La consegna a domicilio dei farmaci: profili legali
L’home delivery è un servizio che consente ai consumatori di ricevere i farmaci presso il proprio domicilio. Esso permette al paziente di accedere immediatamente ai medicinali, senza doversi recare fisicamente in farmacia, ed è quindi particolarmente utile per chi ha difficoltà di mobilità, per i pazienti anziani o per chi è affetto da patologie croniche che comportano l’assunzione continua di una terapia. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 e la crescente digitalizzazione del settore farmaceutico, con lo sviluppo di nuove infrastrutture logistiche, ha accelerato l’adozione di diversi modelli di distribuzione domiciliare, ognuno con specifiche caratteristiche e modalità operative. A fronte della diffusione di tali modelli, permangono attualmente diverse criticità sotto il profilo legale.
1. Lo sviluppo dell’home delivery dei farmaci
Negli ultimi anni, la distribuzione domiciliare dei farmaci ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama sanitario, rappresentando una soluzione innovativa per garantire l’accesso ai medicinali in modo rapido, sicuro ed efficiente. L’evoluzione demografica, caratterizzata da un aumento della popolazione anziana e da un incremento delle patologie croniche, ha reso necessario il potenziamento di servizi che consentano ai pazienti di ricevere i farmaci direttamente a casa, riducendo la necessità di spostamenti e migliorando la continuità terapeutica.
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ha accelerato l’adozione di questi modelli, evidenziandone l’importanza strategica e incentivando l’implementazione di soluzioni sempre più efficienti e sicure.
Un secondo fattore che ha determinato lo sviluppo dell’home delivery di farmaci è il completamento del processo di dematerializzazione delle ricette, ultimato con la L. n. 26/2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (Milleproroghe 2026), che ha reso strutturali e definitive le modalità alternative al promemoria cartaceo, stabilizzando la possibilità di comunicare la ricetta dematerializzata, anche per i farmaci non a carico del SSN, tramite strumenti telematici, rendendo non più necessaria la presentazione in farmacia della ricetta medica in originale.
La crescente digitalizzazione del settore farmaceutico, unita allo sviluppo di nuove infrastrutture logistiche, ha portato alla nascita di diversi modelli di distribuzione domiciliare, ognuno con specifiche caratteristiche e modalità operative.
Alcuni modelli di home delivery sono gestiti direttamente dalle farmacie territoriali, che offrono un servizio di consegna locale per i propri clienti abituali (v. par. 2).
Altri modelli si basano su piattaforme digitali e network logistici più ampi, consentendo una distribuzione su scala nazionale (v. par. 3).
Un ulteriore modello è costituito dai servizi di home delivery integrati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), destinati a pazienti con particolari necessità terapeutiche, come la fornitura di farmaci ospedalieri per il trattamento domiciliare (v. par. 4).
2. I modelli di home delivery di farmaci: a) il servizio di home delivery dei prodotti disponibili in farmacia
La consegna dei medicinali a domicilio può essere proposta dalle farmacie come servizio per i pazienti anziani o affetti da patologie croniche, che non hanno la possibilità di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi in farmacia.
Questa modalità di distribuzione si è inizialmente sviluppata soprattutto nelle zone con bassa densità di popolazione, come piccoli paesi o aree rurali, in cui il farmacista instaura spesso un rapporto di conoscenza e di fiducia con i propri clienti, ponendosi come figura di riferimento.
Tale servizio si è poi diffuso con la dematerializzazione delle ricette che ha permesso ai pazienti di inviare tramite strumenti digitali le ricette direttamente alla farmacia per prenotare i medicinali senza doversi spostare dalla propria abitazione o delegare altre persone per la consegna della ricetta.
Attualmente, il principale modello di home delivery farmaceutico su scala nazionale è proposto da Federfarma, che a partire dal 2015 ha sviluppato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Tale servizio, cui aderiscono riservato esclusivamente alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi patologie, e non hanno la possibilità di delegare altri soggetti al ritiro dei medicinali, è riservato alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi patologie, e non hanno la possibilità di delegare altri soggetti al ritiro dei medicinali.
3. I modelli di home delivery di farmaci: b) il servizio di home delivery gestito da providers esterni
Il servizio di consegna di farmaci a domicilio viene sempre più spesso svolto da providers logistici esterni, i quali mettono a disposizione dei clienti app o siti web tramite i quali è possibile selezionare una farmacia e scegliere i prodotti che poi verranno consegnati al proprio domicilio.
