Gli obblighi del farmacista a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai tempi del Coronavirus
1. Gli obblighi del farmacista in qualità di datore di lavoro
Come è noto il farmacista (titolare di farmacia), alla stregua di qualunque altro datore di lavoro, è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’integrità fisica e la salute dei suoi dipendenti, in base al D.lgs. n.81/2008. Quest’ultimo prevede tra l’altro che il datore di lavoro ha la responsabilità di tutelare i lavoratori anche dall’esposizione a “rischio biologico”, quale è certamente il COVID-19.
La situazione di emergenza creata dalla diffusione del COVID-19 obbliga anche i farmacisti ad adottare una serie di misure ulteriori e speciali rispetto a quelle previste in generale dal D.lgs. n. 81/2008, per proteggere la salute dei propri dipendenti dagli effetti del virus.
Il DPCM dell’11 marzo 2020 ha previsto che, nell’ambito delle attività produttive e professionali, vengano adottate specifiche misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui:
- la predisposizione di specifici protocolli di sicurezza anti-contagio che contemplino, laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo di strumenti di protezione individuale;
- l’intensificazione delle attività di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- la limitazione degli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro, nonché dell’accesso agli spazi comuni.
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID – 19 sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 (di seguito il “Protocollo”, qui il testo integrale) ha quindi previsto una serie di linee guida – per tutte le imprese le cui attività non sono sospese e non solo per quelle appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie – per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Ogni farmacia impresa deve quindi ispirarsi al Protocollo nel predisporre propri specifici protocolli di sicurezza anti-contagio, integrando le misure previste dal Protocollo “con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali”.
Di seguito si riportano in sintesi i principali adempimenti a carico delle farmacie in materia di sicurezza del lavoro, durante l’emergenza Coronavirus, sulla base di quanto previsto dal Protocollo.
2. Gli obblighi del farmacista in qualità di datore di lavoro sulla base del Protocollo anti-COVID 19
Anzitutto, il farmacista, previa consultazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve provvedere a:
- effettuare una nuova valutazione del rischio, anche biologico, e al relativo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dando conto delle misure precauzionali assunte per tutelare i propri dipendenti dal rischio di contagio;
- aggiornare il Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), aggiornando le procedure di accesso ai locali della farmacia;
- predisporre appositi protocolli anti-contagio – in linea con le indicazioni del Protocollo – aggiornando le procedure e i piani di emergenza (che dovranno essere tempestivamente portati a conoscenza dei lavoratori), tenendo conto delle specificità di ogni singola farmacia e delle situazioni territoriali;
- predisporre la documentazione informativa sulle precauzioni anti-contagio e sulle condotte da tenere sul posto di lavoro e sui numeri di emergenza da contattare, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali della farmacia, appositi dépliant informativi (che riportino, tra l’altro, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico e l’autorità sanitaria, e l’obbligo di dichiarare tempestivamente il manifestarsi di tali sintomi anche successivamente all’ingresso in azienda, ecc.);
- attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile o smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- disporre, per quelle realtà non direttamente sospese dalla normativa emergenziale, la sospensione delle attività nei reparti non indispensabili per la produzione e, comunque, il contingentamento di accessi e spostamenti all’interno dei locali aziendali (g. locali mensa o bagni);
- adottare tutte le misure necessarie per garantire la sanificazione degli ambienti della farmacia, assicurando la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (nonché, in particolare, a fine turno, delle tastiere, degli schermi touch, dei mouse, ecc.), con adeguati detergenti;
- mettere a disposizione dei dipendenti dispositivi di protezione individuale, quali maschere protettive e guanti monouso per le ipotesi in cui dovesse rivelarsi necessario il loro utilizzo, come nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative; in proposito, Il DL n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; fino a tale data, è autorizzato l’uso di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio;
- valutare con il Medico Competente ogni intervento necessario e/o opportuna modifica alle procedure per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria, che deve proseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il farmacista/datore di lavoro è altresì tenuto a valutare i dipendenti con particolari condizioni di salute (come, per esempio, le lavoratrici in gravidanza) e ad adottare misure specifiche idonee a tutelarne la salute sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto. Il Protocollo prevede espressamente che il Medico Competente deve segnalare al farmacista situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, fermo restando l’obbligo di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.
