Dispositivi medici, in vigore i nuovi regolamenti UE: quali obblighi per le farmacie?
Il 26 maggio 2021 è entrato definitivamente in vigore il Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) che ha abrogato le precedenti direttive europee in materia e i Decreti legislativi n. 507/92 e n. 46/97. L’MDR ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, aumentando il livello di sicurezza e prestazione degli stessi e ridisegnando i compiti e le responsabilità degli operatori economici coinvolti nell’intera filiera, chiamati a svolgere un ruolo molto più proattivo nel corso dell’intera vita del dispositivo. Il 26 maggio 2022 è inoltre entrato in vigore il Regolamento UE n. 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation, “IVDR”), che sostituisce la Direttiva 98/79/CE. L’IVDR ha introdotto numerose novità, molte delle quali comuni alla normativa sui dispositivi medici, anche se maggiormente impattanti per il settore dei dispositivi diagnostici in vitro. Le nuove norme comunitarie sui dispositivi medici hanno ricadute importanti anche sulle farmacie, soprattutto per quanto concerne la tracciabilità e di conformità rispetto alla corretta immissione sul mercato. Analizziamo sinteticamente le novità introdotte dai nuovi regolamenti sui dispositivi medici, soffermandoci essenzialmente sulle norme di maggiore interesse per le farmacie.
1. I regolamenti MDR e IVDR
Il settore dei dispositivi medici riveste in ambito europeo una grande importanza nell’assistenza sanitaria, contribuendo in modo rilevante al miglioramento del livello di protezione della salute attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la diagnosi, la prevenzione, le cure e la riabilitazione.
A seguito della pandemia Covid-19, il settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro è stato particolarmente coinvolto, sia in considerazione dell’improvviso incremento di fabbisogno, sia per la necessità di intervenire in modo innovativo, per contrastare il diffondersi della pandemia.
In particolare, la domanda di test diagnostici per la rivelazione del virus e il tracciamento dei contagi ha evidenziato quanto gli IVD rappresentino un ausilio indispensabile per l’assistenza sanitaria, in quanto capaci di fornire informazioni importanti per il paziente, da diagnosi, screening, monitoraggio della progressione di moltissime malattie alla previsione delle risposte a trattamenti specifici. I dispositivi diagnostici in vitro (“IVD”) consentono infatti interventi precoci e mirati, aiutano a ridurre le degenze ospedaliere e le convalescenze, migliorando il benessere pubblico in generale.
Il 26 maggio 2021 (a seguito del posticipo di un anno dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19) è entrato definitivamente in vigore il nuovo Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”) che ha abrogato le precedenti direttive europee in materia (n.90/385 e n.93/42) e conseguentemente i Decreti legislativi n. 507/92 e n. 46/97.
L’MDR ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, aumentando il livello di sicurezza e prestazione degli stessi e ridisegnando i compiti e le responsabilità degli operatori economici coinvolti nell’intera filiera, chiamati oggi a svolgere un ruolo molto più proattivo nel corso dell’intera vita del dispositivo.
In questo senso, l’MDR ha modificato profondamente la normativa preesistente su diversi aspetti, quali l’immissione sul mercato, la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità dei prodotti, le indagini e le valutazioni cliniche, la valutazione del rischio, nonché la sorveglianza del mercato.
Il 26 maggio 2022 è inoltre entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n. 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation, “IVDR”), che sostituisce la dalla Direttiva 98/79/CE. L’IVDR ha introdotto numerose novità, molte delle quali comuni alla normativa sui dispositivi medici, anche se maggiormente impattanti per il settore degli IVD.
L’MDR e l’IVDR hanno modificato le norme che disciplinano il sistema dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, tenendo conto degli sviluppi del settore negli ultimi vent’anni, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo solido, sostenibile, con procedure trasparenti e idoneo a mantenere un elevato livello di sicurezza, favorendo allo stesso tempo l’innovazione.
La necessità di modificare la normativa di settore nasceva dall’esigenza di assicurare, anche mediante una sempre maggiore armonizzazione, il buon funzionamento del mercato interno all’Unione Europea, innalzando al contempo gli standard di qualità e sicurezza dei dispositivi medici. Ciò nel contesto di un quadro legislativo che pone l’UE quale garante della salute pubblica e della salute e sicurezza dei pazienti.
L’MDR prevede un elenco dettagliato dei requisiti di sicurezza e prestazione che tutti i dispositivi medici immessi in commercio in Europa devono rispettare al fine di garantire un elevato livello di qualità, ed aumenta le responsabilità degli operatori coinvolti nella catena di fornitura, intensificando in particolare gli obblighi di controllo soprattutto sulle prestazioni del dispositivo medico lungo tutto il suo ciclo di vita.