Tali providers non dispongono di un proprio magazzino e non acquistano grandi quantità di farmaci per poi rivenderli, ma si limitano a gestire le consegne per conto delle farmacie, alle quali fanno capo tutte le operazioni di approvvigionamento dei farmaci.
Le piattaforme utilizzate dai providers sono generalmente dotate di un sistema di geolocalizzazione per connettere gli utenti alle farmacie più vicine e assegnare il compito di consegna al corriere più adatto, e consentono di monitorare lo stato degli ordini in tempo reale, dall’accettazione da parte della farmacia alla consegna finale.
Per le attività di consegna sono spesso utilizzati corrieri terzi, i quali dietro delega del paziente si recano in farmacia per ritirare i farmaci e poi consegnarli all’utente.
Sono proliferati sul mercato providers i quali, tramite apposite e sempre più sofisticate app, offrono una serie di servizi ai pazienti, occupandosi pressoché interamente del processo di acquisto dei farmaci. In questo modo, il paziente si interfaccia direttamente con la piattaforma gestita dal provider, scegliendo la farmacia di fiducia presso la quale desidera approvvigionarsi tra quelle disponibili, inserisce i propri dati e seleziona il prodotto, eventualmente caricando direttamente sulla app anche la relativa ricetta. A quel punto, il provider, dietro apposita delega del paziente, acquista in nome e per conto del paziente stesso il farmaco presso la farmacia da questi selezionata, e lo consegna poi a domicilio.
Tale servizio permette alle farmacie di organizzare al meglio i processi di distribuzione, riducendo gli accessi in farmacia dei pazienti che non necessitano di consulenza farmaceutica, e rappresenta una importante leva di marketing, consentendo di rafforzare la relazione con i pazienti.
4. I modelli di home delivery di farmaci: c) il servizio di home delivery per i farmaci ospedalieri
Per quanto riguarda la consegna dei medicinali la cui distribuzione è limitata agli ospedali, sono stati implementati negli anni due diversi modelli.
Un primo modello ha per oggetto la distribuzione domiciliare di dispositivi medici, prodotti indispensabili per la cura della patologia e supplementi nutrizionali come latte e integratori alimentari utili per alcune patologie. Tali prodotti vengono distribuiti direttamente dagli ospedali, utilizzando canali già in uso e vettori specializzati per la consegna.
Generalmente il processo di ordinazione e consegna si articola nelle seguenti fasi:
- un medico di medicina generale o specialista del SSN, nel corso della visita al paziente, valuta la necessità del paziente di un dispositivo medico specifico, e in caso positivo redige una prescrizione dettagliata che include i dati anagrafici del paziente, la diagnosi medica, il tipo di dispositivo richiesto e il piano terapeutico associato al paziente;
- tale documentazione viene presentata all’Ufficio competente del distretto sanitario di residenza del paziente, il quale la esamina verificandone la conformità alle normative vigenti e l’appropriatezza della prescrizione;
- se la richiesta è ritenuta conforme, l’ufficio rilascia un’autorizzazione alla fornitura del dispositivo, specificando le modalità di erogazione e la durata dell’autorizzazione stessa;
- il fornitore, sulla base dell’autorizzazione ricevuta, concorda con il paziente le modalità e i tempi di consegna al proprio domicilio e provvede alla consegna del dispositivo al paziente.
Un secondo modello prevede che l’azienda farmaceutica stipuli un contratto con l’ente ospedaliero, che prevede la consegna dei farmaci ai pazienti in cura presso il medesimo ente. I costi delle prestazioni del provider incaricato della realizzazione del servizio di home delivery dei farmaci sono a carico dell’azienda farmaceutica. Tale modello si è sviluppato durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid.
Generalmente l’azienda farmaceutica a stipulare direttamente un contratto di servizi con il provider, il quale poi si interfaccia con l’ente ospedaliero; in tal modo l’azienda farmaceutica si fa carico dei costi del servizio ma rimane estranea al rapporto tra ente e provider e non può accedere in alcun modo ai dati personali dei pazienti.
5. Gli adempimenti legali per la consegna a domicilio dei farmaci
Gli adempimenti legali legati alla consegna dei farmaci a domicilio riguardano principalmente due aspetti: la conformità alla normativa in tema di privacy e il rispetto delle norme in materia di buona pratica di distribuzione dei farmaci.
Sotto il primo profilo, la consegna a domicilio dei farmaci implica necessariamente un trattamento di dati sanitari riferibili all’acquirente, dato che è necessario conferire quantomeno le generalità dell’acquirente e l’indirizzo geografico al quale la farmacia dovrà consegnare il farmaco richiesto. Il trattamento dei dati deve pertanto avvenire in conformità con l’art. 13 Reg. Ue 679/2016 (GDPR).
