Farmacie: gli obblighi di Green pass per dipendenti, collaboratori, clienti
Il DL n. 127/2021 ha previsto che, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, è obbligatorio per tutti i lavoratori (compresi i dipendenti e collaboratori delle farmacie) essere in possesso e mostrare su richiesta la certificazione verde COVID-19 ( Green pass “base”). II DL n. 1/2022 ha poi introdotto l’obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a decorrere dal 15 febbraio 2022. Da tale data pertanto i dipendenti e collaboratori delle farmacie over 50 per accedere al luogo di lavoro devono possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione (Green pass “rafforzato”) o di guarigione. Le farmacie, in qualità di datori di lavoro, sono quindi tenute ad una serie di adempimenti diversi per essere in regola con gli obblighi di legge previsti per i loro dipendenti e collaboratori. Non è necessaria alcuna verifica del Green pass quando il cliente entra in farmacia per acquistare prodotti (farmaci e non) o per beneficiare di prestazioni sanitarie; occorre invece verificare il possesso del Green pass “base” da parte dei clienti qualora gli stessi intendano usufruire dei servizi alla persona, non rientranti nell’oggetto tipico della farmacia.
1. L’obbligo del Green pass “base”: i soggetti destinatari
Come è noto, il DL n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi i farmacisti. Ci siamo occupati di questo tema in un altro articolo.
Per i dipendenti e collaboratori della farmacia( non farmacisti né appartenenti ad altra professione sanitaria), vigono invece normative in parte diverse.
Il DL n. 127/2021, modificando il DL n. 52/2021, ha previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza( ad oggi prorogato fino al 31 marzo 2022) è obbligatorio per tutti i lavoratori essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19 (Green Pass base) nei luoghi di lavoro.
Tale obbligo riguarda dunque anche tutti i soggetti che prestano attività lavorativa nella farmacia: dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori non dipendenti.
Il Green pass “ base” non è un documento sanitario, bensì un certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione da COVID-19 oppure l’effettuazione di test con esito negativo. In particolare, esso può essere emesso in tre casi:
- vaccinazione (validità 12 mesi);
- guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi);
- tampone negativo, di tipo molecolare naso-faringeo (validità 72 ore), molecolare salivare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48 ore).
Dunque, per i dipendenti e collaboratori delle farmacie al di sotto dei 50 anni di età( per quelli invece di età maggiore vigono diversi obblighi: vedi paragrafo 7) non vige(ad oggi) in capo ai lavoratori alcun obbligo di procedere alla vaccinazione contro il Covid-19, ma solo quello di possedere ed esibire il Green pass “base” per accedere al luogo di lavoro(farmacia).
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il Green pass “base” riguarda non soltanto i lavoratori subordinati, ma “chiunque svolge un’attività lavorativa” in farmacia, a prescindere dalla natura del rapporto; dunque anche:
- tirocinanti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- interinali.
Tale obbligo invece non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, anche le farmacie sono tenute a informare i lavoratori circa tale obbligo, evidenziando la preclusione per legge dell’accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
Il DL n. 139/2021 ha altresì stabilito che, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass, con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.
Rientrano nel concetto di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro – che legittimano la richiesta di rendere la comunicazione di eventuale mancanza di Green pass – tutte le situazioni in cui la presenza o meno di determinati lavoratori può risultare decisiva per lo svolgimento dell’attività, nonché, più in generale, anche le normali e ordinarie necessità di programmazione del lavoro. Si tratta di una evenienza, dunque, molto frequente anche nelle farmacie.
2. Gli obblighi di controllo delle farmacie
L’onere di controllare il possesso del Green pass è in capo ai datori di lavoro, nei luoghi ove si svolge l’attività lavorativa (dunque nei locali della farmacia). La normativa impone al datore di lavoro-farmacista di verificare alternativamente:
- il Green pass;
- la certificazione di esenzione;
- documentazione equipollente al Green pass, rilasciata da stati terzi.
Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni o farne foto.
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, le farmacie devono nominare formalmente i soggetti incaricati di verificare il possesso del green pass e di accertare eventuali violazioni degli obblighi di legge. Tale nomina deve essere comunicata ai lavoratori.
Nel caso in cui il soggetto nominato sia un dipendente, si ritiene che non sia obbligato ad adempiere al compito assegnatogli, ma potrà comunque rifiutare l’incarico, senza che si possa aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
I soggetti individuati dal datore di lavoro devono trasmettere gli atti relative alla violazione al Prefetto, il quale irroga le relative sanzioni. La norma non prevede tuttavia con quali modalità debbano essere trasmessi gli atti relative alla violazione.
La normativa applicabile prevede altresì che il lavoratore può accedere al luogo di lavoro, oltre che se munito di Green Pass (o di documento equipollente al certificato verde emesso da stati terzi), anche se in possesso di un certificato di esenzione. Attualmente il controllo di tale certificato deve essere effettuata sul certificato cartaceo, e ha ad oggetto:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione;
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.
