Il green pass in farmacia: gli obblighi
Come è noto, Il DL n. 127/2021 ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) al mondo del lavoro pubblico e privato. Gli artt. 1 e 3 del Decreto prevedono che, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro. Spetta al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento insicurezza del lavoro. Tali obblighi interessano quindi anche le farmacie, che sono quindi tenute ad effettuare una serie di adempimenti per essere in regola con gli obblighi di legge.
1. L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari
Il DL 21 settembre 2021 n. 127, intervenendo sul DL n. 52/2021, ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) al mondo del lavoro, pubblico e privato.
Gli artt. 1 e 3 del DL n. 127/2021 prevedono infatti che, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (identificato nella data del 31 dicembre 2021), è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Dunque il DL n. 127/2021 non ha posto in capo ai lavoratori alcun obbligo di procedere alla vaccinazione per il Covid-19 (obbligo che riguarda, ad oggi, esclusivamente i professionisti e gli operatori sanitari, tra cui i farmacisti), ma solo quello di possedere ed esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, quali che siano le modalità con cui è stato ottenuto. Il certificato verde, infatti, non è un documento sanitario, bensì un certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione da COVID-19 oppure l’effettuazione di test con esito negativo.
Per effetto delle nuove norme, quindi, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass tutti i soggetti che prestano attività lavorativa nelle farmacie, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass riguarda non soltanto i lavoratori subordinati ma “chiunque svolge un’attività lavorativa” in farmacia, a prescindere dalla natura del rapporto; dunque anche:
- tirocinanti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- interinali.
Tale obbligo invece non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, anche le farmacie sono tenute a informare i lavoratori circa l’entrata in vigore del nuovo obbligo, evidenziando la preclusione per legge dell’accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
Il DL n. 139/2021 ha altresì stabilito che, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.
Rientrano nel concetto di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro – che legittimano la richiesta di rendere la comunicazione di eventuale mancanza di green pass – tutte le situazioni in cui la presenza o meno di determinati lavoratori può risultare decisiva per lo svolgimento dell’attività, nonché, più in generale, anche le normali e ordinarie necessità di programmazione del lavoro. Si tratta di una evenienza dunque molto frequente anche nelle farmacie.
2. Gli obblighi di controllo delle farmacie
L’onere di controllare il possesso del green pass è in capo ai datori di lavoro, nei luoghi ove si svolge l’attività lavorativa. La normativa impone al datore di lavoro-farmacista di verificare alternativamente:
- il green pass (o “certificato verde”);
- la certificazione di esenzione;
- documentazione equipollente rilasciata da stati terzi.
Si ricorda che il green pass può essere emesso solo in tre casi:
- vaccinazione (validità 12 mesi);
- guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi);
- tampone negativo, di tipo molecolare naso-faringeo (validità 72 ore), molecolare salivare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48 ore).
Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni o farne foto.
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, le farmacie devono nominare formalmente i soggetti incaricati di verificare il possesso del green pass e di accertare eventuali violazioni degli obblighi di legge. Tale nomina deve essere comunicata ai lavoratori.
Nel caso in cui il soggetto nominato sia un dipendente, si ritiene che non sia obbligato ad adempiere al compito assegnatogli, ma potrà comunque rifiutare l’incarico, senza che si possa aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
I soggetti individuati dal datore di lavoro devono trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto, il quale irroga le relative sanzioni. La norma non prevede tuttavia con quali modalità debbano essere trasmessi gli atti relativi alla violazione.
Il datore di lavoro non è tenuto solo alla verifica del Certificato Verde; la normativa applicabile prevede altresì che il soggetto che chiede di accedere ai luoghi di lavoro possa essere in possesso anche di un certificato di esenzione oppure di un documento equipollente al certificato verde emesso da stati terzi.
Nel primo caso (possesso di certificato di esenzione), nelle more che questo venga rilasciato in formato digitale, la verifica andrà effettuata sul certificato cartaceo. Il controllo del certificato cartaceo dovrà avere ad oggetto:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione;
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.
