L’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per i farmacisti
Il DL 1° aprile 2021 n. 44 ha introdotto l’obbligo vaccinale anti-Covid-19 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi i farmacisti, prevedendo una dettagliata procedura operativa. L’art. 4 comma 2 del DL n 44/2021 prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita soltanto in caso di accertato pericoli per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l’adozione e il rilascio dei “certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”. Il DL n. 172/2021, che ha introdotto l’obbligo per il personale sanitario e sociosanitario di effettuare la dose di richiamo (c.d. terza dose) del vaccino anti-COVID, a far data dal 15 dicembre 2021, ha previsto che, in caso di accertamento da parte dell’Ordine professionale di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si ha l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione della sospensione nel relativo Albo professionale. Le conseguenze della violazione dell’obbligo vaccinale per i farmacisti sono diverse, a seconda che si tratti di farmacista individuale, socio di farmacia o dipendente della farmacia.
1. Il DL n. 44/2021: l’obbligo vaccinale per i farmacisti
Il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44-convertito nella L. n. 76/2021– all’art. 4, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi dunque i farmacisti.
Tale Decreto ha infatti disposto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Destinatario dell’obbligo vaccinale in questione sono dunque anche i farmacisti e tutti gli operatori di interesse sanitario che lavorano nelle farmacie, i quali possano entrare in contatto interpersonale con qualsiasi terzo, con il rischio pertanto, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio da Covid-19.
Il comma 1 dell’art. 4 del Decreto prevede che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. A seguito di tale norma, la vaccinazione diventa dunque requisito essenziale per l’esercizio della professione di farmacista.
La vaccinazione obbligatoria introdotta dall’art. 4 del Decreto per il personale medico è stata recentemente ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, nella sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045. Ad avviso dei Giudici amministrativi, infatti, i vaccini anti-Covid-19 non hanno natura sperimentale, anche se approvati all’esito di una fase di sperimentazione che non indice di per sé sulla sicurezza ed efficacia dei dati acquisiti, a loro volta garantiti dalle conoscenze scientifiche e comprovati dai risultati raggiunti a seguito della loro somministrazione, effettuata nel rispetto del rapporto rischi/ benefici nel breve periodo. Inoltre, l’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4 DL 44/2021 deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto compatibile sia con i principi costituzionali, che con quelli della UE e della CEDU. In particolare, secondo il CdS, la vaccinazione risponde ad una finalità di tutela non solo del personale sanitario sui luoghi di lavoro ma anche degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, i quali sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.
2. La verifica dello stato vaccinale: gli steps previsti dal DL n.44/2021 per l’adempimento dell’obbligo
Il Decreto n. 44/2021, all’art. 4 commi da 3 a 7, ha previsto, per assicurare l’assolvimento di tale obbligo vaccinale, una dettagliata procedura operativa, articolata in più fasi. In sintesi:
- entro il 6 aprile 2021 ciascun Ordine trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede;
- entro il medesimo termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano; pertanto, i titolari di farmacia e di parafarmacia dovevano trasmettere anche i dati relativi a tutti gli operatori diversi dai farmacisti (magazzinieri, commessi ecc.) che prestano la propria attività all’interno della struttura;
- entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, e qualora non risultasse l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnalano all’ASL i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
- ricevuta tale segnalazione, l’ASL invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- in caso di mancata presentazione di tale documentazione, l’ASL, dopo la scadenza del predetto termine di cinque giorni, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando modalità e termini, o, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invita l’interessato a trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
- decorsi i suddetti termini(ovvero: il primo stabilito dalla ASL per la vaccinazione di coloro che non hanno inviato la documentazione, il secondo stabilito dalla norma per la comunicazione dell’avvenuta somministrazione del vaccino da parte di coloro che hanno documentato la prestazione della richiesta), l’ASL competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
Con l’adozione dell’atto di accertamento, le ASL determinano la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni ” che implichino contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″, fatto salvo lo svolgimento di prestazioni o mansioni che non implichino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio.
I commi da 7 a 11 dell’art 4 del DL n.44/2021 regolamentano gli adempimenti che gravano, una volta che le Asl hanno adottato e comunicato gli atti di accertamento, sugli Ordini professionali e i datori di lavoro ( salvo quello di cui al comma 11, che investe il Ministro della salute).
