non fanno parte del patrimonio di quest’ultimo, tanto è vero che i creditori personali del trustee e quelli del disponente non possono aggredire i beni del Trust. Questi ultimi costituiscono una sorta di patrimonio separato, amministrato a beneficio del disponente, sulla base di direttive del disponente stesso, ed è destinato a tornare nella sua disponibilità.
Ciò premesso, analizzando il tenore delle disposizioni del Trust oggetto del contenzioso, il TAR Calabria era giunto alla conclusione che lo strumento utilizzato per trasferire la proprietà della farmacia in gestione provvisoria, il Trust appunto, non era idoneo a garantire, se non sotto un profilo puramente formale, la coincidenza tra proprietà e gestione, in quanto finalizzato ad evitare l’obbligo di vendere la farmacia ad un soggetto abilitato a cui fossero trasferiti la proprietà e la gestione liberi da condizionamenti esterni e a riappropriarsi della proprietà, anche formale, della farmacia familiare una volta conseguito il necessario titolo.
In sostanza, dunque, secondo i giudici amministrativi calabresi, il Trust utilizzato si traduceva di fatto in una proroga – non consentita dalla disciplina vigente – del termine per l’assegnazione provvisoria della farmacia.
2.3 La perdurante funzione del Trust in chiave di passaggio generazionale della farmacia
Circa l’utilizzo del Trust quale strumento di conservazione (e valorizzazione) l’azienda farmaceutica ereditata dal disponente, nel vigore della disciplina precedente alla L. n. 124/2017, si registrava dunque un forte contrasto in giurisprudenza, essendo dubbia la compatibilità del Trust con le norme imperative in tema di titolarità delle farmacie è ancora controversa. Le perplessità più rilevanti attengono alla compatibilità del Trust con le norme che prevedono il termine (semestrale) per l’esercizio provvisorio della farmacia da parte di un direttore. E’ evidente infatti che lo scopo sottostante l’istituzione di un Trust in questo caso termine che sarà, ovviamente, più lungo del termine massimo consentito dalla legge.
Alla luce delle modifiche intervenute con la L. n. 124/2017 – che, come si è visto, non richiede più alcun requisito professionale per la partecipazione ad una società titolare di farmacia – l’utilizzo del Trust per “parcheggiare” l’azienda farmaceutica ad un trustee per tutto il tempo occorrente all’erede per conseguire l’idoneità, è venuto meno.
Ciò non significa che il Trust non continui ad essere un ottimo strumento per attuare il passaggio generazionale della farmacia; si tratta, peraltro, di uno strumento tecnicamente molto complesso, il quale implica una notevole conoscenza di un istituto estraneo alla nostra tradizione giuridica.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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