La farmacia dovrà consentire all’utente di poter leggere sul sito internet un’informativa e solo successivamente alla lettura l’utente avrà la possibilità di conferire i propri dati personali e rilasciare il proprio consenso al trattamento finalizzato all’acquisto di farmaci. Per qualsiasi altra finalità del trattamento o per la comunicazione a terzi dei dati personali deve essere richiesto specifico e distinto consenso, previa idonea informativa all’utente.
Per garantire la tutela della privacy anche durante la consegna, la farmacia deve riporre il farmaco acquistato dall’utente in un involucro non trasparente, sul quale non siano presenti scritte relative al farmaco, in modo da non consentire a chiunque di acquistare informazioni relative allo stato di salute del paziente.
In merito al trasporto dei farmaci, si applicano le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, secondo cui i medicinali devono essere trasportati in modo da garantirne la corretta conservazione. Gli stessi non devono quindi contaminare o essere contaminati da altri prodotti, devono essere conservati a temperatura adeguata e non possono essere sottoposti a condizioni sfavorevoli che possano deteriorare il prodotto. I mezzi impiegati per il trasporto dei medicinali, inoltre, devono essere dotati di impianti idonei a garantire una temperatura tale da non alterare le caratteristiche del prodotto.
6. Le problematiche legali
I modelli di home delivery indubbiamente offrono un servizio prezioso al cittadino, ma presentano alcuni elementi di criticità sotto il profilo legale.
Una prima criticità concerne la possibilità che il farmaco possa essere legittimamente consegnato al paziente da un soggetto che non sia farmacista.
Sotto il profilo penale, la Cassazione, con sentenza n. 48839 del 10 novembre 2022, ha stabilito che non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista, ai sensi dell’art. 348 C.p., l’esercente di altra attività commerciale che, sulla base di specifici accordi con la farmacia, consegni i medicinali ai clienti per conto della farmacia stessa, in particolare consentendone il ritiro presso i propri punti vendita.
Nel caso di specie, medicinali regolarmente ordinati dai pazienti (anche previa trasmissione della ricetta) venivano spediti dalla farmacia ai negozi nelle loro confezioni, all’interno di buste chiuse intestate alla farmacia. Il pagamento dei medicinali, benché effettuato anche nelle mani dei negozianti, era destinato al farmacista, dato che le buste contenevano altresì lo scontrino emesso dalla farmacia nei confronti dei pazienti. I negozianti si limitavano quindi a una mera attività materiale consistente nella ricezione e nella consegna ai pazienti dei medicinali, senza sovrapporsi o sostituirsi al farmacista in attività ad esso riservate dalla legge. Di conseguenza, la condotta tenuta dagli imputati non è stata ritenuta tale da integrare la fattispecie di reato dell’esercizio abusivo di una professione.
Sotto il profilo civilistico e deontologico, tuttavia, la situazione è diversa. La normativa vigente (in particolare l’art. 122 R.D. n. 1265/1834) prevede infatti che la dispensazione dei farmaci – che è attività specifica e preciso obbligo del farmacista – consiste in diverse fasi, ovvero: a) la spedizione della ricetta; b) l’individuazione del medicinale; c) la verifica finale dell’integrità del medicinale; d) il dialogo informativo con il paziente; e) la consegna finale del farmaco al paziente. Tutte tali fasi (ivi compresa quindi la consegna del farmaco al paziente) devono essere effettuate da un farmacista, non essendo consentito che quest’ultimo possa essere sostituito in farmacia (o parafarmacia) da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista. In altri termini, l’obbligo di dispensazione che è a carico del farmacista si esaurisce solo con l’effettiva consegna del medicinale al paziente.
Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla nota del Ministero della Salute del 19.05.2023, nella quale il Ministero – rispondendo ad una richiesta di Federfarma circa l’utilizzo di smart locker (armadietti intelligenti) in farmacia per la consegna di medicinali al paziente, mediante i quali il paziente con app e tessera sanitaria poteva direttamente ritirare i farmaci precedentemente ordinati al farmacista – ha precisato (confermando l’orientamento già espresso con nota dell’11.03.2019) che la vendita di medicinali presso le farmacie deve avvenire in presenza e con l’assistenza “personale e diretta” del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, fino alla consegna dello stesso all’acquirente, non essendo consentito in farmacia (o parafarmacia) l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dall’art. 96, comma 3, D.lgs. n. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.