Gli utilizzatori, siano essi strutture sanitarie o operatori economici, potranno pertanto utilizzare dispositivi il cui livello di sicurezza e prestazione è maggiormente valido, ma le cui istruzioni d’uso da rispettare saranno molto più dettagliate e precise.
L’IVDR, regolamento gemello dell’(MDR, rappresenta uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni nel settore della diagnostica in vitro: esso è stato concepito, per stabilire un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile per gli IVD, che si allinei con i progressi tecnologici in ambito medico-diagnostico, senza perdere di vista la salute dei pazienti.
Diversamente alle direttive, i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati membri UE, i quali sono tenuti ad armonizzare la disciplina sui dispositivi medici e impiantabili attivi a oggi in essere con le previsioni dei nuovi regolamenti. I regolamenti comunitari, pertanto, consentiranno una maggiore certezza del diritto e limiteranno l’eterogeneità delle normative sui dispositivi medici dei singoli Stati membri.
L’Italia, con la L. n. n. 53/2021, ha stabilito i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati per adeguare la normativa nazionale al nuovo quadro legislativo introdotto dall’MDR e dall’IVDR, adeguamento che dovrà avvenire tramite appositi decreti legislativi. In attesa dell’adeguamento della norma nazionale, la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha divulgato la circolare del 12 novembre 2021, in cui sono stati chiariti alcuni aspetti necessari all’implementazione dell’MDR, al fine di garantirne un’applicazione uniforme fino al pieno funzionamento di EUDAMED (v. infra), e durante il periodo di validità delle marcature CE ai sensi delle direttive.
2. MDR: ambito di applicazione e classificazione dei dispositivi
L’MDR mantiene, rispetto alla precedente direttiva, la suddivisione dei dispositivi medici in quattro classi di rischio crescente: Classe I (a cui appartiene la maggioranza dei medical device distribuiti in farmacia), IIa, IIb e III. Le regole per definire le classi di rischio sono contenute all’Allegato VIII. In base alla classe assegnata vi sono regole diverse per l’assegnazione dell’UDI (v. infra) da parte del fabbricante e l’apposizione dello stesso sul prodotto.
Alcune delle regole contenute nell’Allegato VIII presentano novità rilevanti rispetto alla normativa precedente, comportando quindi per alcuni dispositivi una possibile ri-classificazione (per lo più in classi di rischio superiore). Diventa quindi indispensabile per i fabbricanti determinare correttamente, sulla base delle regole dell’MDR, la classe di rischio del dispositivo medico per identificare i passaggi necessari per la marcatura CE, soprattutto in riferimento alla procedura di valutazione della conformità e delle esigenze cliniche.
Peraltro, la normativa MDR riguarda un maggior numero di classi di prodotto, applicandosi anche a molti prodotti che in precedenza non erano classificati come dispositivi medici, quali i dispositivi a scopo non medico (come lenti a contatto colorate e dispositivi e materiali per impianti cosmetici, dispositivi per la pulizia, la sterilizzazione o la disinfezione di altri dispositivi medici, i dispositivi monouso sottoposti a ricondizionamento, etc.). Sono inclusi anche nel campo di applicazione del nuovo regolamento i dispositivi progettati ai fini della previsione e prognosi di una malattia o di altre condizioni di salute.
Sinteticamente, l’MDR prevede che il fabbricante deve:
- valutare se il proprio prodotto rientra o meno nella nozione di dispositivo medico;
- decidere la classe di rischio del DM;
- effettuare l’analisi del rischio ed i relativi test di convalida circa il rispetto dei Requisiti di Sicurezza e Prestazione (allegato I del MDR);
- per la classe I, emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre la marcatura CE;
- per le classi IIa, IIb e III, coinvolgere un soggetto terzo, denominato Organismo Notificato (“ON”), il quale svolge un’attività di controllo; se l’attività dà esito positivo, l’ON emette la Certificazione CE, a valle del quale il fabbricante emette la Dichiarazione di Conformità ed appone la marcatura CE.
Nonostante sia pienamente applicabile dal 26 maggio 2021, l’MDR prevede per alcuni dispositivi medici un periodo transitorio, durante il quale è possibile continuare ad immettere in commercio dispositivi medici marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CE. Più esattamente l’art. 120 MDR stabilisce che:
- i dispositivi medici di classe I ai sensi della Direttiva, che dovrebbero essere classificati in una classe superiore secondo l’MDR (dovendo quindi coinvolgere un ON nella valutazione della conformità) potranno ancora essere immessi in commercio conformemente alla Direttiva fino al 26 maggio 2024, a condizione che la dichiarazione di conformità sia redatta dal fabbricante prima del 26 maggio 2021;
- i dispositivi medici di classe superiore alla I (IIa, IIb e III) potranno essere immessi in commercio ai sensi della Direttiva fino alla scadenza del Certificato CE emesso dall’ON (al più tardi fino al 26 maggio 2024).