Nel secondo caso (possesso di documento equipollente al certificato verde, rilasciato da uno stato terzo), si dovranno verificare:
- se questo è stato rilasciato a seguito di vaccino:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino (avendo cura di verificare che si tratti di uno dei vaccini riconosciuti con provvedimento del Ministero della Salute)
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Oppure, se questo è stato rilasciato in seguito a guarigione:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria);
- accompagnato sempre da traduzione giurata.
Nel caso in cui il datore di lavoro riscontri la mancanza, la carenza di uno degli elementi costitutivi di questi documenti o che i documenti suddetti si riferiscono a soggetto diverso (si pensi ai casi in cui con la verifica dell’identità del soggetto risulti evidente che esso ha presentato un certificato verde altrui), le informazioni sulla verifica dovranno essere raccolte e conservate al fine di:
- procedere all’adozione delle opportune decisioni disciplinari;
- segnalare l’accaduto alle autorità volte ad irrogare le conseguenti sanzioni (Prefetto) oppure ad accertare se le suddette violazioni sono idonee o meno a costituire reato (Procura della Repubblica).
3. Le modalità di verifica
Ogni farmacia può scegliere le modalità operative che meglio si adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera. Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, a seconda dell’organizzazione della farmacia e del numero dei dipendenti.
In base a quanto previsto dal DPCM del 17 giugno 2021 e del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 giugno 2021, la verifica del Green Pass poteva essere effettuata solo attraverso l’applicazione VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI ovvero mediante la scansione del c.d. QR code.
Il DPCM 12 ottobre 2021, intervenendo sul DPCM 17 giugno 2021, ha introdotto nuove modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro, prevedendo l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.
L’art. 3 del DL n. 127/2021 decreto dispone che, “ove possibile”, i controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. La norma pertanto non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in farmacia da parte dei lavoratori, anche nel corso dell’attività lavorativa.
Il controllo all’ingresso è tuttavia, per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere; in tal caso, infatti, qualora un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per la farmacia provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio.
Il DL n. 127/2021 prevede altresì che le verifiche possono essere svolte anche a campione, garantendo il controllo di almeno il 50% degli interessati. Tuttavia, mentre un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali della normativa, una verifica casuale durante l’attività non consente di assicurare né che in farmacia non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.
Inoltre, il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto la scelta potrebbe essere ritenuta discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.
4. Le procedure operative per le verifiche
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, tutte le aziende sono tenute a definire ed adottare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021. Anche le farmacie devono quindi adottare un protocollo nel quale devono essere identificate le modalità organizzative ed operative, relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati per verificare la validità del Green pass.
In particolare, all’interno del regolamento aziendale devono essere evidenziati i seguenti aspetti:
- i soggetti interessati al controllo; si devono a tal proposito prendere in considerazione non soltanto i dipendenti ma anche altri soggetti che quotidianamente accedono in farmacia a fini lavorativi o formativi.;
- i soggetti delegati dal datore di lavoro ad effettuare legittimamente il controllo del Green pass, che devono essere formalmente incaricati;
- il comportamento del lavoratore all’accesso dei locali della farmacia (presentazione del certificato verde e, in caso di richiesta, di documento di riconoscimento);
- le modalità di verifica del Green pass (ad esempio, controllo “a tappeto” per tutti i lavoratori da effettuarsi all’ingresso della farmacia, controllo “a campione”, con l’indicazione del numero dei lavoratori che quotidianamente saranno controllati; etc.);
- le conseguenze in caso di mancato possesso del Green pass in corso di validità;
- il comportamento che devono tenere i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzi l’esenzione;
- le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, all’interno dei locali della farmacia, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.
Il soggetto chiamato a verificare dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).
5. Le sanzioni per i lavoratori
Se i lavoratori sono privi di Green pass, si possono verificare due casi:
- il lavoratore comunica di non possedere il Green pass oppure non lo presenta quando sta per accedere nella farmacia;
- il lavoratore privo del Green pass viene trovato all’interno della farmacia.