Gli Ordini professionali comunicano gli atti sospensivi già adottati (e comunicati) in sede amministrativa, dovendovi in ogni caso procedere “immediatamente”(comma 7).
I datori di lavoro( comma 8) sono tenuti ad adibire i dipendenti colpiti dalla sospensione a mansioni diverse, anche inferiori( e con trattamento corrispondente alle stesse), che in ogni caso non implichino il rischio di contagi. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, per il periodo di sospensione, è sospesa la retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021(tale termine è stato esteso al 31 dicembre 2022 dal DL n. 24/2022).
È fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2021, convertito in L. 27/2020. Infatti, i “lavoratori fragili” devono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contatti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto( comma 2-bis), mentre i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, L. n. 10/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle compenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata dal riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali( comma 2).
3. Il DL n.172/2021
Il DL n. 172 del 26 novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, entrato in vigore il 27 novembre 2021, ha introdotto l’obbligo per il personale sanitario e sociosanitario di effettuare la dose di richiamo(c.d. terza dose) del vaccino anti-COVID-19, a far data dal 15 dicembre 2021.
Il DL n. 172/2021 prevede una diversa procedura rispetto al DL n.44/2021 per verificare l’osservanza dell’obbligo vaccinale. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, attraverso le federazioni nazionali, responsabili del trattamento dei dati, attraverso la Piattaforma nazionale “digital green certificate” (“DGT”) verificano il possesso della certificazione verde COVID-19, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Se dalla piattaforma DGT non risulta l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che attesta l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
Nel caso venga presentata la documentazione che attesta la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita la persona interessata a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione che attesta l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Decorsi i termini di cui sopra, se l’Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. Le conseguenze della mancata vaccinazione verranno descritte nel paragrafo 5.
Il datore di lavoro deve adibire i lavoratori non vaccinati “giustificati” da certificato medico a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.Nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti non vaccinati per ragioni mediche dovranno attenersi alle misure di prevenzione igienico-sanitarie che saranno indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministero della Salute, entro il 15 dicembre 2021.
Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.
4. L’esenzione da vaccino anti Covid-19
L’art 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021 prevede che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere ommessa o differita soltanto nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale“. Qualora, dunque, sussistano tali condizioni, cessa l’obbligo di vaccinazione che può essere omessa o differita.
Tali condizioni sono state espressamente confermate anche dal DL n. 24/2022.
Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l’adozione e il rilascio dei “certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19” nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea Covid-19. Con successiva circolare del 25 settembre 2021, il Ministero ha prorogato la validità del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID 19 dapprima fino al 30 novembre 2021 e successivamente fino al 31 dicembre 2021.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 può essere rilasciata- per il momento su formato cartaceo, in attesa che venga avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni- solo nel caso in cui la vaccinazione stessa debba essere posticipata o addirittura sconsigliata per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che ne controindichino la somministrazione in maniera permanete o temporanea.
Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni possono essere rilasciate direttamente da:
- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione nel caso di rilascio della certificazione ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera( una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione dello stesso;
- medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.
Le certificazioni devono contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato;
- la dicitura ” soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-CoV-2, Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105″;
- la data di validità della certificazione;
- i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19;
- timbro e firma del medico certificatore;
- numero di iscrizione all’0rdine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato: non possono, quindi, contenere la motivazione clinica della esenzione.
Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisone per future verifiche e monitoraggio. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse.
Il legislatore ha dunque attribuito al medico di medicina generale un compito di “filtro” circa le richieste di esonero, ferma tuttavia la responsabilità della ASL di verificare l’idoneità della certificazione rilasciata dal medico. Come pertanto affermato anche dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 dicembre 2021, spetta alla ASL la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’0bbligo vaccinale, in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato.
Per quanto riguarda le controindicazioni – che ostano alla vaccinazione, in quanto il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione- la valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare; la presenza di una controindicazione riferita ad uno specifico vaccino non esclude infatti la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La circolare del Ministero della Salute del agosto 2021 elenca una serie di controindicazioni riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia, avvertendo che la relativa tabella non è esaustiva.