In entrambi i casi, per poter beneficiare di questo periodo transitorio, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- non devono essere apportati ai dispositivi medici “cambiamenti significativi” né deve essere cambiata la destinazione d’uso;
- devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell’MDR in materia di sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza, sorveglianza del mercato (v. infra) e registrazione degli operatori economici sulla piattaforma EUDAMED (v. infra).
Infine, anche i prodotti che beneficiano del periodo transitorio ora descritto potranno essere messi in servizio (cioè resi disponibili all’utilizzatore finale in quanto pronto per il primo utilizzo sul mercato UE secondo la loro destinazione d’uso) fino al 27 maggio 2025. A partire da tale data, dunque, tutti i dispositivi medici dovranno essere conformi all’MDR.
Per quanto concerne specificatamente i Dispositivi Medici Legacy, ovvero i dispositivi medici impiantabili attivi coperti da un certificato valido in conformità alla Direttiva 93/42/CE, le scadenze sono le seguenti:
- data ultima per l’immissione sul mercato: 26 maggio 2024;
- data ultima per la messa a disposizione sul mercato: 26 maggio 2025.
Anche per quanto concerne i software, l’MDR introduce rilevanti cambiamenti. I software possono essere qualificati come dispositivo medico (Software As Medical Device – SAMD) quando sono destinati a modificare dati ricevuti (input) per fornire informazioni mediche nuove e diverse (output) e quando svolgono attività in ambito diagnostico, terapeutico e di controllo di una malattia o handicap; ciò sia che siano inclusi in altro dispositivo medico-hardware (embedded) sia che operino autonomamente (stand-alone).
In proposito, l’MDR ha ampliato la definizione di dispositivo medico e quella di accessorio di dispositivo medico; conseguentemente, molti più software utilizzati in ambito sanitario devono essere qualificati come dispositivi medici rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Inoltre, l’MDR, a differenza di quanto previsto dalla direttiva 93/42/CE, ha introdotto per la prima volta specifici requisiti di sicurezza e prestazione, appositamente definiti per i dispositivi medici software.
Infine, l’MDR ha stabilito nuove regole di classificazione, in base alle quali i software qualificati come dispositivi medici rientrano per la maggior parte nelle classi IIa, IIb e III, ovvero con rischio maggiore crescente. Ciò comporta che per comprendere a quale classe di rischio appartenga un software medicale, è necessario coinvolgere un ON nella valutazione della conformità.
3. MDR: la nuova disciplina dei distributori di dispositivi medici
L’MDR ha introdotto importanti novità per gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura di dispositivi medici. Più precisamente, l’MDR ha rafforzato i ruoli e i compiti del fabbricante e del mandatario, e ha introdotto una disciplina specifica (prima non esistente) per quanto riguarda la figura dell’importatore e – per ciò che più interessa in questa sede – del distributore. Quest’ultimo è definito come qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un dispositivo, fino al momento della messa in servizio.
Esaminiamo la nuova disciplina prevista per i distributori di dispositivi medici, tra i quali rientrano le farmacie. Con la precisazione che le regole di seguito esposte si riferiscono alla fornitura di dispositivi medici diversi da dispositivi su misura o oggetto di indagine, i quali sono regolati nell’MDR da una disciplina specifica.
In via generale, l’MDR ha inteso imporre a ogni operatore economico coinvolto nella catena di fornitura dei dispositivi medici il rispetto della nuova normativa, imponendogli altresì di controllare che l’operatore che viene prima di lui nella catena abbia fatto lo stesso. In particolare, sia gli importatori che i distributori devono garantire – in modo indipendente e per proprio conto – che il fabbricante e il dispositivo siano conformi ai requisiti dell’MDR prima che il dispositivo sia immesso sul mercato e nel corso della vita dello stesso.
In questo nuovo contesto normativo, diviene dunque di cruciale importanza il riparto di responsabilità fra le diverse figure che agiscono nella catena di distribuzione di un dispositivo medico sul mercato; tale aspetto dovrà essere oggetto di specifiche previsioni all’interno di apposito contratto, affinché risulti chiaramente chi è responsabile di cosa e in quale misura. E ciò non tanto nei confronti dell’utilizzatore finale – che rimane estraneo a dette pattuizioni – ma, soprattutto, per il corretto svolgersi e atteggiarsi delle relazioni fra i diversi operatori economici, sia all’inizio del rapporto che, soprattutto, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Peraltro, all’interno della catena di fornitura, i rapporti tra il distributore e gli altri soggetti sono diversi nel caso in cui il fabbricante abbia o meno sede nella UE.