Nello stesso senso, anche il Codice deontologico del Farmacista, agli artt. 8 e 30, nel consentire la consegna a domicilio dei medicinali, prevede che la consegna degli stessi deve avvenire personalmente a cura del farmacista, che ne assume direttamente la responsabilità.
Pertanto, fermo restando che le attività di trasporto e conservazione dei medicinali devono comunque avvenire sotto diretta responsabilità del farmacista – previa stipula di opportuni accordi specifici con i soggetti eventualmente incaricati del trasporto e della consegna dei medicinali – anche l’attività di mera consegna materiale del medicinale al paziente può essere effettuata solo da un farmacista, tranne che occasionalmente e/o per specifici motivi urgenti.
Su questo delicato tema si è, peraltro, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero della Salute, anche in considerazione del fatto che vi sono già molti operatori che offrono un servizio di ritiro e consegna di farmaci a domicilio.
Una seconda criticità è ravvisabile relativamente alla delega che il paziente effettua in favore del provider; tale delega infatti, nel momento in cui ha ad oggetto non la mera consegna del farmaco bensì l’intero processo di acquisto dello stesso, previa individuazione da parte del paziente della farmacia presso la quale il farmaco verrà acquistato, potrebbe favorire fenomeni di accaparramento delle prescrizioni e di condizionamento nella scelta della farmacia, soprattutto qualora i criteri di selezione della farmacia sul portale del provider non siano del tutto trasparenti. Inoltre, l’attuale normativa non sembra consentire la possibilità inviare le ricette dematerializzate alla farmacia da parte di soggetti diversi dal paziente (non consentendo, per la verità, tale possibilità neppure al medico, sia pure su delega del paziente stesso).
Una terza criticità è relativa al possibile aggiramento della normativa sulla vendita dei farmaci a distanza, contenuta nel D.lgs. n. 219/2006 (Codice del Farmaco).
In primo luogo, l’acquisto del farmaco (non etico) da parte del paziente sul sito del provider potrebbe configurare una elusione della norma che riserva la vendita di medicinali e prodotti farmaceutici mediante e-commerce ad alcune categorie di soggetti (già autorizzati alla vendita di medicinali mediante i canali off-line), ovvero le farmacie, le parafarmacie e i così detti “corner salute” presenti negli esercizi commerciali della Grande Distribuzione, che abbiano ottenuto la licenza e l’autorizzazione alla vendita da parte del Ministero della Salute.
In secondo luogo, la possibilità di acquistare farmaci a distanza è attualmente prevista, come è noto, solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), e non per i farmaci che necessitano di ricetta medica. In quest’ultimo caso, qualora il provider, una volta delegato dal paziente e ricevuta da questi la ricetta dematerializzata caricata sull’app (oltre al pagamento del relativo prezzo), anziché recarsi fisicamente per l’acquisto del farmaco in farmacia, la ordinasse (corrispondendo il relativo costo) on line alla stessa farmacia, utilizzando altra piattaforma condivisa con la farmacia stessa, il divieto di legge finirebbe per essere sostanzialmente eluso.
Tale ultima possibilità – che pure presenterebbe molte utilità, semplificando il processo di approvvigionamento del farmaco e quindi la consegna dello stesso all’utente finale – si scontra con il divieto di vendita on line tuttora vigente per i farmaci “etici”, a dispetto della “liberalizzazione” della ricetta dematerializzata ormai intervenuta per i farmaci anche “etici”.
Con riferimento alle piattaforme online di home-delivery di farmaci, è possibile ipotizzare sistemi di “prenotazione” dei medicinali che consentano al paziente di delegare i titolari della piattaforma (o eventuali subdelegati, come i corrieri) all’acquisto dei prodotti in nome e per conto del paziente stesso, purché nel caso di medicinali con obbligo di prescrizione la ricetta sia preventivamente trasmessa alla farmacia e l’acquisto avvenga presso la farmacia ad opera del delegato del paziente.
In ogni caso, le condizioni contrattuali contenute nella piattaforma dedicata alla prenotazione dei medicinali dovranno essere strutturate in modo tale da non violare le specifiche norme che regolano la promozione e la vendita di medicinali online, e deve garantire la tutela della riservatezza dei pazienti, attraverso l’adozione di misure che non consentano al terzo incaricato della consegna di conoscere la tipologia di farmaco indirizzato al paziente.
Avv. Valerio Pandolfini
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.