5. Le conseguenze della violazione dell’obbligo vaccinale per i farmacisti
L’art. 4, comma 6, del D.L. n. 44/2021 prevedeva che, decorso il termine assegnato dalla ASL per adempiere all’obbligo di vaccinazione, l’ASL competente avviasse un procedimento diretto all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, il cui esito- “previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti”- rendeva definitivamente accertato l’inadempimento del professionista o del dipendente. L’ASL dava quindi “immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza”.
Secondo la norma in esame, l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ASL “determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Tale previsione era stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza 7045/2021. Ad avviso dei Giudici amministrativi, infatti, la orma in questione risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività(art.32Cost.); interesse, quest’ultimo, da ritenersi prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all’art. 36 Cost. D’altra parte, il legislatore, seguendo un criterio di gradualità, ha stabilito sanzioni proporzionate all’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, in quanto il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio.
Nonostante che il comma 1 dell’art. 4 preveda la vaccinazione come requisito essenziale per l’esercizio della professione di farmacista, la lettera della norma non prevedeva, in caso di mancata vaccinazione la sospensione dall’esercizio della professione, bensì la sola sospensione dal diritto (per il farmacista e/o i collaboratori in farmacia) di svolgere prestazioni o (per il dipendente) mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Dunque, stando alla lettera della norma, il farmacista e/o i collaboratori in farmacia non vaccinati potevano restare iscritti all’albo e pienamente legittimati a svolgere le proprie prestazioni professionali, purché le stesse non comportassero contatti interpersonali o comunque rischi di diffusione del virus; gli stessi non potevano quindi lavorare al banco della farmacia, ma potevano occuparsi di altre incombenze non implicanti contatti con la clientela (ad es. preparazioni galeniche, attività amministrative etc.).
La mancata vaccinazione del personale non farmacista operante nella farmacia (magazzinieri, commessi etc.) implicava l’obbligo del farmacista di adibire tali soggetti, ove possibile, a mansioni – anche inferiori- non implicanti contatti interpersonali o tali da comportare rischio di diffusione del virus, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento.
Il Ministero della Salute aveva invece fornito una interpretazione diversa, e più penalizzante della norma sull’obbligo vaccinale. Il Ministero, infatti, già nella circolare del 17 giugno 2021, aveva evidenziato che i professionisti sanitari(tra cui farmacisti) i quali non ottemperino all’obbligo sono sospesi dall’esercizio professionale, con provvedimento adottato dal rispettivo Ordine Professionale.
Secondo il Ministero della Salute, il D.L. n. 44/2021, all’art.4 comma 6, attribuisce all’ASL l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. Tale accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali affinché adottino il provvedimento di sospensione, che viene comunicato immediatamente all’interessato.
Pertanto, ad avviso del Ministero l’Ordine professionale si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore, non potendo che dare seguito allo stesso e conseguentemente provvedere alla sospensione temporanea dall’esercizio della professione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Tale interpretazione era stata ribadita e rafforzata nella successiva circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021, secondo cui dall’atto di accertamento da parte della ASL circa l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ” cui discende necessariamente per il sanitario la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria, oltre alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2.
Il Ministero aveva altresì evidenziato che eventuali ricorsi alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie ( Cceps), ai sensi dell’art. 53 DPR n. 221/1950, non potranno avere alcun effetto impeditivo al verificarsi della sospensione, in quanto tale norma limita l’effetto sospensivo dell’impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall’Albo e ai provvedimenti disciplinari.
Infine, la circolare aveva evidenziato che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguanti livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è un requisito imprescindibile affinché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica, tale requisito deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’Albo e deve permettere in ogni fase dell’attività, pena appunto la sospensione dall’esercizio della professione.
Il DL n.127/2021 ha previsto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Il nuovo Decreto prevede che l’Ordine professionale competente (e non più la ASL) qualora accerti il mancato e non giustificato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riferimento alla terza dose, ne da comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale dipendente, al datore di lavoro.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato da parte dell’Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
Non avendo natura disciplinare, l’atto di accertamento non può essere impugnato davanti alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; non è chiaro se lo stesso possa essere impugnato davanti al TAR o all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai sensi dell’art. 8 del DL n. 24/2022 (che ha modificato l’art. 4 del DL n. 44/2021), la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente del completamento del ciclo vaccinale primario e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il nuovo provvedimento ha quindi inteso sciogliere i dubbi insorti circa le conseguenze per i sanitari “no vax” dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, facendo propria l’interpretazione del Ministero della Salute, sopra riferita. Dunque, in caso di mancata (giustificata) somministrazione del vaccino anti Covid-19 si produce la sospensione dall’esercizio della professione, e non semplicemente la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali. La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell’interessato all’Ordine competente del completamento del ciclo vaccinale primario.