Nel primo caso, la catena di fornitura di un dispositivo medico sarà composta dal fabbricante (che immette sul mercato il dispositivo), dai distributori (che effettuano le successive messe a disposizione) e dall’utilizzatore finale.
Nel caso invece in cui il fabbricante abbia sede in un paese extra-UE, interviene l’ulteriore figura dell’importatore, che realizza l’immissione sul mercato UE del prodotto. La vendita di un dispositivo da parte del fabbricante extra-UE all’importatore non può infatti ancora considerarsi immissione in commercio, in quanto atto che non comporta la messa a disposizione per il consumo o l’uso del prodotto nel mercato UE; l’immissione sul mercato sarà, invece, svolta dall’importatore all’atto della rivendita a terzi (i distributori). Tale distinzione è importante, in quanto è il soggetto che effettua l’immissione sul mercato che deve garantire che il dispositivo sia dotato di una idonea marcatura CE.
Qualora il distributore effettui una modifica sul dispositivo, lo stesso è considerato fabbricante, con l’obbligo di attuare tutti relativi adempimenti. Ciò avviene qualora il distributore metta a disposizione del dispositivo con il proprio nome e/o marchio commerciale, modifichi la destinazione d’uso o alteri il dispositivo in modo da compromettere la sua conformità alle prescrizioni applicabili.
Il distributore (come l’importatore) può effettuare attività di ri-confezionamento del dispositivo medico e di traduzione delle indicazioni d’uso. In particolare, il distributore può:
- fornire e/o tradurre le informazioni date dal fabbricante e ulteriori informazioni necessarie per commercializzare il prodotto nello Stato membro in questione;
- modificare il confezionamento esterno di un dispositivo (compresa la modifica delle dimensioni), ove ciò sia necessario per commercializzare il dispositivo in uno Stato membro e sia effettuato in condizioni tali da non alterare lo stato originale del prodotto.
In questi casi, tuttavia, occorre rispettare le seguenti condizioni:
- indicare l’attività svolta (traduzione e/o ri-confezionamento) sul dispositivo o sul confezionamento o documento di accompagnamento insieme ai propri dati, in modo tale da poter essere contattati;
- disporre di un sistema di gestione della qualità, per garantire che le traduzioni siano esatte e aggiornate, sia preservato lo stato originale del dispositivo e che il nuovo confezionamento non sia difettoso, di scarsa qualità o poco curato;
- far certificare tale sistema di gestione qualità da un ON;
- presentare il certificato dell’ON almeno 28 giorni prima della messa a disposizione del dispositivo modificato;
- informare il fabbricante delle attività svolte almeno 28 giorni prima di mettere a disposizione sul mercato il dispositivo modificato;
- informare l’autorità competente delle attività svolte e dell’intenzione di rendere tale prodotto disponibile almeno 28 giorni prima;
- fornire, su richiesta dell’autorità competente, un campione di tale dispositivo.
4. MDR: gli obblighi delle farmacie distributrici di dispositivi
Gli obblighi previsti dall’MDR per le farmacie (in qualità di distributori di un dispositivo medico) possono dividersi in:
- obblighi pre-commercializzazione;
- obblighi post-commercializzazione.
Per quanto concerne gli obblighi pre-commercializzazione, l’MDR ha affidato ai distributori (così come agli importatori) particolari obblighi di controllo, per lo più formali, sulla qualità e regolarità dei prodotti forniti dal fabbricante.
Le farmacie hanno anzitutto degli obblighi generali, essendo tenute a verificare, prima di mettere un dispositivo a disposizione sul mercato, che:
- sia stata correttamente apposta la marcatura Ce e correttamente redatta la dichiarazione di conformità Ue;
- il dispositivo sia corredato delle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante (le istruzioni per l’uso di cui il dispositivo deve essere fornito all’atto della sua immissione in commercio: art. 10, parte 11);
- per i dispositivi importati, l’importatore abbia ottemperato agli obblighi di etichettatura (art. 13, comma 3);
- il fabbricante, laddove previsto, abbia attribuito un UDI al dispositivo (v. infra).
Al fine di ottemperare a tali prescrizioni, la farmacia può applicare un metodo di campionamento che sia rappresentativo dei dispositivi forniti da tale distributore. Inoltre, la farmacia deve verificare, attraverso metodi di controllo a campione, che l’importatore abbia ottemperato ai propri obblighi.
Le farmacie devono comunque garantire che le condizioni di stoccaggio e di trasporto del dispositivo siano conformi a quanto stabilito dal fabbricante (art.14.3).