Nel caso in cui il datore di lavoro riscontri la mancanza, la carenza di uno di tali elementi, o che documenti suddetti i riferiscono a soggetto diverso, le informazioni sulla verifica dovranno essere raccolte e conservate al fine di:
- procedere all’adozione delle opportune sanzioni disciplinari;
- segnalare l’accaduto alle Autorità per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni (Prefetto, Procura della Repubblica).
3. Le modalità di verifica
Ogni farmacia può scegliere le modalità operative che meglio i adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera. Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, a seconda dell’organizzazione della farmacia e del numero di dipendenti.
In base a quanto previsto dal DPCM del 17 giugno 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 giugno 2021, la verifica del Green Pass può essere effettuata con varie modalità (applicazione VerificaC19, scansione del c.d. QR code, Software Development Kit-SDK).
L’art. 3 del DL n. 127/2021 dispone che “ove possibile”, i controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. La norma pertanto non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in farmacia da parte dei lavoratori, anche nel corso dell’attività lavorativa.
Il controllo all’ingresso è tuttavia, per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere; in tal caso, infatti, qualora, infatti, un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per la farmacia dimostrare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio.
Il DL n. 127/2021 prevede altresì che le verifiche possono essere svolte anche a campione, garantendo il controllo di almeno il 50% degli interessati. Tuttavia, mentre un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali della normativa, una verifica casuale durante l’attività non consente di assicurare né che in farmacia non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.
Inoltre, il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto la scelta potrebbe essere ritenuta discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.
4. Le procedure operative per le verifiche
Ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021, le farmacie (come tute le aziende) devono definire ed adottare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul Green pass, ovvero un protocollo nel quale devono essere identificate le modalità organizzative ed operative, relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati.
In particolare, all’interno di tale regolamento devono essere evidenziati i seguenti aspetti:
- i soggetti interessati al controllo; si devono a tal proposito prendere in considerazione non soltanto i dipendenti ma anche altri soggetti che quotidianamente accedono in farmacia a fini lavorativi o formativi.;
- i soggetti delegati dal datore di lavoro ad effettuare legittimamente il controllo del Green pass, che devono essere formalmente incaricati;
- il comportamento del lavoratore all’accesso dei locali della farmacia (presentazione del certificato verde e, in caso di richiesta, di documento di riconoscimento);
- le modalità di verifica del Green pass (ad esempio, controllo “a tappeto” per tutti i lavoratori da effettuarsi all’ingresso della farmacia, controllo “a campione”, con l’indicazione del numero dei lavoratori che quotidianamente saranno controllati; etc.);
- le conseguenze in caso di mancato possesso del Green pass in corso di validità;
- il comportamento che devono tenere i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzi l’esenzione;
- le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, all’interno dei locali della farmacia, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.
5. Le sanzioni per i lavoratori e per le farmacie
Se i soggetti che lavorano in farmacia sono privi di Green pass, si possono verificare due casi:
- il lavoratore comunica di non possedere il Green pass oppure non lo presenta quando sta per accedere nella farmacia;
- il lavoratore privo del Green pass viene trovato all’interno della farmacia.
I lavoratori che non sono in possesso o non esibiscono il green pass al momento dell’accesso in farmacia sono considerati assenti ingiustificati; conseguentemente, essi perdono il diritto alla retribuzione e ad altri tipi di compenso o emolumento comunque denominato, mentre continuano a decorrere termini per la maturazione delle ferie e dei permessi, del TFR e tutti i diritti connessi con il regolare svolgimento della mansione lavorativa.
Nel caso di farmacie con meno di quindici dipendenti – come accade nella stragrande maggioranza dei casi – è previsto inoltre che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (fermo restando che in tale periodo il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021, durante i quali potrà stipulare un contratto di lavoro per sostituire il lavoratore sospeso.
Se la mancanza di certificazione è continuativa, il lavoratore ha comunque l’obbligo di presentarsi ogni giorno in farmacia, confermando di non essere ancora in possesso del Green pass (non sembra invece sufficiente comunicare anche attraverso una email la mancanza del Green pass).
Se, invece, il lavoratore accede comunque nella farmacia e viene rinvenuto privo di Green pass, rischia una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 Euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato o dal regolamento aziendale, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
In ogni caso, la mancanza di certificazione verde non rappresenta un valido motivo di licenziamento del lavoratore.
Se invece la farmacia non rispettata la normativa sui controlli e non effettua le verifiche, essa (in qualità di datore di lavoro) rischia una sanzione tra i 400,00 e i 1.000,00 Euro. Tale importo raddoppia in caso di sanzioni reiterate.
In caso di accertamento da parte delle autorità, se un dipendente viene trovato senza green pass, nulla può essere contestato alla farmacia se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.
6. La protezione dei dati personali
Le attività di verifica del Green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.
Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del Green pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità; inoltre, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni da parte del Garante.
In sede di verifica della certificazione (Green pass o esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:
- le generalità del lavoratore, la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un Green pass.