Se viene sospeso un dipendente- ad esempio un collaboratore della farmacia- la sospensione ha effetto fino al momento in cui abbia comunicato al datore di lavoro – oltre all’Ordine (se si tratta ad esempio di un farmacista collaboratore) – il completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto. Durante il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione.
Per assicurare il diritto alla riservatezza del professionista di cui si deve annotare la sospensione nell’Albo, il Ministero, con una nota del 15 novembre 2021, ha chiarito che nell’annotazione della sospensione non deve essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, né alcun riferimento all’art. 4 del DL n. 44/2021 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (ad es. indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre). Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell’annotazione deve coincidere con la durata della sospensione.
Nel caso in cui il farmacista interessato da sospensione dovesse perseverare nello svolgimento dell’attività, le conseguenze potrebbero essere assai rilevanti e arrivare fino ad una contestazione per il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art.348 del Codice Penale.
Pertanto, le conseguenze della violazione della violazione dell’obbligo vaccinale per i farmacisti sono diverse, a seconda che si tratti di farmacista individuale, socio di farmacia o dipendente della farmacia.
Nell’ipotesi di farmacia individuale (condotta e gestita esclusivamente dal titolare), lo stesso essendo anche il direttore responsabile della farmacia, una volta che sia stato sospeso dall’esercizio della professione perché non vaccinato( e non esente dall’obbligo vaccinale), per continuare a mantenere in funzione l’esercizio la farmacia per tutto il tempo della sospensione dovrà nominare un sostituto, farmacista idoneo.
Peraltro, poiché tra i casi in cui è consentita la sostituzione nella conduzione professionale della farmacia, elencati dall’art. 11 comma 2 della L.n.475/68, non rientra l’inadempimento all’obbligo vaccinale, il titolare dovrà verosimilmente invocare, ai sensi della norma ora citata, la sostituzione per “gravi motivi di famiglia”, la cui durata non può eccedere un anno.
Il titolare potrà invece continuare a gestire la conduzione economica della farmacia, e dunque ad assolvere al ruolo di imprenditore.
In caso di farmacista socio di una società titolare di farmacia, non essendo più richiesto il titolo di farmacista per assumere una partecipazione a una società titolare di una o più farmacia, la sua sospensione dall’esercizio della professione lo trasformerà di fatto in un “socio non farmacista”, lo stesso continuerà quindi ad esercitare i poteri previsti dallo statuto della società, ivi compreso il ruolo di amministratore.
Infine, il dipendente di una farmacia(o lavoratore autonomo), dovrà essere adibito dalla farmacia datrice di lavoro, ove possibile, a mansioni anche diverse, anche inferiori, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, ai sensi dell’art.4 del DL n. 44/2021. Qualora ciò non sia possibile, per il periodo di sospensione, è sospesa la retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, i mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ( termine poi prorogato al 31 dicembre 2022 dal DL n. 24/2022).
Spetta al datore di lavoro, cioè alla farmacia, verificare-pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria- l’ottemperanza alla sospensione, dall’esercizio della professione disposta dall’Ordine, ciò vale anche per il direttore responsabile di una farmacia sociale.
Il Ministero della Salute, con nota del 17 febbraio 2022, ha chiarito che, qualora un sanitario (quindi anche un farmacista), dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sia ammalato di Covid-19, la guarigione non è idonea a legittimare la revoca della sospensione che, quindi, può avvenire solo se il sanitario effettua il ciclo vaccinale (dose che potrà essere assunta solo decorso congruo periodo dalla guarigione).
Da ultimo, l’art. 8 del DL n. 24/2022, modificando l’art. 4 del DL n. 44/2021, ha stabilito che in caso di intervenuta guarigione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato. dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. In base a tale disposizione, la sospensione riprende la sua efficacia, in maniera automatica, qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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