Per quanto riguarda invece la sorveglianza post-commercializzazione e la vigilanza, pur essendo tali attività formalmente riservate dal MDR al solo fabbricante, la farmacia, in qualità di distributore, può essere operativamente coinvolta in tale processo. L’MDR prevede infatti che le farmacie, se ritengono o hanno motivo di credere che:
- un dispositivo da loro commercializzato non sia conforme all’MDR, devono impedirne la commercializzazione e informarne immediatamente gli altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura (incluso il mandatario, se presente), cooperando affinché siano adottate le azioni correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi;
- un dispositivo presenti un rischio grave, devono informarne immediatamente gli altri operatori economici e le autorità competenti degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, fornendo informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali azioni correttive intraprese.
Relativamente poi alle attività di vigilanza, le farmacie che ricevano reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo da loro commercializzato, ne informano immediatamente gli altri operatori economici. Pertanto, le farmacie, pur non avendo un obbligo diretto di segnalazione di quanto appreso all’autorità competente (a meno che ciò non comporti un rischio grave), dovranno comunque adoperarsi per riportare tale informazione a chi possa prendere decisioni in merito.
Le farmacie devono inoltre tenere un registro dei reclami, dei dispositivi non conformi, dei richiami e dei ritiri, fornendo agli altri operatori economici le informazioni necessarie ivi contenute, se richieste e, su richiesta del Ministero della Salute, devono fornire tutte le informazioni e la documentazione si cui dispongono per dimostrare la conformità dei dispositivi e devono fornirgli, sempre su richiesta, campioni del dispositivo a titolo gratuito o, in caso d’impossibilità, garantirne l’accesso.
Sussiste infine in capo alle farmacie un generale obbligo di cooperazione con le autorità competenti, per qualsiasi azione adottata volta ad eliminare o quantomeno attenuare i rischi presentati dai dispositivi commercializzati.
Gli Stati membri dovranno definire, con proprio atto normativo, le sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni dell’MDR. Nel frattempo, rimangono vigenti le disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 46/97 e all’art. 10 del D.lgs. n. 507/92.
Il maggior numero di obblighi formali posti in capo alle farmacie, in qualità di distributori, aumenta le loro responsabilità, date le possibilità, almeno potenziali, per gli utenti finali di agire (anche) nei loro confronti per ottenere un risarcimento. A ciò si aggiunga che, di fatto, ponendo in capo alle farmacie distributrici – così come agli importatori – l’onere di controllare l’operato del fabbricante, anche detti soggetti diventeranno, di fatto, responsabili del mancato rispetto degli obblighi gravanti in capo a questi.
In ogni caso, dati i penetranti obblighi sopra riportati, previsti in capo alle farmacie in qualità di distributori di dispositivi medici, è opportuno – seppure non vi sia nessuna previsione legislativa in merito – che tali aspetti trovino una loro regolamentazione nei rapporti con il fabbricante, attraverso apposito contratto.
OBBLIGHI DELLE FARMACIE DISTRIBUTRICI DI DISPOSITIVI PREVISTI DAL MDR | |
CONTROLLLO SULLA DOCUMENTAZIONE | |
Verificare che sia stata redatta la dichiarazione di conformità UE | X |
Verificare che il dispositivo sia corredato delle Istruzioni per l’uso prescritte tradotte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione dell’utilizzatore o del paziente | X |
Verificare che il dispositivo sia etichettato in maniera conforme al Regolamento | X |
Verificare che l’importatore abbia apposto sul dispositivo o sul suo confezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale ovvero il proprio marchio registrato, la propria sede e l’indirizzo al quale si può essere contattati, assicurandosi che tali informazioni non coprano o creino confusione con le informazioni poste dal fabbricante |
X |
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE | |
Verificare che il fabbricante abbia correttamente attribuito un codice UDI al dispositivo | X |
OBBLIGHI CONNESSI AL DISPOSITIVO | |
Controllare il dispositivo e immetterlo sul mercato solo se lo si ritenga conforme al Regolamento | X |
Garantire che, per il periodo in cui un dispositivo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto ai requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I del Regolamento e rispettino le eventuali condizioni stabilite dal fabbricante |
X |
Fornire a titolo gratuito campioni del dispositivo quando necessario e/o richiesto da un’autorità competente oppure, nel caso ciò risulti impossibile, garantire comunque l’accesso al dispositivo | X |
OBBLIGHI DI TENUTA DOCUMENTAZIONE INTERNA | |