In caso di soggetti che rispondono alla definizione di “casi sospetti”, gli obblighi del farmacista in qualità di datore di lavoro consistono nel procedere al suo immediato isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, nonché a quello degli altri soggetti presenti nei locali aziendali, evitando contatti ravvicinati con la persona che potrebbe avere contratto la malattia e prestando attenzione alle superfici con cui è venuto a contatto. Deve inoltre fare eliminare direttamente dal soggetto interessato i fazzoletti di carta utilizzati, gettandoli in un sacchetto impermeabile che sarà smaltito con i materiali prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso. Dovrà, inoltre, contattare immediatamente i servizi sanitari ai numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), la misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di COVID-19 non si applica ai dipendenti delle farmacie; questi ultimi devono sospendere l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
In caso di accertata positività di un lavoratore al Covid-19, si dovrà procedere alla sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.
Laddove il farmacista-datore di lavoro abbia dato puntuale esecuzione alla normativa emergenziale e, in particolare, abbia adottato ogni cautela igienico-sanitaria a tutela dei propri dipendenti, ivi incluse quelle di cui al Protocollo, l’eventuale rifiuto del lavoratore di prestare l’attività lavorativa non sarebbe giustificato. Il lavoratore si esporrebbe, dunque, a responsabilità disciplinare, essendo il proprio rifiuto legittimo soltanto nel caso in cui l’adempimento della prestazione lavorativa metta in pericolo la sua integrità psico-fisica.
Infine, a prescindere dall’adeguamento alle misure previste dal Protocollo, il farmacista, in qualità di garante della sicurezza sul lavoro, deve comunque osservare anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, facendosi guidare nella individuazione delle azioni opportune dall’intelligenza e dal buon senso. Come suggerisce il Protocollo1, “E’ obiettivo primario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro”; limitare il diffondersi del COVID-19 è infatti interesse della comunità nel suo complesso e garanzia della tenuta dell’intero sistema produttivo.
3. Gli obblighi del farmacista in qualità di datore di lavoro: rischi e sanzioni in caso di violazione
I farmacisti i quali non adottino i piani di intervento previsti dal Protocollo vanno incontro ad una serie di rischi.
In primo luogo, può configurarsi una responsabilità contrattuale del farmacista per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. Eventuali lavoratori contagiati potrebbero infatti sostenere che il datore di lavoro è inadempiente rispetto a tale obbligo per non aver adottato le misure “necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione”, ovvero per non aver “esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti” (v. Cass. 5.1.2018, n. 146),
In tal caso, una volta che il lavoratore abbia dimostrato di avere subìto, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causalità tra l’uno e l’altro elemento, grava sul farmacista, per andare esente da responsabilità, l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (v. Cass. 17.2.2009, n. 3788). Qualora il farmacista non abbia adottato alcun piano di intervento né aggiornato il DVR, tale prova sarà molto ardua.
In secondo luogo, i farmacisti che non adottino i piani di intervento anti-Coronavirus né aggiornano il DVR possono andare in contro alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 81/2008; ad esempio per violazione dell’obbligo di cui all’art. 18, lett. i) del D.Lgs. 81/2008 (“informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”).
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze sotto il profilo sanitario per i lavoratori, può configurarsi una responsabilità penale del farmacista per i reati definiti dagli artt. 589 e 590 del Codice penale. (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore).
In queste ipotesi dovrebbe peraltro essere dimostrato che il contagio sia avvenuto: a) nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – e b) a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del farmacista.
Infine, in caso di lesioni o morte di lavoratori, le violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro potrebbero costituire inoltre uno dei fondamenti di un’eventuale azione di risarcimento danni proposta dal lavoratore o da terzi, nonché dell’azione di regresso dell’INAIL, volta al recupero delle somme che INAIL stesso avesse pagato a titolo di indennità.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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