I lavoratori che non sono in possesso o non esibiscono il green pass al momento dell’accesso presso la farmacia sono considerati assenti ingiustificati; conseguentemente, essi perdono il diritto alla retribuzione e ad altri tipi di compenso o emolumento comunque denominato, mentre continuano a decorrere termini per la maturazione delle ferie e dei permessi, del TFR e tutti i diritti connessi con il regolare svolgimento della mansione lavorativa.
Nel caso di farmacie con meno di quindici dipendenti – come accade nella stragrande maggioranza dei casi – è previsto inoltre che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (fermo restando che in tale periodo il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021, durante i quali potrà stipulare un contratto di lavoro per sostituire il lavoratore sospeso.
Se la mancanza di certificazione è continuativa, il lavoratore ha comunque l’obbligo di presentarsi ogni giorno in farmacia, confermando di non essere ancora in possesso del Green pass (non sembra invece sufficiente comunicare anche attraverso una email la mancanza del Green pass).
Se, invece, il lavoratore accede comunque nella farmacia e viene rinvenuto privo di green pass, rischia una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 Euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato o dal regolamento aziendale, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
In ogni caso, la mancanza di certificazione verde non rappresenta un valido motivo di licenziamento del lavoratore.
6. Le sanzioni per le farmacie
Se la farmacia non rispettata la normativa sui controlli e non effettua le verifiche, il datore di lavoro rischia una sanzione tra i 400,00 e i 1.000,00 Euro. Tale importo raddoppia in caso di sanzioni reiterate.
In caso di accertamento da parte delle autorità, se un dipendente viene trovato senza green pass, nulla può essere contestato alla farmacia se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.
7.La protezione dei dati personali
Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.
Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del green pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità; inoltre, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni da parte del Garante .
In sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:
- le generalità del lavoratore, la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.
Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma. Ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è quindi possibile acquisire dal lavoratore la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.
Pertanto il datore di lavoro, non potendo richiedere la certificazione in formato cartaceo, non potrà mai conoscere il periodo di validità della certificazione, né quindi limitare i controlli successivi al primo ai soli documenti in scadenza, ma dovrà effettuare le verifiche, anche in modo casuale, monitorando il possesso di certificazioni giorno per giorno valide.
E’ onere del datore di lavoro nominare il verificatore quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati rilevati dal green pass al fine di fornirgli precise istruzioni sull’utilizzo della verifica, ai sensi dell’art, 13 comma 3 DPCM 17 giugno 2021, in conformità alle previsioni dell’art. 29 GDPR, per tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante i controlli.
In sintesi, prima di iniziare le attività di verifica e di controllo del green pass, il datore di lavoro-farmacista deve effettuare i seguenti adempimenti privacy:
- Aggiornare il Registro dei Trattamenti, includendo tra le attività anche quella del controllo della predetta documentazione e di conservazione e comunicazione a terzi in caso di mancanza, carenza, riferibilità a terzi dei documenti verificati;
- Valutare i rischi relativi al nuovo trattamento, nella quale sicuramente andranno distinti i controlli effettuati tramite l’App VerificaC19 e quelli effettuati manualmente sui certificati di esenzione o sui documenti equipollenti rilasciati da stati terzi;
- Effettuare una valutazione d’impatto soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dell’App. VerificaC19, dato che tale nuova tecnologia che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; a tal proposito il datore di lavoro potrà utilizzare le note legali all’Applicazione VerificaC19.
- Predisporre di una Standard Operating Procedure che disciplini le modalità e conseguenze delle verifiche, tenendo in considerazione i principi di privacy by design e privacy by default, nonché il principio di minimizzazione dei dati per mitigare i rischi di una violazione della riservatezza dei prestatori di lavoro.
- Predisporre opportuna informativa che dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del GDPR, ivi inclusa la determinazione della base giuridica (che non potrà che essere l’adempimento dell’obbligo di legge imposto dal DL n. 127/2021).
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.