Tenere un registro che contenga i reclami, l’elenco dei dispositivi non conformi e gli eventuali richiami e ritiri | X |
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE | |
Mantenere, se del caso, a disposizione delle Autorità competenti per un periodo di 10 anni una copia del certificato di conformità rilasciato dall’ON, comprese le eventuali modifiche e integrazioni | X |
COLLABORAZIONE CON IL FABBRICANTE | |
Informare immediatamente il fabbricante o gli altri operatori economici in ordine ai reclami e alle segnalazioni ricevute con riguardo a presunti incidenti relativi a un dispositivo | X |
Informare il fabbricante, il mandatario e l’importatore della difformità del dispositivo rispetto al Regolamento | X |
RECLAMI, AZIONI CORRETTIVE E RISCHI GRAVI | |
Mantenere il fabbricante informato del monitoraggio relativo al registro dei reclami dei dispositivi non conformi nonché dei reclami/ritiri fornendo a lui e/o al mandatario e/o all’importatore tutte le informazioni ritenute necessarie |
X |
Fornire al fabbricante, al suo mandatario e/o all’importatore tutte le informazioni ritenute necessarie per il corretto monitoraggio dei reclami, richiami e/o ritiri | X |
Cooperare con il fabbricante, il suo mandatario e le autorità competenti al fine di assicurare che siano adottate le azioni correttive necessarie per rendere il dispositivo conforme al Regolamento, oppure per ritirarlo o richiamarlo |
X |
Informare del rischio grave per la salute oppure della falsificazione del dispositivo l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza, le Autorità competenti degli Stati membri che hanno messo a disposizione il dispositivo e, se nel caso, l’ON che ha rilasciato un certificato di conformità |
X |
RAPPORTI CON L’AUTORITA’ COMPETENTE | |
Fornire, su richiesta delle Autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla verifica della conformità del dispositivo | X |
Collaborare e cooperare con le Autorità compenti per le azioni preventive o correttive adottate al fine di attenuare e/o eliminare i rischi dei dispositivi | X |
5. MDR: la tracciabilità dei dispositivi
Un aspetto importante per le farmacie, per gli obblighi ad essa collegati, è quello relativo alla tracciabilità dei dispositivi.
In primo luogo, le farmacie devono essere in grado, per un periodo di 10 anni, di identificare, per conto del Ministero della Salute, altri operatori economici ai quali hanno fornito un dispositivo o dai quali sono state rifornite, ivi compresi operatori ed Istituzioni sanitarie.
Tale identificazione avviene attraverso il sistema di identificazione unica del dispositivo (UDI). Esso consiste in un codice numerico o alfanumerico che rappresenta la chiave di accesso a tutte le informazioni sul prodotto, elencate nell’Allegato VI parte B (quali ad esempio la data di scadenza, il numero di lotto e il numero di serie). Il sistema di tracciabilità legato all’UDI servirà alle farmacie per espletare le azioni di vigilanza, sopra descritte.
Per quanto concerne l’ottenimento del codice UDI, il fabbricante deve provvedervi (il termine è decorso il 26 maggio 20219) indipendentemente dalla classe di dispositivo medico. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di applicare il codice UDI sull’etichetta del dispositivo, per i dispositivi di Classe III e impiantabili tale obbligo è già in vigore, mentre per i dispositivi di Classe IIa e IIb, e per quelli di Classe I, esso scatterà rispettivamente nel maggio 2023 e nel maggio 2025.
Gli UDI sono contenuti nella c.d. Banca Dati UDI, che è a sua volta parte integrante della Banca Dati Europea dei Dispositivi medici (European Databank for Medical Devices – EUDAMED). Obiettivo di EUDAMED è migliorare la trasparenza generale grazie ad un miglior accesso alle informazioni dirette al pubblico e agli operatori sanitari, nonché garantire la tracciabilità dei prodotti.
EUDAMED conterrà informazioni sugli UDI, sulla registrazione degli operatori economici (tranne che per i distributori) e su dispositivi, certificati, indagini cliniche e sulle prestazioni, sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato. Le informazioni contenute in EUDAMED saranno caricate da tutti e accessibili a tutti (compreso il grande pubblico) a diversi livelli, a seconda dei diritti di accesso di cui si dispone e delle informazioni che si ha la responsabilità di caricare. La banca dati faciliterà l’accesso alla documentazione prevista dalla normativa attraverso gli UDI, rendendo disponibili i certificati riguardanti i dispositivi.
I vettori degli UDI, che conterranno il codice alfanumerico, potranno consistere in un codice a barre lineare, un datamatrix o un RFID (Radio Frequency Identification), e sono universalmente leggibili, allo scopo di ridurre al minimo gli oneri finanziari e amministrativi degli operatori economici. I vettori di dispositivi direttamente vendibili al pubblico saranno pertanto dotati di datamatrix, lo stesso vettore che permetterà in futuro alle farmacie di operare la tracciabilità di tutti i farmaci etici.