Non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma. Ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è quindi possibile acquisire dal lavoratore in farmacia la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.
Pertanto il datore di lavoro, non potendo richiedere la certificazione in formato cartaceo, non potrà mai conoscere il periodo di validità della certificazione, né quindi limitare i controlli successivi al primo ai soli documenti in scadenza, ma dovrà effettuare le verifiche, anche in modo casuale, monitorando il possesso di certificazioni giorno per giorno valide.
E’ onere della farmacia (in qualità di datore di lavoro) nominare il verificatore quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati rilevati dal Green pass al fine di fornirgli precise istruzioni sull’utilizzo della verifica, ai sensi dell’art, 13 comma 3 DPCM 17 giugno 2021, in conformità alle previsioni dell’art. 29 GDPR, per tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante i controlli.
In sintesi, prima di iniziare le attività di verifica e di controllo del Green pass, il datore di lavoro-farmacista deve effettuare i seguenti adempimenti privacy:
- Aggiornare il Registro dei Trattamenti, includendo tra le attività anche quella del controllo della predetta documentazione e di conservazione e comunicazione a terzi in caso di mancanza, carenza, riferibilità a terzi dei documenti verificati;
- Valutare i rischi relativi al nuovo trattamento, nella quale andranno distinti i controlli effettuati tramite l’App VerificaC19 e quelli effettuati manualmente sui certificati di esenzione o sui documenti equipollenti rilasciati da stati terzi;
- Effettuare una valutazione d’impatto soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dell’App. VerificaC19, dato che tale nuova tecnologia può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; a tal proposito il datore di lavoro potrà utilizzare le note legali all’Applicazione VerificaC19.
- Predisporre di una Standard Operating Procedure che disciplini le modalità e conseguenze delle verifiche, tenendo in considerazione i principi di privacy by design e privacy by default, nonché il principio di minimizzazione dei dati per mitigare i rischi di una violazione della riservatezza dei prestatori di lavoro.
- Predisporre opportuna informativa che dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del GDPR, ivi inclusa la determinazione della base giuridica (che non potrà che essere l’adempimento dell’obbligo di legge imposto dal DL n. 127/2021).
7. La situazione dei dipendenti/collaboratori della farmacia over 50
Il DL n. 1/2022 ha modificato gli artt. 9 bis e 9-sexies del DL n. 52/2021, introducendo l’obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
Da tale data, pertanto, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico o privato e a cui si applica l’obbligo vaccinale esposto sopra (dunque anche i dipendenti/collaboratori delle farmacie), per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere ed esibire una certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (Green pass “rafforzato”, che presuppone il completamento del ciclo vaccinale primario con l’assunzione della seconda dose e, decorsi quattro mesi da quest’ultima, l’assunzione della dose di richiamo) o di guarigione, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del DL n. 52/2021.
È dunque vietato l’accesso dei lavoratori over 50 alla farmacia in violazione dell’obbligo vaccinale. Il possesso del Green pass “rafforzato” da parte dei lavoratori over 50 è verificata dai rispettivi datori di lavoro (quindi dal titolare della farmacia), mediante l’App VerificaC19.
La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta per il datore di lavoro il pagamento di una sanzione di un importo da Euro 600,00 a Euro 1.500,00. Restano inoltre ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Qualora i lavoratori over 50 comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata”, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore può essere sospeso dal datore di lavoro per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022 (attuale termine dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Qualora invece il dipendente over 50 privo del Green pass “rafforzato” acceda ugualmente alla farmacia, lo stesso può essere sanzionato con il pagamento di una somma che va da 600 a 1.500. Euro.
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di base dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Una precedente infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista secondo quanto indicato dal Ministero della salute.
Il lavoratore esonerato dall’obbligo vaccinale o per il quale l’inoculazione sia stata differita potrà essere adibito dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
8. Gli obblighi di controllo del Green pass dei clienti della farmacia
Per quanto riguarda i clienti della farmacia, Il Dpcm del 21 gennaio 2022 sul Green pass negli esercizi commerciali inserisce le farmacie tra le attività “essenziali” accessibili anche senza certificazione verde. Non è quindi necessaria alcuna verifica del Green pass quando il cliente entra in farmacia per acquistare prodotti (farmaci e non) o per beneficiare di prestazioni sanitarie disciplinate dal D.lgs. n. 153/2009 (tamponi, telemedicina, autoanalisi, prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, prenotazioni Cup etc.).
Tuttavia, vi sono alcuni specifici casi nei quali il farmacista è tenuto a controllare il Green pass dei soggetti che accedono alla farmacia.
Il farmacista deve infatti verificare il possesso del Green pass “base” da parte dei clienti qualora gli stessi intendano usufruire dei soli servizi alla persona, non rientranti nell’oggetto tipico della farmacia, e che necessitano di apposite autorizzazioni amministrative, come nel caso della cabina estetica o dei tatuaggi e piercing.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in diritto farmaceutico
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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.