La Commissione UE dovrà designare l’Organismo europeo incaricato di gestire un sistema per l’attribuzione degli UDI (“Organismo di rilascio”), specificando modalità dettagliate e aspetti procedurali dell’UDI, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei dispositivi, categorie o gruppi di dispositivi per i quali scatta, per le farmacie (sia in entrata che in uscita), l’obbligo di registrazione degli UDI nella Banca dati UDI. Tale obbligo sarà automatico per i dispositivi impiantabili di classe III.
Ad oggi EUDAMED non è pienamente operativa; fino a quando non lo sarà, per ottemperare agli obblighi previsti per lo scambio di informazioni, tra cui la registrazione degli operatori economici e la registrazione dei dispositivi, si applicano le corrispondenti disposizioni della Direttiva e le disposizioni previste dai decreti del Ministero della Salute in materia di trasmissione delle informazioni con l’impiego delle infrastrutture del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).
6. IVDR: le principali novità
Per quanto concerne l’IVDR, in sintesi viene anzitutto esteso il campo di applicazione degli IVD rispetto alla Direttiva 98/79/CE, includendo i dispositivi ad alto rischio fabbricati ed utilizzati in un’unica struttura sanitaria (“in-house” test), i servizi di diagnostica a distanza (“internet-based” test), i test che forniscono informazioni sulla predisposizione ad una malattia (test genetici), i test che forniscono informazioni utili a prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento (test diagnostici di accompagnamento), e i software medici.
Viene inoltre introdotto un nuovo sistema di classificazione degli IVD, che sostituisce quello basato su “liste” della Direttiva: gli IVD sono infatti classificati secondo specifiche regole, in base alla loro destinazione d’uso e al loro potenziale rischio. L’IVDR non elenca dettagliatamente gli IVD che ricadono in ogni classe, ma prevede una serie di regole per l’inserimento in esse di ciascun IVD (allegato VIII), esplicitate ulteriormente nella Linea guida MDCG 2020-16 del gennaio 2022.
Gli IVD devono essere quindi riclassificati dal fabbricante secondo una nuova classificazione, che comprende 4 diverse classi, sulla base del rischio associato all’uso del dispositivo:
- Classe A: è la classe di dispositivi col rischio più basso, che include analizzatori, soluzioni di lavaggio, cuvette o altri accessori;
- Classe B: è la classe di dispositivi con un rischio moderato per il paziente e che include numerosi test utilizzati ad esempio in chimica clinica, autoimmunità, coagulazione etc.;
- Classe C: include i dispositivi che hanno notevole impatto sullo stato di salute del paziente, come ed esempio i test utilizzati in emergenza o per la rilevazione di parametri vitali, alcuni test di coagulazione, test per lo screening pre-natale, markers cardiaci, markers tumurali, test self-testing per la glicemia, test per la rilevazione di alcuni virus, etc.;
- Classe D: è la classe di dispositivi con il rischio più alto, che include test che possono avere serio impatto sulla stato della salute di più persone, come ad esempio i test utilizzati prima di una trasfusione o di un trapianto per la determinazione del gruppo sanguigno o di virus come HIV o Epatite B/C/D, e i test per la rilevazione di virus come il SARS-CoV-2.
L’IVDR ha cambiato in modo significativo la procedura di rilascio della marcatura CE degli IVD, definita come “valutazione della conformità”. All’aumentare della classe di rischio, aumenta la complessità dei requisiti richiesti per ottenere la marcatura CE, poiché l’approccio dell’IDVR è basato sul concetto di rischio legato all’uso del dispositivo. In generale, per IVD di classe di rischio superiore è riservato un controllo e un livello di dettaglio maggiore dei documenti forniti.
Per i dispositivi di classe A, caratterizzati da un rischio più basso, la valutazione di conformità deve essere effettuata solo dal fabbricante. Il fabbricante verifica tutti i requisiti di prodotto, al termine della quale viene rilasciata la Dichiarazione di Conformità CE firmata dal fabbricante stesso e applicata la marcatura CE sui dispositivi coinvolti. Si tratta di un’autocertificazione, che si applicava già alla maggior parte dei dispositivi in base alla Direttiva 98/79/CE.
Per i dispositivi di classe B, C, D, che rappresentano la maggior parte degli IVD sul mercato, la valutazione di conformità non potrà invece essere assicurata solo dal fabbricante, ma dovrà essere effettuata anche attraverso un ON. A tal proposito, l’IDVR ha introdotto norme più rigorose per la designazione degli ON, garantendo un maggiore monitoraggio da parte delle Autorità Competenti dei singoli Stati membri e della Commissione.
L’IVDR ha altresì rafforzato in modo significativo i requisiti sulla valutazione delle prestazioni degli IVD, specificando i tre elementi che la costituiscono (validità scientifica, prestazione analitica e prestazione clinica), e in che modo devono essere dimostrati, e chiarendo quale documentazione deve essere redatta.
Il Regolamento UE 2022/112 ha previsto un’implementazione graduale dell’IVDR, estendendo le misure transitorie per prevenire l’interruzione della fornitura di servizi essenziali per il sistema sanitario durante la pandemia Covid-19 e garantire un passaggio graduale alla nuova disciplina. La durata della transizione dipende dal tipo di dispositivo:
- i dispositivi in Classe D (test con rischio più alto come HIV o Epatite) avranno un periodo di transizione fino al 26 maggio 2025;
- i dispositivi in Classe C (come i dispositivi usati in point of care) avranno un periodo di transizione fino al 26 maggio 2026;
- i dispositivi in Classe B (test con rischio inferiore) avranno un periodo di transizione fino al 26 maggio 2027.
Il periodo di transizione per i dispositivi in Classe A non sterili (principalmente strumenti, accessori, soluzioni di lavaggio) è invece cessato il 26 maggio 2022.
Anche l’IDVR, come l’MDR, prevede non solo per i fabbricanti, ma anche per gli importatori e i distributori dei dispositivi, nuove responsabilità e obblighi. Infatti, in base all’IDVR i distributori prima di immettere un IVD sul mercato europeo devono verificare la corretta marcatura CE ed etichettatura del prodotto, rimanere a disposizione e cooperare in caso di qualsiasi domanda da parte delle autorità competenti europee (come il Ministero della Salute) e collaborare col fabbricante in caso di reclami da parte del cliente o di azioni di sicurezza o di richiami del prodotto dopo la commercializzazione.
Infine, anche l’IDVR prevede il sistema di identificazione unico (UDI) che consentirà la facile rintracciabilità dei dispositivi e faciliterà, ad esempio, il richiamo rapido ed efficiente dei dispositivi che presentano un rischio per la sicurezza dei pazienti/utilizzatori, nonché l’EUDAMED, non ancora operativo, che sarà accessibile al pubblico e che renderà disponibili alcuni dati e documenti relativi ai dispositivi marcati CE secondo il nuovo Regolamento, come i Certificati CE rilasciati dagli ON e le eventuali azioni di sicurezza sul campo o seri eventi avversi avvenuti in Europa.
7. IVDR: nuove opportunità per le farmacie
L’art. 1, comma 420 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 153/2009, inserendo la lett. e-ter) nella quale si prevede che possono essere effettuati “presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”.
Sulla base di tale norma, tra i servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del SSN ai sensi del D.lgs. n. 153/2009 (Farmacia dei Servizi), nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali, rientrano quindi anche i test diagnostici effettuati tramite prelievo capillare di sangue al paziente.
Si tratta di una novità molto rilevante, dato che in precedenza era consentito al farmacista soltanto l’utilizzazione dei test diagnostici con auto-prelievo del sangue capillare da parte del paziente, ed era invece vietato di eseguire analisi che prevedessero il prelievo del sangue o di plasma del paziente, nonché di espletare qualsivoglia attività di prescrizione o di diagnosi, qualsiasi fosse lo strumento utilizzato. Per effetto della norma menzionata, pertanto, al farmacista è consentito effettuare, a partire dal 1° gennaio 2022 , in farmacia anche test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
Gli IVD utilizzabili per effettuare tali test rientrano verosimilmente nel nuovo sottogruppo “near-patient testing” (dispositivi per analisi decentrate). Si tratta quindi di un sotto-gruppo all’interno degli IVD ad uso professionale (“professional use only”) – ovvero degli IVD che possono essere utilizzati solo da professionisti della salute, e non da utenti non esperti – che si aggiunge al sottogruppo di IVD per autodiagnosi (“self-testing”), già presente nella Direttiva IVDD 98/79/CE, caratterizzato per il fatto di essere utilizzabili da personale sanitario non presso un laboratorio di analisi bensì al di fuori di esso, nel contesto di analisi decentrate, ovvero appunto vicino al paziente.
Per tali dispositivi – a cui si applicano le stesse regole di classificazione (classi A, B, C, D) previste dall’IDVR, in base al rischio associato all’uso del dispositivo – l’IDVR richiede requisiti maggiori per quanto riguarda le informazioni fornite dal fabbricante del dispositivo (le istruzioni per l’uso), che devono essere interpretate in modo corretto da tutti i possibili utilizzatori al di fuori del laboratorio e che devono specificare la qualifica richiesta per l’utilizzatore stesso.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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